Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20082 del 10/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 20082 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: SEMERARO LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI
nel procedimento a carico di:

MARENGO VITTORIO nato il 22/11/1957 a CHERASCO
DOGLIANI ROBERTO nato il 24/10/1969 a BRA
FERRARI GIORGIO nato il 13/10/1980 a VENTIMIGLIA

avverso la sentenza del 20/07/2017 del TRIBUNALE di ASTI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LUCA SEMERARO;

Letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso l’annullamento con
rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato sub d) ed il rigetto nel resto
del ricorso.

Lette le memorie dei difensori Avv. Claudio Demaria e Alessandra Golinelli che
hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 10/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica di Asti ha proposto ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza di ammissione di Vittorio Marengo all’oblazione di cui all’art.
162 bis cod. pen. e, conseguentemente, avverso la sentenza emessa il 20 luglio
2017 dal Tribunale di Asti ex art. 469 cod. proc. pen. con la quale il Tribunale ha
dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione ai reati
loro ascritti ai capi A), B), C) E), G) e H) per essere gli stessi estinti per
intervenuta oblazione.

inoltre, avverso la sentenza del Tribunale di Asti laddove, con riferimento agli
imputati poi Vittorio Marengo e Roberto Dogliani, che ha dichiarato il reato ascritto
al capo d) estinto a seguito di intervenuto rilascio della prescritta sanatoria.
1.1. Il ricorrente ha dedotto l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge
penale con riferimento all’art. 99, 162 bis cod. pen. e all’art. 36/44 d.p.r. 6 giugno
2001 n. 380.
Secondo il ricorrente Vittorio Marengo non poteva essere ammesso
all’oblazione, ai sensi dell’art. 162 bis cod. pen., perché vi era la condizione
ostativa costituita dall’art. 99 terzo capoverso cod. pen., avendo riportato due
condanne, per un delitto colposo e per una contravvenzione.
Secondo il ricorrente, il rinvio operato dall’art. 162 bis cod. pen. all’art. 99
cod. pen. deve ritenersi fisso e non mobile, cioè effettuato in relazione alla
formulazione vigente al momento dell’introduzione, nel codice penale, dell’art. 162
bis cod. pen., contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale.
Il p.m. ha fatto riferimento all’orientamento della Corte di Cassazione per il
quale la recidiva reiterata è ostativa all’applicazione dell’oblazione facoltativa, pur
in mancanza di una precedente, apposita dichiarazione giudiziale dello status di
recidivo, essendo la contestazione della recidiva necessaria unicamente per
applicare l’aumento di pena.
Il ricorrente ha anche richiamato il principio affermato dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 55123 del 04/10/2016 Cc., Rv. 268776, Derbali (Ai
fini dell’ammissione dell’oblazione speciale prevista dall’art. 162 bis cod. pen., non
è richiesto che la recidiva reiterata sia stata giudizialmente dichiarata, essendo
sufficiente l’oggettiva sussistenza dello status di recidiva, né il giudice può
escludere la causa ostativa, valutando la scarsa consistenza dei precedenti penali,
se oggettivamente sussistenti) e con la sentenza n. 33300 del 16 novembre 2016,
Prosio, inedita.
Il p.m. ha riportato anche la motivazione della sentenza n. 29238 del 17
febbraio 2017, PM c/ Cavallero, per poi confutarne la motivazione. Secondo il

2

Il Procuratore della, Repubblica di Asti ha proposto ricorso per cassazione,

ricorrente, la conseguenza derivante dalla tesi della sentenza Cavallero è il dover
ritenere l’implicita abrogazione dell’art. 162 bis cod. pen., nella parte in cui dispone
che la recidiva reiterata è causa ostativa all’ammissibilità dell’oblazione, perché,
con la disciplina attuale, a prescindere dal tipo di condanne riportate in
precedenza, è insuperabile il diverso (ma dirimente) rilievo che oggi non è più
possibile riferire la recidiva alle contravvenzioni.
1.2. Quanto alla contravvenzione di cui al capo d), ascritta a Vittorio Marengo
e Roberto Dogliani, rileva il ricorrente che il Tribunale ha dichiarato il reato estinto
per intervenuta sanatoria.

Attività, insufficiente perché l’art. 36 d.p.r. 380 dispone che, in ogni caso – e
pertanto anche quando si tratta di interventi realizzati in assenza di segnalazione
certificata di inizio attività – deve essere rilasciato un provvedimento formale di
permesso in sanatoria come previsto dal comma 2 della norma e, indirettamente,
dal comma 3, secondo cui «Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o
il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata
motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata».
Per il ricorrente, non vi è stata emissione di alcun provvedimento espresso da
parte della Pubblica Amministrazione e quindi non si è realizzato l’effetto estintivo
di cui all’art. 45.
Rileva inoltre il p.m. che il proscioglimento è stato deliberato ai sensi dell’art.
469 cod. proc. pen., senza procedere al dibattimento e quindi senza assumere
prove in ordine all’effettiva esistenza del requisito della doppia conformità alla
disciplina urbanistica ed edilizia, sia al momento della realizzazione delle opere
abusive che al momento della presentazione dell’istanza di accertamento di
conformità.
Per il ricorrente, la mancanza di tale accertamento emerge dalla stessa
sentenza: «Alla luce della documentazione ora richiamata, deve quindi ritenersi
che MARENGO Vittorio abbia ottenuto la sanatoria delle opere in oggetto non solo
attraverso il provvedimento “implicito” della Pubblica Amministrazione,
perfezionatosi attraverso il silenzio-assenso serbato in relazione alla dichiarazione
di inizio attività del 15.10.2015, essendo peraltro l’odierno imputato stato
ammesso dal Comune di Cherasco a pagare la relativa sanzione prevista dall’art.37
c. 4 DPR 380/01 (che presuppone l’accertamento della conformità dell’intervento
alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda), ma anche
attraverso un provvedimento esplicito, consistente nella convenzione di variante
al piano edilizio convenzionato di libera iniziativa menzionata in precedenza, con
la quale, nella sostanza, l’Ente comunale ha ratificato l’operato del MARENGO».

Per il ricorrente il titolo prodotto consisteva in una mera Dichiarazione di Inizio

< Il ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 2. Il difensore di Vittorio Marengo ha depositato una memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso del p.m.; la difesa ha ritenuto infondata la tesi sul rinvio fisso; ha ricostruito l'ambito applicativo della recidiva, ha richiamato l'art. 2 cod. pen., ed ha escluso la sussistenza della recidiva di cui all'art. 99 cod. pen., anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione Cavallero richiamata nel ricorso per cassazione del p.m. legittimamente avvenuta ai sensi dell'art. 22 comma 3 del d.p.r. 380/2001, nella formulazione antecedente alla modifica introdotta dal d.lgs. 222/2016. Analoghe considerazioni sono state espressa dalla difesa di Roberto Dogliani con la memoria depositata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato. 1.1. In primo luogo ritiene la Corte di Cassazione di dover ribadire l'orientamento espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione, sez. 3, n. 29238 del 17/02/2017, Rv. 270147, Cavallero per il quale non costituisce causa ostativa all'ammissione all'oblazione speciale prevista dall'art. 162 bis cod. pen. lo status di recidivo reiterato, pur non giudizialmente dichiarato, per contravvenzioni e delitti colposi commessi anteriormente alla legge 5 dicembre 2005 n. 251. La tesi del ricorrente collide con l'insuperabile dato testuale dell'art. 99 cod. pen. 1.2. Per altro, deve rilevarsi che l'osservazione del Procuratore Generale sulla manifesta infondatezza del primo motivo è fondata; la tesi del ricorrente è anche infondata in fatto, ove si volesse seguire la sua tesi in diritto. Ed invero, dal certificato penale, come indicato anche dal Procuratore Generale, risulta che il primo reato iscritto è stato definito con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., per un omicidio colposo del 1994, ed è già stato dichiarato estinto con ordinanza del Tribunale di Alba del 28 febbraio 2012. Tale condanna pertanto non rileva ai fini della recidiva secondo l'orientamento della Corte di Cassazione; con la sentenza n. 7067 del 12/12/2012, Rv. 254742, Micillo, la Corte di Cassazione, Sez. 3, ha affermato, in tema di patteggiamento, che la declaratoria di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445 cod. proc. pen. comporta Quanto al secondo motivo di ricorso, per la difesa la sanatoria è l'esclusione degli effetti penali anche ai fini della recidiva (nello stesso senso anche Cass. Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Rv. 266119, Mandri). 2. Il secondo motivo è invece fondato perché la costruzione edilizia è stata realizzata in totale difformità del permesso di costruire, come risulta dal capo di imputazione, sicchè ai sensi dell'art. 36 poteva essere rilasciato solo il permesso in sanatoria. La Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. 3, n. 43155 del 24/05/2017, Rv. al permesso di costruire, pur se realizzati dall'interessato con una denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire, ai sensi dell'art. 22, terzo comma, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non sono sanabili mediante la presentazione di una D.I.A. in sanatoria, ai sensi dell'articolo 37 del medesimo decreto, ma richiedono la procedura di accertamento di conformità prevista dall'art. 36 del citato decreto. Ciò in quanto l'art. 36 stabilisce che i manufatti abusivi già realizzati possano essere successivamente assentiti soltanto mediante il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e non anche mediante D.I.A., in considerazione del più pregnante controllo richiesto alla pubblica amministrazione nell'ipotesi di sanatoria di costruzioni originariamente abusive, evidenziato dalla necessità che si proceda ad una valutazione di doppia conformità agli strumenti urbanistici e dalla previsione del rigetto tacito della richiesta di sanatoria nell'ipotesi di mancato accoglimento entro il termine di sessanta giorni. Nel caso in esame non risulta che gli imputati abbiano ottenuto il permesso di costruire in sanatoria, sicchè la contravvenzione di cui al capo d) non avrebbe dovuto essere dichiarata estinta. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Asti limitatamente al capo d). P.Q.M. Annulla con rinvio al Tribunale di Asti la sentenza impugnata limitatamente al capo d). Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 10/04/2018. 271066, Di Renzo) ha affermato, in tema di reati edilizi, che gli interventi soggetti

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA