Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20081 del 10/04/2018


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 20081 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: ROSI ELISABETTA

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sui ricorsi proposti da:
AMICO MASSIMILIANO nato il 16/04/1966 a BRESCIA
VARLESE ALBERTO nato il 30/03/1945 a NAPOLI
ORCEANA COSTRUZIONI SPA

avverso la sentenza del 11/10/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
lette/sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI
Il Proc. Gen. conclude chiedendo di correggersi l’errore materiale
Udito il difensore
Il difensore presente chiede di correggere l’errore materiale e chiede anche la
prescrizione del reato capo c). Il PG per la richiesta di prescrizione chiede che
venga dichiarata inammissibile perché la suddetta richiesta non rientra nella
correzione semmai in un ricorso a parte ex art. 625 cpp.

Data Udienza: 10/04/2018

Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15788/18, depositata il 9 aprile 2018,
pronunciata all’esito dell’udienza pubblica della Terza Sezione penale in data 11
ottobre 2017, ha disposto l’annullamento con rinvio della sentenza, quanto
all’imputato Amico Massimiliano limitatamente ai reati di cui ai capi A) e D),
giusta motivazione della sentenza alla pag. 18, e quanto all’imputato Varlese
Alberto,

limitatamente al reato di cui al capo A), giusta motivazione della

sentenza alle pag. 19 e 20 (par. 3), ed ha rigettato, nel resto, il ricorso
dell’Amico, mentre ha dichiarato inammissibile, nel resto, il ricorso del Varlese.

2. In relazione al contenuto della sentenza, con nota 7 novembre 2017 è stata
instaurata la procedura per la correzione dell’errore materiale contenuto nel
dispositivo del ruolo dell’udienza pubblica dell’Il ottobre 2017, in relazione al
ricorso RGNR 15125 del 2017, laddove l’annullamento parziale era stato
pronunciato con la lettura del dispositivo omettendo, per errore materiale, di
includere nella formula il rinvio degli atti, per il prosieguo del giudizio, ad altra
Sezione della Corte di appello di Brescia ex art. 623 c.p.p.
3. Il Collegio rileva che analoga omissione risulta presente nel dispositivo della
sentenza n. 15788718, nonostante le chiare statuizioni contenute nella parte
motiva della pronuncia, sicchè è necessario disporre la correzione di entrambi gli
errori materiali, quello contenuto nel dispositivo della sentenza e quello
contenuto nel ruolo, includendo la sopramenzionata decisione del rinvio ad altra
Sezione della Corte di appello do Brescia per nuovo giudizio quanto ai capo A) e
D), giusto dispositivo;
rilevato che non può nella presente sede darsi risposta alla richiesta di rilevare la
prescrizione del reato ascritto ad Amico Massimiliano sub C), avanzata dal
difensore all’odierna udienza, che potrà essere eventualmente oggetto di
separato ricorso ex art. 625-bis c.p.p., di competenza tabellare di altra Sezione
di questa Corte;

letto l’art. 130 c.p.p.

P.Q.M.

Dispone la correzione del dispositivo della sentenza n. 15788 del 2018,
pronunciata all’Udienza Pubblica dell’Il ottobre 2017 e del dispositivo del ruolo
della medesima Udienza pubblica, in relazione al ricorso n. R.G.N. 15125/2017,
senso che nel senso che dopo le parole “Annulla la sentenza impugnata”,
proposto da Amico Massimiliano, Varlese Alberto ed Orceana Costruzioni spa, nel

Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso dell’Orceana Costruzioni spa.

siano aggiunte le parole “con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di
Brescia”.
Manda alla Cancelleria per le annotazioni.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018

Il Presidente

Il consigliere estensore

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