Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20089 del 10/04/2018


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 20089 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: ROSI ELISABETTA

sul ricorso proposto da:
PUNTONI GIADA nato il 08/09/1994 a PISTOIA

avverso la sentenza del 23/01/2017 del TRIBUNALE di PISTOIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
lette/sentite le conclusio • el PG PAOLA FILIPPI– –5)
n.”

Data Udienza: 10/04/2018

Ritenuto che Puntoni Giada è stata condannata dal Tribunale di Pistoia con
sentenza del 23 gennaio 2017 alla pena di euro 160,00 di ammenda, in relazione
al reato di cui all’art. 659 c.p., avvenuto in Pistoia dal 24/12/2012 all’aprile
2013;
che contro tale decisione in data 5 aprile 2017 è stato proposto appello
sottoscritto dai soli difensori Avv. Marco Piccardo e Silvia Vicenzo, con il quale si
chiedeva in via principale l’assoluzione dell’imputata dal reato a lei ascritto per
non aver commesso il fatto o con altra formula ritenuta di giustizia, in via
subordinata rideterminare la pena e l’entità del danno riconosciuto a favore delle
parti civili;
che tale impugnazione è stata convertita in ricorso stante la non appellabilità
(art. 593 co. 3 c.p.p.) della sentenza che condanni a sola sanzione pecuniaria;

Considerato che il gravame è stato avanzato da difensori non abilitati al
patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori (perché non iscritto nel prescritto
all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p. al momento della sua presentazione);
che la sottoscrizione dei motivi d’impugnazione da parte di difensore non iscritto
nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 c.p.p., l’inammissibilità del
ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo
l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte

(ex multis,

sez. 3, 13

novembre 2013, n. 48492, Rv. 258000);
considerato che ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente
assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile “de plano”, ai sensi delle
modifiche apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria,
segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro
duemila

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018

Il consigliere estensore

Il Presidente

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