Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20095 del 12/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 20095 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: TORNESI DANIELA RITA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
SARTI LUCA nato il 07/04/1964 a MASSAROSA
GIANNINI LUCA nato il 23/06/1976 a VIAREGGIO

avverso la sentenza del 01/10/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO
che ha concluso per

Il P.G. ZACCO FRANCA conclude per l’inammissibilità dei ricorsi
Udito il difensore

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Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 maggio 2013 il Tribunale di Lucca – sezione distaccata
di Viareggio – dichiarava Mariano Montemagni, Luca Giannini e Luca Sarti
responsabili dei reati di cui agli artt. 81, comma 1, 449, 434 e 590, comma 3,
cod. pen.
1.1. La vicenda processuale inerisce ai lavori di ristrutturazione di un

destinazione d’uso a civile abitazione commissionati dalla società Gavisama s.r.l.,
legalmente rappresentata da Larini Andrea, alla società Le Pielle s.r.l. di cui
Mariano Montemagni era legale rappresentante, ai fini della realizzazione di
quattro unità abitative.
1.2. Ai predetti imputati veniva addebitato di avere concorso a causare, per
colpa, e, segnatamente, per negligenza, imprudenza e imperizia nonché per
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il crollo di una
porzione del tetto lato nord – est di mt. 10 per mt. 5 del predetto edificio con
interessamento della porzione sommitale dei muri perimetrali, il cedimento di due
solai – piano primo e piano secondo – e di una parte del muro centrale di spina
dell’edificio. Tale crollo cagionava, inoltre, lesioni personali gravi a Ungureanu
Mihai, dipendente della ditta esecutrice dei lavori Le Pielle s.r.I., con durata della
malattia superiore a gg. 40.
1.3. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado la
mattina del 23 novembre 2009, Ungureanu Mihai, al suo primo giorno di lavoro
alle dipendenze della società Le Pielle s.r.I., era stato incaricato dal datore di lavoro
Mariano Montemagni, di recarsi al secondo piano dell’immobile insieme a Bazi
Mustapha per ultimare il lavoro di rimozione del pavimento del secondo piano
mentre altro lavoratore, Lari Ascanio, era intento, al piano terra, ad effettuare dei
fori in prossimità delle fondamenta. Ad un certo punto il muro centrale cominciava
a sgretolarsi, determinando il collasso degli orizzontamenti, ed improvvisamente
crollava una parte del tetto e, di conseguenza, cedeva la parte di solaio dove si
trovava il lavoratore che precipitava a terra.
Dalla istruttoria emergeva che la causa del crollo era dipesa dalle opere che
erano in corso di esecuzione e, in particolare, dall’abbassamento del pavimento
del piano – terra che era stato effettuato su tutto il perimetro delle mura portanti
con una profondità di cm. 50, andando così a finire al di sotto delle strutture
murarie, peraltro nella completa assenza di puntellature e di strutture di sostegno
provvisorio degli impalcati. Ciò determinava la compromissione della stabilità del

vecchio fabbricato – frantoio sito in Massarosa, loc. Quiesa, con cambio di

muro centrale di spina, da cui conseguiva il collasso degli orizzontamenti e delle
parti sommitali delle altre pareti.
I giudici di merito accertavano che nei giorni precedenti all’evento il
Montemagni, titolare della società Le Pielle s.r.I., aveva personalmente effettuato
tali scavi alle fondamenta seguendo le specifiche indicazioni impartite
dall’ing. Giannini, direttore dei lavori strutturali e dal geom. Sarti, direttore dei
lavori architettonici, i quali avevano predisposto, in tempi diversi e separatamente,
i progetti destinati ad aumentare l’altezza dell’edificio per renderlo conforme agli

intercapedine a reata .
Dagli elaborati progettuali si ricavava il limite di profondità massima che,
secondo i predetti professionisti, i lavori di sbancamento non dovevano superare
per ragioni di sicurezza, ovvero per evitare di raggiungere una quota inferiore a
quella imposta dalle fondazioni di muratura (calcolati in cm. 50 dall’ing. Giannini
e in cm. 70 dal geom. Sarti). A tali misurazioni si perveniva indirettamente
tenendo conto delle diverse dimensioni degli igloo che tali tecnici avevano previsto
di inserire per garantire l’isolamento del fabbricato.
La erroneità e la fallacia di entrambi i progetti nonché delle istruzioni
impartite oralmente al Montemagni nella fase esecutiva, in termini di non
rispondenza alla situazione reale e concreta – così come riscontrata dalle
successive indagini – era dimostrata dagli eventi lesivi verificatisi.
Il giudice di primo grado riteneva ampiamente comprovati i fatti contestati
nella imputazione e li condannava, ciascuno, alla pena di anni uno e mesi quattro
di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei
danni in favore della costituita parte civile Ungureanu Mihai da liquidare in
separata sede. Veniva concessa agli imputati la sospensione condizionale della
pena subordinata al pagamento, a titolo di provvisionale, della somma di euro
40.000,00 entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza.
Quanto alle posizioni del Giannini e del Sarti, si specificava che i predetti,
nella qualità di progettisti e di direttori dei lavori, erano titolari di una specifica
posizione di garanzia che imponeva loro di operare nell’osservanza delle norme
cautelari sia nella fase progettuale, da accompagnare alle necessarie verifiche
sulla situazione reale dello stato delle fondazioni, sia nella fase esecutiva che
doveva avvenire secondo le prescrizioni di sicurezza presenti nel POS, oltre allo
svolgimento di un efficace nnonitoraggio volto a garantire immediati interventi
mirati a porre rimedio allo stato di fatto manifestatosi.

standard previsti per le abitazioni civili e ad inserire pacchetti di solaio con

2. La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo
grado, concedeva agli imputati le attenuanti generiche e riduceva la pena loro
inflitta ad anni uno di reclusione, confermando nel resto la impugnata sentenza.

3. Avverso la predetta sentenza hanno proposto impugnazione, a mezzo
dei difensori di fiducia, Luca Giannini e Luca Sarti.

4.Luca Giannini eleva i seguenti motivi.

impugnata rappresentando che le risultanze probatorie dimostrano la sua
estraneità ai fatti. Sostiene che i suoi contributi progettuali, ancora incompleti
anche per la mancanza di indicazione delle dimensioni delle fondazioni, e non
ancora depositati al Genio Civile, prevedevano la possibilità di scavi sino a cm. 50
discostandosi così dall’entità degli scavi (di 70 cm.) che il Montemagni aveva
deciso, di sua iniziativa, di effettuare senza procedere ai saggi propedeutici, come
risulta peraltro confermato dalle dichiarazioni rese dal consulente prof. Caramelli.
4.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio motivazionale della sentenza
impugnata e il vizio di violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. nella
parte in cui attribuisce piena credibilità alla chiamata in correità effettuata nei suoi
confronti dall’imputato Montemagni che, unitamente al Sarti, era comproprietario
dell’immobile da ristrutturare e aveva, dunque, uno specifico interesse a
coinvolgerlo per le implicazioni in tema di responsabilità civile.

5. Luca Sarti eleva i seguenti motivi.
5.1. Con il primo motivo deduce il vizio motivazionale della parte della
sentenza che fonda il giudizio di responsabilità a suo carico a titolo di culpa in
vigilando per avere rivestito il ruolo di unico direttore dei lavori, circostanza questa
semplicemente desunta dalla dicitura contenuta in un cartello appeso nei pressi
del cantiere e che si pone in contraddizione con altra parte della pronuncia che
ritiene accertata la sua designazione di direttore dei lavori architettonici mentre il
direttore dei lavori strutturali era l’ing. Giannini tenuto, in quanto tale, alla
gestione della sicurezza nel cantiere e alla direzione dei lavori strutturali.
5.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione
dell’ art. 16 r.d. n. 274/1929 sottolineando che non può essergli addebitata la
realizzazione di opere che esulano dalle competenze professionali riservate ai
geometri.

6. Con la memoria depositata in data 12 gennaio 2018 la parte civile
Ungureanu Mihai chiede la conferma della penale responsabilità di Luca Sarti e di

I

4.1. Con il primo motivo deduce il vizio motivazionale della sentenza

Giannini in ordine ai reati ascritti e la condanna alla pena ritenuta di giustizia, oltre
al risarcimento dei danni materiali e morali da determinarsi e liquidarsi in separata
sede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati.

riportate nelle sentenze di merito, risulta che la procedura di ristrutturazione
dell’immobile de quo ha avuto un iter complesso in quanto il primo progetto
risaliva all’anno 2007, quando sia l’intestatario dell’immobile che il titolare della
impresa esecutrice erano diverse da quelle dell’epoca dei fatti. La società
Gavisama s.r.l. acquistava l’immobile nel settembre 2009 quando era ormai
prossima la data di scadenza dei permessi edilizi (gennaio 2010), per cui vi era la
esigenza di procedere in tutta fretta.
Il Montemagni, nella qualità di titolare della società Le Pielle s.r.l. firmava
il contratto con la committenza e, subito dopo la realizzazione di piccoli lavori,
iniziava a procedere allo sbancamento del pavimento del piano terreno per creare
il nuovo solaio con igloo incorporati per l’areazione.
Il Montemagni, dopo avere effettuato un primo scavo di cm. 30, invitava
sia l’ing. Giannini che il geom. Sarti a fare un sopralluogo i quali, alla fine del mese
di ottobre 2009, verificato lo stato dei lavori, gli davano il benestare nel
proseguimento dell’attività di sbancamento sino al livello di cm. 50 di profondità.
Nel frattempo l’ing. Giannini provvedeva a consegnare formalmente al
Montemagni il progetto strutturale completo di relazione e tavole allegate in data
5 novembre 2009., ancor prima del deposito del progetto presso il Genio Civile ai
fini del rilascio delle relative autorizzazioni.
Quest’ultimo provvedeva ad eseguire tali direttive.
I predetti professionisti tornavano poi sul cantiere per verificare il da farsi
in relazione alla successiva attività di gettata per la posa quando, a distanza di
alcuni giorni, mentre il dipendente della società Lari Ascanio praticava i fori della
misura 30 cm. x 30 cm. nel muro centrale di ancoraggio per la fondazione, sempre
secondo l’indicazione del progetto che gli era stato consegnato, si verificava il
crollo e l’infortunio di cui al processo.
E’ evidente che entrambi gli elaborati progettuali dei due professionisti si
sono rivelati del tutto inadeguati rispetto alla situazione effettiva e reale delle
fondazioni che non è stata oggetto di alcun doveroso accertamento, nemmeno
tramite la esecuzione di saggi propedeutici; accertamento questo tanto più

2. Si premette che dal complesso delle emergenze probatorie, ampiamente

necessario nel caso concreto in ragione del cattivo stato di manutenzione e di
conservazione delle strutture portanti principali – solai e copertura – così come
attestato nella relazione tecnica allegata alla denuncia inizio attività e contemplato
nell’originario progetto del geom. Sarti.
Ed in vero il piano di sbancamento effettuato dal Montemagni ad una
profondità di circa cm. 50 ha intaccato le basi murarie, con la ulteriore
conseguenza che le forature per l’esecuzione dei collegamenti in cemento armato
tra i cordoli perimetrali sono state effettuate nel terreno anziché nella muratura;

sopralluoghi effettuati dal Giannini e dal Sarti.

3. Ciò posto, si procede alla disamina delle specifiche doglianze articolate
nei ricorsi da Luca Giannini e da Luca Sarti.

4. In relazione alla posizione del Giannini, si osserva quanto segue.
4.1. Quanto al primo motivo, la tesi difensiva del predetto ricorrente, già
sostenuta nei giudizi di merito – secondo cui la consegna del progetto e del relativo
disegno sarebbe stata preliminare alla esecuzione dei saggi da effettuare in una
fase successiva, ancora da definire, – è stata rigettata dalla Corte distrettuale con
motivazione congrua e logica.
Ed in vero tale versione dei fatti risulta incompatibile con le accertate
circostanze concrete caratterizzate dalla pressante necessità di procedere alla
ultimazione dei lavori in tutta fretta in ragione della imminente scadenza dei
permessi edilizi, manifestata da parte della committenza e di cui il Giannini era
ampiamente al corrente.
Del resto le tavole del progetto strutturale sequestrate presso gli studi
dell’ing. Giannini e dell’ing. Di Giuseppe, coordinatore per la sicurezza, riportavano
la inequivocabile scritta «consegnato all’impresa in data 05.11.2009» con la firma
dell’ing. Giannini e della società Le Pielle s.r.I.; inoltre tra i documenti sequestrati
in cantiere, il giorno dell’infortunio, veniva rinvenuta proprio la tavola relativa alla
Carpenteria Fondazioni e Vespaio Areato Pianta delle Murature Piano Terra
– cerchiatura C.I. Particolari – inerente al progetto strutturale.
Inoltre, alla stregua di quanto diffusamente sopra esposto, risultano privi
di fondamento gli altri assunti difensivi.
4.2. Quanto al secondo motivo, è sufficiente evidenziare che la chiamata in
correità da parte del Montemagni trova ampi riscontri esterni sia nelle dichiarazioni
rese dai testi Lari Ascanio e Bazi Mustapha, di cui i giudici di merito hanno valutato
positivamente l’attendibilità, che nelle risultanze documentali acquisite agli atti.

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né a tali carenze si è provveduto in alcun modo in corso di opera, in occasione dei

5. Le doglianze di Luca Sarti si palesano parimenti infondate tenuto conto
di quanto già diffusamente esposto, risultando ampiamente comprovato che il
predetto, oltre a rivestire formalmente la qualifica di direttore dei lavori, così come
accertato dalla Corte distrettuale, ha effettivamente redatto un progetto che nella
sostanza aveva, anch’esso, al pari di quello del Giannini, ad oggetto interventi
strutturali incidenti sulla sicurezza statica delle opere e si è inserito nella gestione
dei predetti lavori, offrendo, con la sua condotta, un contributo determinante alla
realizzazione dei fatti di cui al processo.

1929, n. 247 ai geometri è consentita la «progettazione, esecuzione e vigilanza di
modeste costruzioni civili». In tale espressione devono ritenersi comprese sia le
costruzioni di struttura ordinaria che quelle in cemento armato, dal momento che
la norma non pone limitazioni né distinzioni sulla natura e sulla tecnica delle
costruzioni medesime (Sez. 6, n. 3673 del 02/02/1993, Rv. 193676). Inoltre
l’art. 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e l’art. 17 della legge 2 febbraio
1974, n. 64, attribuendo anche ai geometri e ai periti industriali, oltre che agli
ingegneri ed architetti, la competenza per la progettazione delle opere in cemento
armato nei limiti delle rispettive competenze riconosce che essi sono normalmente
competenti a progettare opere in cemento armato, nei limiti previsti dalle
rispettive norme professionali.

6. I ricorsi, pur infondati, determinano l’instaurarsi di un valido rapporto
impugnatorio, talchè va rilevata l’estinzione del reato di cui all’art. 590, comma 3,
cod. pen. per prescrizione sopravvenuta alla sentenza di appello e,
conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata quanto alle relative
statuizioni penali.
Non rinvenendosi nella sentenza impugnata indicazioni analitiche
sull’incidenza di detto reato sul calcolo complessivo della pena irrogata al Giannini
e al Sarti, alla determinazione delle sanzioni in relazione agli altri reati contestati
e ritenuti si potrà provvedere nella sede esecutiva.

7. I ricorsi vanno rigettati nel resto. Pertanto i ricorrenti vanno condannati
al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese di giudizio in
favore della parte civile, liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata quanto alle statuizioni penali in ordine al reato di
cui all’art. 590 c.p. perché il reato è estinto per prescrizione.

4r

Si rammenta, peraltro, che ai sensi dell’art. 16, lett. m) R.D.L. 12 febbraio

Rigetta nel resto i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali nonché al rimborso delle spese di giudizio in favore della parte civile,
liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2018

Il Consigliere estensore
Daniela Rita Tornesi

Rocco Blaiotta

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Il Presidente

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