Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20080 del 10/04/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20080 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Pinto Pieroantonio, nato a Fasano il 7/8/1989
avverso l’ordinanza del 3/10/2017 del Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Brindisi
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo di dichiarare
inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Pieroantonio Pinto ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della
ordinanza pronunziata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Brindisi il 3 ottobre 2017, con cui è stata respinta la sua richiesta di giudizio
abbreviato, a causa della mancanza di procura speciale in capo al difensore
presente in udienza che aveva formulato tale richiesta per conto dell’imputato.
Ha esposto che la procura speciale era stata conferita dall’imputato al
difensore di fiducia, l’Avvocato Castiglione Minischetti, con la conseguente
ritualità della richiesta di giudizio abbreviato, formulata nel corso dell’udienza del
3 ottobre 2017 dall’Avvocato Sforza, sostituto processuale del difensore di
fiducia, ma nonostante ciò tale richiesta era stata rigettata.

Data Udienza: 10/04/2018

Ha dunque eccepito l’abnormità di tale rigetto, contrario a un consolidato
orientamento interpretativo di legittimità, e ne ha chiesto pertanto
l’annullamento.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso,
evidenziando la non impugnabilità del provvedimento oggetto del ricorso e
l’insussistenza della denunciata abnormità dello stesso.

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Come sottolineato anche dal Procuratore Generale nella sua requisitoria
scritta, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e
stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma
anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si
esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni
ragionevole limite. L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il
profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del
sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando
esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e
l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 26/01/2000,
Magnani, Rv. 215094; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013,
Fabozzi, Rv. 259158; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, Veccia, Rv. 259830; Sez.
2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 20/01/2015, Tavoloni, Rv. 262275).
Non può, dunque, ritenersi abnorme il provvedimento del giudice dell’udienza
preliminare di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato impugnato dal
ricorrente, in quanto l’art. 438, comma 4, cod. proc. pen. richiede una verifica
delle condizioni per l’ammissione a tale rito alternativo, di cui dare conto con
ordinanza motivata su tale richiesta, che può quindi anche essere rigettata,
sicché quello di rigetto non costituisce provvedimento estraneo al sistema
processuale o a questo estraneo.
Esso, inoltre, non ha determinato alcuna stasi del procedimento, perché lo
stesso, a seguito della emissione del decreto che dispone il giudizio, è proseguito
nella forma ordinaria.
Detto provvedimento, inoltre, risulta anche immune da vizi, in quanto la
richiesta di giudizio abbreviato è stata formulata dal sostituto del difensore di
fiducia, non munito di procura speciale, nel corso della udienza alla quale non
era presente l’imputato (che quindi non ha neppure ratificato, neanche
tacitamente, tale richiesta; cfr. Sez. U, n. 9977 del 31/01/2008, Morini, Rv.

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

238680; Sez. 3, n. 1946 del 27/04/2016, dep. 17/01/2017, Salerno, Rv.
268922), e, quindi, correttamente è stata ritenuta inammissibile in quanto
presentata da difensore non munito dello specifico potere, posto può considerarsi
validamente presentata solamente la richiesta formulata dal difensore munito di
procura speciale conferitagli dall’imputato e materialmente depositata da un
sostituto processuale, che ha unicamente la funzione di compiere un atto
materiale, ma non anche, come nel caso in esame, la formulazione della
richiesta in assenza dell’imputato e da parte di difensore privo della suddetta

dell’imputato.

3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, non essendo
abnorme l’atto impugnato e non essendo, pertanto, autonomamente
impugnabile.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle
Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella
misura di euro 2.000,00.
In applicazione del decreto del Primo Presidente di questa Corte n. 84 del
2016 la motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso non
richiede, ad avviso del Collegio, l’esercizio della funzione di nomofilachia e
solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l’applicazione di principi di
diritto già affermati e che il Collegio condivide.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 10/4/2018

procura speciale, dunque non munito dei necessari poteri rappresentativi

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