Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20080 del 26/01/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20080 Anno 2015
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VALENTINI MAURIZIO N. IL 27/08/1974
SODERO VERA N. IL 12/03/1954
avverso la sentenza n. 11/2013 TRIBUNALE di BELLUNO, del
02/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 26/01/2015

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Mario Fraticelli, conclude chiedendo
l’annullamento con rinvio limitatamente al diniego della provocazione e delle circostanze
attenuanti generiche.
Per la parte civile è presente l’Avvocato Cristiano D’Antoni, il quale conclude chiedendo
rigettarsi il ricorso. Deposita nota spese.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Paolo Patelmo, il quale chiede l’accoglimento del ricorso.

1. Valentini Maurizio e Sòdero Vera propongono personalmente separati ricorsi per _
cassazione contro la sentenza emessa dal Tribunale di Belluno, in data 2 dicembre
2013, con la quale veniva confermata la decisione del Giudice di pace di Feltre, del 26
settembre 2012, che aveva condannato gli imputati per avere insultato e minacciato
Venzon Ilenia, ai sensi degli articoli 594 e 612 del codice penale.
2. Con i ricorsi gli imputati lamentano vizio di motivazione e travisamento della prova,
nonché nullità o inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai difensori, che non avrebbero
potuto rivestire il ruolo di testimoni, la mancata assunzione di una prova decisiva
rappresentata dalla deposizione di Rosi Canal e l’assenza di motivazione riguardo
all’omessa concessione della circostanza attenuante prevista all’articolo 62 n. 2 c.p. e
delle attenuanti generiche.
3. Con memoria del 19 dicembre 2014 il difensore della parte civile insiste per
l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso gli imputati deducono la mancanza di motivazione, quale
travisamento della prova, riguardo alla qualificazione in termini di minaccia della
espressione “ti porto via la bambina”, evidentemente riferibile alla volontà di Valentini,
di intraprendere una iniziativa giudiziaria civile, rilevante anche per escludere
l’eventuale concorso da parte di Sòdero Vera.
2. La doglianza è inconferente, atteso che la minaccia e l’ingiuria è certamente rinvenibile,
come correttamente evidenziato dai giudici di merito, nelle frasi estremamente
offensive contenute nel capo di imputazione e non menzionate dalla difesa, come pure
dal tenore della minaccia “te la farò pagare cara” e “ti ammazzo, ti scanno”.
3. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e travisamento della prova attese le
incongruenze presenti nella sentenza del Giudice di pace in ordine all’attendibilità
riconosciuta alle dichiarazioni rese da persone interessate all’esito del giudizio.

RITENUTO IN FATTO

4. Il motivo è inammissibile poiché assolutamente generico, limitandosi ad una astratta e
assertiva censura d’illogicità della decisione, del tutto sganciata dai dati contenuti nella
sentenza di secondo grado e riferita, in termini del tutto astratti, a non ben precisati
passaggi della sentenza di primo grado.
5. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge, eccependo l’inutilizzabilità
delle dichiarazioni rese dall’avvocato Colferai, attesa l’incompatibilità del professionista -,
incaricato quale procuratore speciale della persona offesa, nell’ipotesi di impedimento

6. Con il quarto motivo deducono la moncata assunzione di una prova decisiva ai sensi
dell’articolo 606, lettera d) del codice di rito, con riferimento alla deposizione di Rosi
Canal, addetta alla reception dell’albergo Doriguzzi, ritenendo irrilevante la circostanza
dell’eventuale decadenza dalla prova.
7. Con il quinto motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato
riconoscimento della circostanza attenuante prevista all’articolo 62, n. 2 c.p. e delle
circostanze attenuanti generiche, rilevando che i fatti si sarebbero consumati in un
momento di tensione in ambito familiare, nell’ambito di una vicenda delicata, relativa a
relazioni parentali a distanza.
8. Tali ultimi motivi possono essere valutati congiuntamente poiché, a fronte di specifiche
censure formulate della difesa anche in sede di appello (ad eccezione di quella relativa
alla provocazione, che in quanto motivo nuovo, deve essere dichiarata inammissibile), il
Tribunale non ha fornito alcuna motivazione. In particolare, i giudici di merito, con
riferimento al terzo motivo, non hanno verificato la eventuale sussistenza di un
concreto conflitto di interessi del professionista incaricato di rendere le dichiarazioni
testimoniali. Riguardo al motivo successivo, dalla decisione di primo grado non è dato
evincere se la parte sia decaduta dalla prova, poichè il Giudice di pace non fa alcun
riferimento alla questione. Infine, è del tutto omessa la motivazione riguardo alla
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
9. Ritiene conclusivamente il Collegio che appare opportuno sottoporre a nuovo esame la
sentenza di secondo grado, essendo emersi alcuni punti di criticità nell’iter
argomentativo percorso dalla sentenza impugnata, connessi principalmente all’omessa
motivazione dei profili sopra evidenziati, ad eccezione della doglianza oggetto del quinto
motivo (oltre che del primo e secondo), limitatamente al mancato riconoscimento della
circostanza ex art. 62 n. 2 c.p., che costituisce motivo nuovo, come tale inammissibile.
Il giudice del rinvio potrà rivalutare tali elementi ed eventualmente utilizzarli, ove
ritenuti utilizzabili, adeguati e congruenti ovvero potrà verificare se, indipendentemente
dalle dichiarazioni non prese in esame, il residuo compendio probatorio, anche alla luce

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del difensore, a svolgere il ruolo di testimone.

dei chiarimenti richiesti, è in grado di suffragare autonomamente l’accertamento della
responsabilità degli imputati. Le spese relative alla posizione della parte civile saranno
regolamentate in sede di decisione definitiva.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Belluno.

Così deciso il 26/01/2015

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