Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20085 del 10/02/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20085 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
POPOLO NICOLA N. IL 27/06/1976
avverso la sentenza n. 6844/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
2-10-r-r54Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per I( ovrs,y,Lue(2436LuzikkG, Cuatk, /-( 714- Ufe0)

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

PA P I _SA-

;

Data Udienza: 10/02/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Nicola POPOLO ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Milano che, su appello del PG e in riforma di quella assolutoria di primo grado, lo ha
ritenuto responsabile di lesioni aggravate dall’uso di un martello in danno del vicino di
casa Patrizio Soriani.
2. Due le doglianze prospettate.

di quella forza argomentativa in grado di minare la ‘permanente sostenibilità del primo
giudizio’ essendosi limitata ad una diversa lettura delle risultanze incorrendo in
contraddizione nel ritenere la lesione modesta ma al tempo stesso produttiva di
abbondante fuoriuscita dì sangue, nonostante il mancato rinvenimento di macchie di
sangue nel luogo del fatto, e avendo ritenuto attendibile il racconto della p.o. in
‘assenza di qualsiasi approfondimento istruttorio sul punto’, così – trasgredendo al
principio dell’onere della prova a carico dell’accusa.
4. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione, in particolare, all’art. 6
CEDU in assenza della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nonostante il
ribaltamento del giudizio di inattendibilità della testimonianza Soriani.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
2. La corte territoriale ha ribaltato il verdetto assolutorio attribuendo alla p.o. Soriani
credibilità soggettiva ed attendibilità nella ricostruzione del fatto, contrariamente al
giudice di primo grado che aveva ritenuto inattendibile la versione del predetto di
essere stato attinto al capo con un martello impugnato dal vicino di casa Popolo, posto
che tanto l’operante quanto i paramedici intervenuti avevano rilevato soltanto un graffio
con lievissima perdita di sangue, in contrasto con la tesi del Soriani del ‘gocciolamento
di sangue’ di cui peraltro non era stata rinvenuta traccia sul pianerottolo e sulle scale
dello stabile abitato dai due protagonisti della vicenda (l’imputato aveva sostenuto
invece che il vicino si era graffiato accidentalmente contro una finestrella e che egli si
era limitato a prenderlo in giro).
3. La corte milanese non si è però adeguata all’indirizzo di questa corte secondo cui il
giudice di secondo grado, che riformi in peius una sentenza assolutoria, è tenuto alla
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per l’esame dei testimoni ritenuti inattendibili
dal primo giudice, quando operi un diverso apprezzamento dell’attendibilità di tale
prova orale acquisita in dibattimento (Cass. 40254/2014). Tanto in base all’art. 6
CEDU, così come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (caso Dan
c/Moldavia 5 luglio 2011 e caso Hanu c/Romania 4-6-2013).

3. La prima denuncia vizio di motivazione in quanto la sentenza di condanna non è dotata

4. La sentenza merita quindi annullamento con rinvio al giudice a quo (altra sezione) per
nuovo esame.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per
nuovo esame.

Così deciso il 10-2-2015

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