Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20083 del 10/04/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20083 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

Data Udienza: 10/04/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo
nel procedimento nei confronti di
Mattetti Nazzareno, nato a Montalto delle Marche il 23/1/1958
Funari Valeria, nata a Amandola il 18/7/1964
Pierantozzi Giorgio, nato a Montalto delle Marche il 20/12/1948
Egidi Graziano, nato a Petritoli il 10/9/1943
avverso l’ordinanza del 19/9/2017 del Tribunale di Fermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento del
provvedimento impugnato e la restituzione degli atti al Tribunale di Fermo.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo ha proposto
ricorso per cassazione nei confronti della ordinanza pronunziata dal giudice del
dibattimento di tale Tribunale all’udienza del 19 settembre 2017, con cui è stata
dichiarata la nullità del decreto che dispone il giudizio a causa della mancata
notificazione dello stesso a una coimputata, Alessandra Valentini, disponendo la
restituzione degli atti al pubblico ministero. Ot ;
I.

Il ricorrente ha prospettato l’abnormità del provvedimento, per essere stata
dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio al di fuori dei casi
consentiti, in tal modo determinando una indebita regressione del procedimento.
Ha esposto che le indagini preliminari erano state iniziate e svolte nei
confronti delle quattro persone indicate nella comunicazione di notizia di reato, e
cioè Mattetti Nazzareno, Funari Valeria, Pierantozzi Giorgio ed Egidi Graziano, cui
era stato notificato l’avviso di cui all’art. 415

bis

cod. proc. pen. e,

successivamente, il decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale di Fermo.

nome di Valentini Alessandra, mai iscritta nel registro delle notizie di reato, ma
nonostante ciò il Tribunale, con ordinanza resa all’udienza del 19 settembre
2017, aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio per tutti gli
imputati, adottando un provvedimento abnorme, sia perché relativo a tutti gli
imputati, nonostante il vizio relativo riguardasse solo uno fra essi (peraltro
neppure iscritto nel registro delle notizie di reato tra gli indagati), sicché il
Tribunale avrebbe potuto procedere alla separazione dei processi, ai sensi
dell’art. 18 cod. proc. pen.; sia perché aveva determinato una ingiustificata
regressione del processo, pregiudicando le posizioni dei soggetti nei cui confronti
era stata correttamente esercitata l’azione penale.

2. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo di annullare il
provvedimento impugnato, con la restituzione degli atti al Tribunale di Fermo,
sottolineando la mancanza di motivazione riguardo alle ragioni per le quali non
era stata disposta la separazione dei processi (tra quelli relativi ai soggetti nei
cui confronti era stata correttamente esercitata l’azione e quello relativo alla
Valentini).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte

quello secondo cui è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la
singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento
processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di
legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste,
al di là di ogni ragionevole limite. L’abnormità dell’atto processuale può
riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si
ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo
funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la

A causa di un mero errore materiale, nella imputazione era stato aggiunto il

stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999,
dep. 26/01/2000, Magnani, Rv. 215094; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 7320 del
10/12/2013, Fabozzi, Rv. 259158; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, Veccia, Rv.
259830; Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 20/01/2015, Tavoloni, Rv.
262275).
Nel caso in esame il Tribunale, nonostante il corretto esercizio dell’azione
penale nei confronti degli imputati Mattetti Nazzareno, Funari Valeria, Pierantozzi
Giorgio ed Egidi Graziano, non ha indicato le ragioni per le quali non fosse

sensi dell’art. 18 cod. proc. pen., onde proseguirlo nei confronti degli imputati
nei cui confronti era stata correttamente esercitata l’azione penale, non essendo
state in alcun modo illustrate le ragioni della dichiarazione di nullità del decreto
di citazione a giudizio anche nei confronti dei suddetti Mattetti, Funari,
Pierantozzi ed Egidi, o della inscindibilità delle posizioni degli imputati, cosicché il
provvedimento impugnato risulta abnorme nel senso anzidetto, per aver
determinato una indebita e ingiustificata regressione del procedimento alla fase
anteriore a quelle dell’esercizio dell’azione penale in relazione a tali imputati
(cfr., in tal senso, Sez. 1, n. 20011 del 02/02/2016, Zilio, Rv. 266895).

3. L’ordinanza impugnata deve, pertanto, a cagione della sua abnormità,
essere annullata senza rinvio e gli atti restituiti al Tribunale di Fermo, per
l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli
atti al Tribunale di Fermo per l’ulteriore corso.
Così deciso il 10/4/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Giovanni Liberati

Giulio Sarno

possibile disporre la separazione del processo nei confronti della Valentini, ai

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