Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20088 del 10/04/2018
Penale Ord. Sez. 3 Num. 20088 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: ROSI ELISABETTA
sul ricorso proposto da:
LEGGIO FRANCESCO VINCENZO nato il 10/10/1956 a CORLEONE
avverso la sentenza del 27/04/2017 del TRIBUNALE di FERRARA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISBETTA ROSI;
lette/sentite le copeclel PG PAOL
PPI
Data Udienza: 10/04/2018
Ritenuto che Leggio Francesco Vincenzo, ha presentato ricorso in Cassazione
avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara, emessa in data 27/04/2017, che lo
condannava alla pena di euro 4000,00 di ammenda perché ritenuto colpevole del
reato di cui all’art. 256 comma 2 D. Lgs 152/06;
Considerato che il gravame è stato proposto dall’imputato personalmente, con
atto provvisto di firma, anziché da difensore abilitato al patrocinio innanzi alle
giurisdizioni superiori (iscritto nel prescritto all’Albo speciale) come previsto
vigore dal 3 agosto 2017);
che ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente assorbente
rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile “de plano”, ai sensi delle modifiche
apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria, segue,
per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro quattromila
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018.
dall’art. 613 c. 1 c.p.p., come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, in