Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20090 del 10/04/2018
Penale Ord. Sez. 3 Num. 20090 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: ROSI ELISABETTA
sul ricorso proposto da:
FAIJA SANTO nato il 22/07/1953 a PALERMO
avverso la sentenza del 21/06/2017 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
lette/sentite›,centlusioni del PG.2.4e16 – FILIPPI
DEPOSITATA IN CANCELLENA ,
– 8 MAC, 2018
Data Udienza: 10/04/2018
Ritenuto che Faija Santo è stato condannato dal Tribunale di Termini Imerese
con sentenza del 21 giugno 2017 alla pena di euro 1.000,00 di ammenda, in
relazione al reato di cui all’art 5 comma 1 lett. b) e art. 6 L. 283/1962, accertato
in Marineo il 12 dicembre 2012;
che contro tale decisione, in data 3 novembre 2017, è stato proposto appello
sottoscritto dal solo difensore Avv. Carmela Borsellino, con il quale si chiedeva in
via principale l’assoluzione dell’imputato dal reato a lui ascritto ai sensi dell’art.
530 c.p.p. per non aver commesso il fatto e in via subordinata, la riduzione della
che tale impugnazione è stata convertita in ricorso stante la non appellabilità
(art. 593 co. 3 c.p.p.) della sentenza che condanni a sola sanzione pecuniaria;
Considerato che il gravame è stato avanzato da difensore non abilitato al
patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori (perché non iscritto nel prescritto
all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p. al momento della sua presentazione);
che la sottoscrizione dei motivi d’impugnazione da parte di difensore non iscritto
nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 c.p.p., l’inammissibilità del
ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo
l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte
(ex multis, sez. 3, 13
novembre 2013, n. 48492, Rv. 258000);
considerato che ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente
assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile “de plano”, ai sensi delle
modifiche apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria,
segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro
quattromila
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018
Il consig iere estensore
Il Presidente
pena;