Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20094 del 10/04/2018


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 20094 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: ROSI ELISABETTA

c)iú_PsAzis< , sul ricorso proposto da: TODARO LORENZO nato il 05/02/1950 a MESSINA avverso la sentenza del 25/02/2016 del TRIBUNALE di MESSINA sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; lette/sentite le conclgismi_del PG PAOLA-H-n/5r- Data Udienza: 10/04/2018 Ritenuto che Todaro Lorenzo è stato condannato dal Tribunale di Messina con sentenza del 25 febbraio 2016 alla pena di euro 4.000,00 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art 256 comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 in relazione all'art. 216 del medesimo decreto, accertato in Messina il 25 settembre 2013 e il 14 ottobre 2013; che contro tale decisione, in data 20 luglio 2016, è stato proposto appello sottoscritto dal solo difensore Avv. Maria Fogliani, con il quale si chiedeva in via principale l'assoluzione dell'imputato dal reato a lui ascritto perché la sua condotta non costituisce reato, in via subordinata, l'assoluzione per la particolare attenuanti generiche; che tale impugnazione è stata convertita in ricorso stante la non appellabilità (art. 593 co. 3 c.p.p.) della sentenza che condanni a sola sanzione pecuniaria; Considerato che il gravame è stato avanzato da difensore non abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori (perché non iscritto nel prescritto all'Albo speciale ex art. 613 c.p.p. al momento della sua presentazione); che la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 c.p.p., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (ex multis, sez. 3, 13 novembre 2013, n. 48492, Rv. 258000); considerato che ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile "de plano", ai sensi delle modifiche apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro duemila PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018 Il consi lie estensore Il Presidente tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., e in estremo subordine la concessione delle

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