Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20088 del 15/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20088 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SALUTARE ANTONINO N. IL 08/02/1941
avverso la sentenza n. 35/2011 GIUDICE DI PACE di CEFALU’, del
10/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la

e civile, l’Avv

Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 15/04/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Alberto Cardino, ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente al
trattamento sanzionatorio e rigetto nel resto.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato D’Alessandro, il quale chiede
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

sentenza del giudice di pace di Cefalù, che lo ha condannato alla pena di
euro 800 di multa per i reati di cui agli articoli 594 e 612 del codice
penale, commessi in danno di Macaluso Giuseppe; a sostegno del ricorso
deduce i seguenti motivi:
a.

inosservanza dell’articolo 525 del codice di procedura penale e
totale mancanza o manifesta illogicità della motivazione in
ordine al criterio adottato dal giudice di primo grado nella
valutazione delle prove assunte in dibattimento; lamenta il
ricorrente che il giudice di pace di Cefalù, dottoressa
Quartararo, subentrata alla precedente giudice Cannizzaro,
non provvide alla formalità di acquisizione del consenso delle
parti alla rinnovazione del dibattimento.

b. Violazione dell’articolo 29, comma 4, del decreto legislativo
274-2000 in relazione all’onere di promuovere la conciliazione
ed omessa motivazione sul punto.
c. Travisamento ed erronea valutazione delle prove, oltre che
manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui il
giudice di pace ha violato il principio del bilanciamento delle
prove, dando credito unicamente alle dichiarazioni rilasciate
dai testi Macaluso, Licciardi e Aglieri, senza fornire alcuna
motivazione in ordine alle dichiarazioni rese dai testi della
difesa, che esclusero categoricamente che l’imputato avesse
profferito le frasi oggetto di imputazione.
d. Violazione di legge e vizio di motivazione per mancata
motivazione in ordine alla preferenza accordata all’ipotesi
accusatoria, rispetto alle emergenze processuali di segno
opposto.

1

1. Salutare Antonino propone ricorso per cassazione contro la

e. Violazione o falsa applicazione degli articoli 594, 599 del
codice penale, nonché omessa motivazione in ordine alla
sussistenza dell’esimente della provocazione o della
reciprocità ed alla sua mancata applicazione al caso concreto.
Violazione e falsa applicazione dell’articolo 612 del codice
penale, in relazione alla asserita sussistenza degli elementi
costitutivi del reato di minaccia. Il giudice di pace non avrebbe
tenuto in minima considerazione le dichiarazioni rese dai testi

Macaluso nei confronti dell’odierno imputato.
— f. -Violazione e falsà applicazione degli articoli 81, 132 e 133 del’ codice penale, nonché omessa od illogica motivazione in
relazione alla dosimetria della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto
non è affatto necessario acquisire il consenso alla rinnovazione del
dibattimento, essendo invece necessario il consenso delle parti per dare
lettura delle prove già assunte dal precedente Giudice.
2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato: Il mancato
esperimento del tentativo di conciliazione nel processo dinanzi al giudice
di pace non comporta alcuna nullità, giacché la previsione di cui all’art.
29 D.Lgs. n. 274 del 28 agosto 2000 non costituisce un obbligo ma
rientra nella discrezionalità del giudice (Sez. 5, Sentenza n. 39401 del
06/07/2012, Rv. 254563).
3. Il terzo motivo, invece, è fondato laddove denuncia la carenza
assoluta di motivazione con riferimento alle dichiarazioni rese dai testi
della difesa; manca, in sentenza, qualsiasi riferimento a dette
dichiarazioni, alla loro rilevanza ed alla credibilità o meno dei suddetti
testi. Tale omissione integra il vizio di cui all’art. 606, co.1, lett. e), cui
consegue l’annullamento della sentenza.
4.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con rinvio al giudice
di pace di Cefalù per nuovo esame. Gli altri motivi rimangono
assorbiti.

p.q.m.

2

a difesa, in relazione alla riferita provocazione perpetrata dal

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Cefalù
per nuovo esame.

Così deciso il 15/4/2015

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