Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20089 del 15/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20089 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ROMA
nei confronti di:
D’ALTERIO DOMENICO N. IL 30/04/1987
avverso la sentenza n. 2428/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
25/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 15/04/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Alberto Cardino, ha
concluso chiedendo la conversione del ricorso in appello.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Schiuma, il quale si rimette alla
richiesta del Procuratore generale.

RITENUTO IN FATTO

1.

D’Alterio Domenico, imputato del reato di cui all’articolo 483 del

come volontario dell’aeronautica militare, dichiarava contrariamente al
vero di aver riportato al termine del corso di studi medi di primo_grado.la
votazione di distinto, laddove aveva riportato valutazione di buono. Il
tribunale di Roma assolveva l’imputato del reato ascritto perché il fatto
non costituisce reato, ritenendo che la versione resa dall’imputato,
secondo cui si era trattato di un errore, era stata confermata dal teste
D’Alterio Agostino, padre dell’imputato.
2.

Il pubblico ministero presso il tribunale di Roma propone ricorso

per cassazione per violazione dell’articolo 483 del codice penale,
osservando che l’imputato aveva l’obbligo di dire il vero e non poteva
delegare tale dovere a terzi e cioè fare affidamento sulle dichiarazioni
telefoniche fornite dal genitore.
3.

Con un secondo motivo di ricorso lamenta un vizio di motivazione

per omissione con riferimento alla valutazione circa l’efficacia probatoria
delle argomentazioni a difesa dell’imputato. Secondo il Pubblico
ministero, nulla si dice circa la verifica sulla verità delle affermazioni
dell’imputato e sulla credibilità delle stesse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avendo il pm proposto ricorso anche per vizi della motivazione e
trattandosi di ricorso per saltum, il ricorso per cassazione deve essere
convertito in appello (cfr Sez. 6, n. 243 del 26/01/1999, Sabbadin, Rv.
213577: Nel caso in cui il pubblico ministero proponga ricorso “per
saltum” avverso la sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell’art.
428 cod. proc. pen., deducendo a sostegno del gravame oltre che il vizio
di violazione di legge anche quello di motivazione, non si verte in ipotesi
di erronea qualificazione del mezzo di gravame da parte di chi l’ha
proposto, sicché non è applicabile il principio di conservazione
1

codice penale perché, quale partecipante al concorso per l’arruolamento

dell’impugnazione previsto dall’art. 568, quinto comma, c.p.p., ma
piuttosto deve farsi riferimento all’istituto della conversione che, nel
caso, deve trovare necessaria operatività ex art. 569, terzo comma,
c.p.p., di modo che il ricorso per cassazione si converte
automaticamente in appello).

p.q.m.

d’appello di Roma per l’ulteriore corso.
Cdsì détigb-11 15/4/2015″

Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte

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