Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20091 del 10/04/2018
Penale Ord. Sez. 3 Num. 20091 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: ROSI ELISABETTA
17.7P\
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sul ricorso proposto da:
FELICE FABRIZIO nato il 14/11/1967 a CAMPOBASSO
avverso la sentenza del 15/03/2016 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
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Data Udienza: 10/04/2018
Ritenuto che Felice Fabrizio è stato condannato dal Tribunale di Campobasso con
sentenza del 15 marzo 2016 alla pena di euro 6.000,00 di ammenda, in
relazione al reato di cui all’art. 727 c.p., accertato in Campobasso 1’8 marzo
2013;
che contro tale decisione, in data 30 maggio 2016, è stato proposto appello
sottoscritto dal solo difensore Avv. Luca Sabatino, con il quale si chiedeva in via
principale l’assoluzione dell’imputato dal reato a lui ascritto, al limite anche ai
sensi dell’art. 530 comma secondo c.p.p., per non aver commesso il fatto ovvero
pena inflitta ai minimi edittali, con il beneficio della sospensione;
che tale impugnazione è stata convertita in ricorso stante la non appellabilità
(art. 593 co. 3 c.p.p.) della sentenza che condanni a sola sanzione pecuniaria;
Considerato che il gravame è stato avanzato da difensore non abilitato al
patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori (perché non iscritto nel prescritto
all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p. al momento della sua presentazione);
che la sottoscrizione dei motivi d’impugnazione da parte di difensore non iscritto
nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 c.p.p., l’inammissibilità del
ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo
l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte
(ex multis,
sez. 3, 13
novembre 2013, n. 48492, Rv. 258000);
considerato che ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente
assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile “de plano”, ai sensi delle
modifiche apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria,
segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro
duemila
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018
Il consiglier estensore
Il Presidente
con altra formula ritenuta più opportuna, e in via subordinata, la riduzione della