Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20084 del 03/02/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20084 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PRASCIOLU ANTONIO N. IL 17/02/1961
PRASCIOLU GIOVANNI N. IL 19/11/1987
PRASCIOLU GIUSEPPE N. IL 05/10/1985
avverso la sentenza n. 876/2013 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
05/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/02/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 03/02/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Eduardo Vittorio
Scardaccione, ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per intervenuta
prescrizione;
il difensore dell’imputato, avv. Patrizio Rovelli, ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

dalla Corte d’appello della stessa città il 5 maggio 2014, Prasciolu Antonio,
Prasciolu Giovanni e Prasciolu Giuseppe erano condannati alla pena di giustizia
per il delitto di violenza privata, perchè lanciando delle grosse pietre contro
Minardi Beniamino e Argiolas Carlo – incaricati dei lavori per conto della Sairt
Cave s.r.l. con sede in Cagliari – e inoltre con minacce poste in essere
impugnando un fucile (il Prasciolu Antonio), una roncola (il Prasciolu Giovanni) e
una zappa (il Prasciolu Giuseppe), impedivano al Minardi ed all’Argiolas di
effettuare i lavori di escavazione in un terreno sito in località Conca Craccascia di
Dolianova.
2 Contro la sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore degli
imputati, avv. Patrizio Rovelli, deducendo:
a) violazione ed erronea applicazione dell’articolo 52 cod. pen., poiché la
scriminante della legittima difesa è stata esclusa in considerazione della
sproporzione della reazione rispetto all’offesa subita; la condotta delle persone
offese doveva essere qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni
con violenza sulle cose e non come semplice danneggiamento ed invasione di
terreni, per cui la reazione doveva essere ritenuta proporzionata, poiché
collocata nell’ambito di una controversia sulla effettiva titolarità del diritto di
proprietà sul terreno conteso;
b) violazione ed erronea applicazione dell’articolo 610 cod. pen., il fatto
andava ricondotto all’articolo 393 cod. pen., in considerazione dell’elemento
soggettivo del reato, poiché la condotta degli imputati era caratterizzata
dall’intento di tutelare autonomamente un proprio diritto, prescindendo dal
ricorso all’autorità giudiziaria;
c) violazione ed erronea applicazione dell’articolo 62 bis,

in relazione

all’articolo 2 cod. pen., per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche
in favore degli imputati Giovanni e Giuseppe Prasciolu, entrambi incensurati. La
Corte d’appello ha negato le attenuanti generiche, facendo leva sull’articolo 62
bis, comma 3, cod. pen., come introdotto dal decreto-legge 92 del 2008,
convertito nella legge n. 125 del 2008, pur essendo il tempus commissi delicti
2

1. Con sentenza del Tribunale di Cagliari del 5 febbraio 2013, confermata

anteriore all’entrata in vigore della legge; inoltre non ha tenuto conto della
giovane età dei due imputati Giovanni e Giuseppe Prasciolu al momento della
commissione del fatto, rispettivamente di 21 e 19 anni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va rilevato che i motivi di ricorso proposti dagli imputati
non sono inammissibili, per cui si deve rilevare come il reato ascritto agli

dicembre 2014, considerato il termine di anni sette e mesi sei, con decorrenza
dalla data di commissione del fatto e tenuto conto delle cause di sospensione
della prescrizione in conseguenza dei rinvii delle udienze del 19 giugno 2005 (60
giorni) e del 20 marzo 2012 (3 mesi e 6 giorni).
2. Quanto meno la seconda e la terza doglianza (riguardanti la qualificazione
giuridica del reato ed il diniego delle attenuanti generiche) sono da ritenere non
manifestamente infondate, atteso la giurisprudenza sul reato di cui all’art. 393
cod. pen. e l’inapplicabilità ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in
vigore del comma 3 dell’articolo 62 bis cod. pen., inserito dall’art. 1, co. 1, lett.
f-bis) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24
luglio 2008, n. 125 (Sez. 5, n. 13072 del 28/02/2014, Scotto Di Clemente, Rv.
260576).
3.

Non sussistono, peraltro, neppure elementi per pervenire al

proscioglimento degli imputati con formula più favorevole ex art. 129, comma 2,
cod. proc. pen., comportando i vizi denunciati un eventuale rinvio al giudice di
merito, precluso dalla intervenuta prescrizione del reato.
4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, con
declaratoria di estinzione del reato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2015
Il consigliere es ensore

t

imputati sia ormai estinto per intervenuta prescrizione, maturata alla data del 16

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