Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20084 del 10/04/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20084 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Nunziata Antonio, nato a Brienza il 28/6/1968
avverso l’ordinanza del 26/10/2017 della Corte d’appello di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Massimo Galli, che ha concluso chiedendo l’annullamento
con rinvio per nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26 ottobre 2017 la Corte d’appello di Bari ha rigettato
la dichiarazione di ricusazione proposta da Claudio Nunziata nei confronti del
Dott. Andrea D’Angeli, Giudice del Tribunale di Trani e componente del Collegio
chiamato a giudicare il Nunziata nel procedimento n. 1625 del 2017, e ha
condannato l’imputato al pagamento della somma di euro 300,00 in favore della
Cassa delle ammende.

2. Avverso tale ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a due motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della
motivazione.

Data Udienza: 10/04/2018

2.1. Con un primo motivo ha denunciato mancanza di motivazione sulla
dedotta incompatibilità ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., o causa di
ricusazione ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del Dott.
Andrea D’Angeli, Giudice del Tribunale di Trani.
Ha lamentato l’omesso esame della propria dichiarazione, in quanto la Corte
d’appello, con l’ordinanza con la quale la aveva rigettata, si era limitata ad
affrontare in termini astratti la questione della incompatibilità del giudice che
avesse emesso o concorso a emettere una misura cautelare reale a giudicare nel

concreto pregiudizio alla imparzialità del magistrato ricusato derivante dall’aver
partecipato al giudizio di riesame, esprimendosi sulla pacifica sussistenza della
penale responsabilità del Nunziata in relazione ai fatti di cui ai capi b), b1) e b6)
della rubrica, cioè gli stessi per i quali lo stesso avrebbe dovuto essere giudicato
dal Tribunale di Trani, il cui Collegio risultava composto anche dal Dott. D’Angeli.
Ha richiamato, in particolare, quanto affermato dal Tribunale di Trani, anche
in tale occasione composto anche dal Dott. D’Angeli, nella ordinanza del 17
maggio 2017, di rigetto della richiesta di riesame avanzata dal Nunziata avverso
il decreto di sequestro preventivo degli impianti produttivi appartenenti alla
società di cui lo stesso era legale rappresentante, secondo cui “non si vede come
il Nunziata possa essere giudicato estraneo ai fatti contestati o vi sia spazio per
dubitare della ipotesi accusatoria”, evidenziandone l’incidenza sulla terzietà e
sulla imparzialità del giudice chiamato a comporre il collegio del Tribunale di
Trani che avrebbe dovuto giudicare nel merito il ricorrente.
Al riguardo ha ricordato il costante orientamento interpretativo della Corte
costituzionale (di cui alle ordinanze nn. 308/97, 203/98, 1199/99) e della Corte
EDU (di cui alla sentenza del 16/11/2000 nel caso Rojas Morales c. Italia),
nonché delle Sezioni Unite di questa Corte (di cui alla sentenza n. 41263 del
27/9/2005), secondo cui occorre valutare in concreto l’effetto pregiudicante
posseduto dalle valutazioni in precedenza espresse dal medesimo giudice, che
avrebbe dovuto indurre a ravvisare l’incompatibilità del magistrato ricusato.
Ha sottolineato anche la presentazione di istanza di astensione sia da parte
del medesimo Dott. D’Angeli, rigettata dal Presidente del Collegio, sia da parte
dell’altro componente del Collegio, che pure aveva composto il Tribunale che
aveva esaminato e rigettato la richiesta di riesame presentata dal Nunziata,
accolta dal Presidente del Collegio, che ne aveva disposto la sostituzione proprio
con il Dott. D’Angeli, evidenziando come tali rilievo non fossero in alcun modo
stati considerati dalla Corte d’appello di Bari nell’ordinanza di rigetto della
dichiarazione di ricusazione.
2.2. Con un secondo motivo ha proposto la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,

merito il medesimo soggetto destinatario della misura, senza considerare il

per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., in riferimento all’art. 6, par. 1,
CEDU, sottolineando come, contrariamente a quanto affermato dalla Corte
d’appello nell’ordinanza impugnata, la questione della incompatibilità del giudice
della cautela reale, che in tale sede abbia espresso il proprio giudizio sulla
responsabilità dell’imputato, non era mai stata sottoposta a scrutinio di
legittimità costituzionale, in relazione al parametro del giusto processo, imposto
a livello sovranazionale dall’art. 6, par. 1, CEDU, secondo cui è necessaria un
esame in concreto delle valutazioni pregiudicanti in precedenza espresse dal

3.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’annullamento con rinvio

dell’ordinanza impugnata, evidenziando la mancata considerazione da parte della
Corte d’appello delle doglianze difensive, mediante le quali erano stati
sottolineati i passaggi del provvedimento incidentale che il magistrato ricusato
aveva concorso ad adottare, nei quali era stato affermato il coinvolgimento del
ricorrente nei fatti contestati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Come sottolineato anche dal Procuratore Generale nella sua requisitoria,
benché l’applicazione nel corso del procedimento di una misura cautelare reale
non costituisca indebita manifestazione del convincimento del giudice,
costituente causa di ricusazione ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b), cod.
proc. pen., in quanto l’adozione (o la conferma, anche nel giudizio di legittimità)
di tale misura può prescindere da qualsiasi valutazione sulla sussistenza o meno
dei gravi indizi di colpevolezza in capo all’indagato (cfr. Sez. 6, n. 7082 del
3/2/2010, Calcagni, Rv. 246088; conf. Sez. 1, n. 58024 del 18/10/2017, Pirini,

medesimo giudice.

Rv. 271779), tuttavia se il giudice, sia pure con tale provvedimento incidentale,
abbia in concreto espresso valutazioni sulla responsabilità dell’indagato riguardo
ai fatti oggetto del processo poi sottoposto al suo giudizio, ciò può determinare
una situazione di incompatibilità, rilevante ai sensi dell’art. 34 cod. proc. pen.,
allorquando

l’esternazione

di

tale

convincimento

sui

fatti

oggetto

dell’imputazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di
ogni collegamento con l’esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase
procedimentale (Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005, Falzone, Rv. 232067; Sez. 6,
n. 43965 del 30/09/2015, Pasi, Rv. 264985; Sez. 3, n. 15849 del 25/10/2016,
D.M., Rv. 269870; Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Ventrici, Rv. 270769).

3

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La Corte costituzionale, ha, infatti, al riguardo chiarito, nella sentenza n. 283
del 2000, che ai fini della decisione sulla richiesta di ricusazione è necessario
verificare se il giudice ricusato abbia o meno espresso valutazioni circa
l’esistenza del reato per cui è in corso il giudizio e con riferimento al medesimo
soggetto (cfr. Sez. 6, n. 6757 del 07/11/2013, Alma, Rv. 258992).
Nel caso in esame il ricorrente con la dichiarazione di ricusazione aveva
lamentato che nell’ordinanza di rigetto della propria richiesta di riesame, relativa
al provvedimento di sequestro preventivo degli immobili appartenenti alla società

circostanza anche dal Dott. D’Angeli, poi chiamato a comporre il Collegio del
medesimo Tribunale nel giudizio sulla responsabilità del ricorrente, avesse già
chiaramente espresso il proprio convincimento sulla responsabilità del Nunziata;
in proposito il ricorrente ha riportato la parte che ha ritenuto più significativa sul
punto della motivazione dell’ordinanza di rigetto della richiesta di riesame
(secondo cui “non si vede come il Nunziata possa essere giudicato estraneo ai
fatti contestati o vi sia spazio per dubitare della ipotesi accusatoria”), affermando
che attraverso tali affermazioni i componenti del Collegio si fossero già espressi
sulla sua responsabilità.
La Corte d’appello di Bari ha, però, omesso di adeguatamente considerare
tale aspetto, in quanto nell’ordinanza impugnata si è limitata a richiamare gli
orientamenti interpretativi riguardo alla insussistenza di cause di incompatibilità
o di ipotesi di ricusazione nel caso di partecipazione al procedimento di riesame
da parte del medesimo giudice poi chiamato a partecipare al giudizio relativo alla
responsabilità dell’imputato, senza in realtà esaminare le censure dell’imputato,
riguardo al pregiudizio in concreto alla terzietà e imparzialità del giudice ricusato
conseguente ai giudizi in precedenza dallo stesso espressi nell’ambito del
procedimento di riesame sulla responsabilità del medesimo soggetto.
Ciò, invece, sarebbe stato necessario, alla stregua di quanto chiarito dalla
Corte EDU e dalla Corte costituzionale, riguardo alla necessità di accertare, al

amministrata dal ricorrente medesimo, il Tribunale di Trani, composto in tale

fine della verifica della effettiva imparzialità e terzietà del giudice (che debbono
essere verificate in concreto, anche se non ricorra alcune delle ipotesi tipizzate di
incompatibilità), se questi abbia precedentemente espresso il proprio
convincimento circa la responsabilità dell’imputato, anche se nell’ambito di un
procedimento incidentale, con la conseguente sussistenza del vizio di
motivazione denunciato dal ricorrente, in ordine a quanto dallo stesso
prospettato circa la sussistenza di una ipotesi di ricusazione, ai sensi dell’art. 37,
comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con la dichiarazione sottoposta all’esame
della Corte d’appello di Bari.

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3. L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio alla
Corte d’appello di Bari per nuovo esame della richiesta del ricorrente, da
compiere tenendo conto della necessità di verificare in concreto la sussistenza di
una causa di incompatibilità o di una ipotesi di ricusazione derivante dal
convincimento espresso in un procedimento incidentale, rimanendo con ciò
assorbito il secondo motivo e la questione di legittimità costituzionale con lo
stesso prospettata, posto che la lettura indicata delle disposizioni in materia di
incompatibilità e ricusazione sono conformi alle norme convenzionali e

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bari per
nuovo esame.
Così deciso il 10/4/2018

costituzionali denunciate dal ricorrente.

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