Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20086 del 10/04/2018


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 20086 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: ROSI ELISABETTA

o_RuAP\_.gz-Asui ricorsi proposti da:
DE LUCA FRANCESCA nato il 19/04/1967 a COSENZA
DE LUCA AGOSTINO FRANCESCO nato il 29/12/1968 a CHICAGO( STATI UNITI
AMERICA)

avverso l’ordinanza del 02/11/2017 del TRIB. LIBERTA’ di COSENZA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
lette/sent>excerrclusioni del PG PAS:11A-F1-117P1—

yr

,

Data Udienza: 10/04/2018

Ritenuto che De Luca Francesca e De Luca Agostino Francesco, hanno presentato
ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di riesame
emessa dal Tribunale di Cosenza in data 2/11/2017, confermativa del Decreto di
perquisizione locale e veicolare e contestuale sequestro probatorio emesso in
data 27 settembre 2017 dal PM Di Paola;

Considerato che il gravame è stato proposto dagli imputati personalmente, con
atto provvisto di firma, anziché da difensore abilitato al patrocinio innanzi alle

dall’art. 613 c. 1 c.p.p., come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, in
vigore dal 3 agosto 2017);
che ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente assorbente
rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile “de plano”, ai sensi delle modifiche
apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria, segue,
per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al
versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro quattromila

PQM

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018.

giurisdizioni superiori (iscritto nel prescritto all’Albo speciale) come previsto

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