Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20094 del 06/11/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20094 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MATTETTI GIULIANA N. IL 10/05/1969
avverso l’ordinanza n. 19/2014 TRIB. LIBERTA’ di FERMO, del
01/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
O

3J, cuu-uu; , 3-b-Z

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 06/11/2014

Nell’interesse della Mattetti è stato presentato ricorso per violazione di legge e vizio di
motivazione : l’ordinanza non è stata in grado di escludere che la nuova società svolga un’attività
diversa e disponga di beni ulteriori che nulla hanno a che fare con la società fallita. Non risulta
quindi che la produzione della Eurolac 2 s.r.l. costituisca una continuazione della società fallita,
determinando un periculm in mora, tale da giustificare il sequestro dell’intera azienda.
Secondo la ricorrente , il capo D) dell’imputazione — a cui si richiama l’atto di impugnazione del
P.M., condiviso dai giudici di appello — fa riferimento non solo alla perdita patrimoniale, derivante
dalla distrazione , ma anche alla diminuzione di valore dell’avviamento della società fallita
individuando così come oggetto dell’atto distrattivo non solo i beni in sé ma anche l’avviamento,
inteso come passaggio di eventuali rapporti contrattuali della società fallita all’impresa gestita del
medesimo titolare. In tal modo l’ordinanza si pone in contrasto con il consolidato orientamento
giurisprudenziale, secondo cui ,in linea generale, l’avviamento commerciale non può costituire
oggetto di distrazione, dovendosi dimostrare che oggetto del trasferimento siano rapporti
giuridicamente rilevanti ed economicamente valutabili ( sez. 5 n. 9813 dell’8.3.06; id. n. 26542 del
19.3 .2014).
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il tribunale, esponendo in maniera estremamente fedele i risultati delle indagini in corso e
formulando una razionale e quindi insindacabile valutazione degli stessi , ha fondato la decisione
sui seguenti argomenti:
a. la società fallita ha di fatto proseguito la sua attività dopo aver trasferito l’intera
azienda alla Eurolac srl, appositamente costituita, attraverso la frazionata vendita dei
singoli beni ;
b. .tale condotta è stata accertata all’esito di indagini della polizia giudiziaria
dimostrative delle dimensioni e della finalità dei rapporti tra le due imprese
(identica ubicazione della sede
nello stesso stabilimento; identica persona
dell’amministratore, identificata nella Mattetti; intervallo di soli 12 giorni tra la
cessazione dell’attività della società fallita e l’inizio di quella della Eurolac 2 ; la
particolare vantaggiosità del prezzo di vendita dei beni strumentali ; la riassunzione,
da parte della seconda società, dei dipendenti della impresa fallita).
All’esito di questa analisi, è del tutto incensurabile la conclusione che ,a1 fine di evitare
l’aggravamento e il protrarsi delle conseguenze del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è
ineludibilmente necessario sottrarre all’ indagata la libera disponibilità dell’intero complesso
aziendale.

FATTO E DIRITTO
Nell’ambito del procedimento a carico di Mattetti Giuliana,indagata per il reato di bancarotta
fraudolenta patrimoniale, contestato quale amministratore della società fallita Eurolac s.r.1., il GIP
del tribunale di Fermo ha disposto, con ordinanza 13.5.2014, il sequestro preventivo dei soli beni
strumentali che erano stati venduti con atto 31.1.2013, fino a un valore di E 47.632, dalla società
suindicata alla Eurolac 2 s.r.1, non accogliendo nel resto la richiesta di sequestro degli altri beni,
formulata dall’organo di accusa.
Il tribunale di Fermo con ordinanza 1.7.2014, emessa su appello del P.M., in riforma del
precedente provvedimento , ha disposto il sequestro preventivo dell’intera azienda, affidandola alla
custodia della curatela fallimentare, sulla base del periculum in mora, costituito dalla possibilità
che l’indagata utilizzasse lo stabilimento produttivo, non ancora sequestrato, per continuare la sua
attività di laccatura di mobili.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000, 00, in favore della Cassa delle Ammende.

A fronte di queste precise e corrette argomentazioni, la ricorrente formula critiche fattuali e
giuridiche, del tutto inidonee a smentire la lineare razionalità, che ha guidato le conclusioni del
tribunale, e a soverchiare il consolidato orientamento giurisprudenziale ,nella specifica fattispecie
in esame . Sotto quest’ultimo profilo, va richiamato il condivisibile e realistico indirizzo
interpretativo, secondo cui l’avviamento, i rapporti di lavoro e la tecnologia costituiscono beni
economicamente apprezzabili e, come tali, possono essere oggetto di bancarotta per distrazione. Nel
concetto di beni, agli effetti dell’art. 216 legge fall., rientrano infatti tutti i fattori aziendali in grado
di generare l’avviamento , potendo quest’ultimo rappresentare da solo l’oggetto_ materiale
della distrazione, nel caso — così come prospettato dalle indagini in corso – di assenza di adeguata
contropartita(sez. 5,n. 3817 dell’11/12/2012 Rv. 254474;sez. 5,n. 8598 del 24/05/1982 Rv. 155357).
Alla manifesta infondatezza dei motivi sopra esaminati consegue la declaratoria di inammissibilità
del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000, 00, in favore della Cassa delle Ammende.

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