Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20092 del 10/04/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20092 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Calderone Edoardo, nato a Milazzo il 8/1/1982
avverso l’ordinanza del 23/6/2017 della Corte d’appello di Messina
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola
Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23 giugno 2017 la Corte d’appello di Messina ha
dichiarato inammissibile l’appello proposto da Edoardo Calderone nei confronti
della sentenza del 16 settembre 2015 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto,
a causa della tardività di tale impugnazione, evidenziando che l’avviso di
deposito della sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 544, comma 1, cod. proc.
pen., era stato notificato il 19 ottobre 2015 e l’atto d’impugnazione era stato
depositato il 9 novembre 2015, oltre il termine di cui all’art. 585, comma 1, lett.
a), cod. proc. pen.

2. Avverso tale ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
mediante il quale ha denunciato l’erronea applicazione delle norme processuali
considerate dalla Corte d’appello nel giudicare tardiva l’impugnazione proposta.

Data Udienza: 10/04/2018

Ha esposto che la notificazione dell’avviso di deposito della sentenza del
Tribunale era avvenuto solamente il 26 ottobre 2015, a seguito del ritiro del plico
postale contenente l’atto da notificare presso l’ufficio postale laddove era stato
depositato, non potendosi considerare perfezionata la notificazione di tale atto
eseguita mediante il servizio postale, giacché oltre all’avviso di deposito dell’atto
presso la casa comunale, inserito nella propria cassetta della posta, non era
stata spedita la prescritta raccomandata contenente l’avviso di tale deposito, con
la conseguenza che tale notificazione non poteva considerarsi perfezionata,
sicché il termine per la proposizione dell’impugnazione doveva considerarsi

di deposito della sentenza era stato materialmente ritirato, con la conseguente
tempestività dell’impugnazione, proposta il 9 novembre 2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Dagli atti del giudizio di primo grado, cui questa Corte ha accesso in
relazione all’error in procedendo denunziato dal ricorrente, giacché con riguardo
a tale censura la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la
relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali (Sez. U,
n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del
09/01/2013, Chahid, Rv. 255304; Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv.
230568), risulta che l’avviso di deposito della sentenza di primo grado,
pronunziata il 16 settembre 2015, è stato regolarmente notificato il 19 ottobre
2017, in quanto di tale atto, notificato mediante il servizio postale, il 6 ottobre
2015 venne immesso avviso del deposito presso l’ufficio postale nella cassetta
della corrispondenza della residenza dell’imputato, stante l’irreperibilità del
destinatario, e di tale deposito venne dato avviso all’imputato anche mediante

decorrente dal 26 ottobre 2015, allorquando il plico postale contenente l’avviso

raccomandata, spedita il 7 ottobre 2015, non ritirata entro il termine di giacenza,
scaduto il 19 ottobre 2015; al compimento di tale termine il procedimento
notificatorio si è perfezionato, indipendentemente dalla ricezione o meno da
parte del destinatario dell’atto di tale seconda raccomandata, in quanto per il
perfezionamento del procedimento di notificazione degli atti spediti mediante il
servizio postale è sufficiente il compimento delle formalità previste dall’art. 8 I.
n. 890 del 1982, e dunque il deposito presso l’ufficio postale e la spedizione del
relativo avviso a mezzo del servizio postale, che determinano l’operatività della
presunzione di conoscenza dell’atto decorsi dieci giorni dalla data del deposito
presso l’ufficio postale (Sez. 3, n. 51714 del 03/12/2013, Buono, Rv. 258016),
costituendo onere del destinatario fornire elementi idonei a superare tale

A4r •

presunzione, che nella specie non sono stati forniti né indicati, con la
conseguente manifesta infondatezza delle doglianze del ricorrente, risultando
perfezionata la notificazione dell’avviso entro il termine indicato dalla Corte
d’appello, che ha quindi correttamente rilevato la tardività della impugnazione.

3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a cagione della
sua manifesta infondatezza.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente

procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle
Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella
misura di euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 10/4/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Giovanni Liberati

Giulio Sarno

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(Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del

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