Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20079 del 31/01/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20079 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARBIERI VINCENZO CARMINE N. IL 22/11/1961
avverso l’ordinanza n. 37/2012 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 01/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
ei—L, Lo-

Uditi difensor Avv.; 11Z)60

Data Udienza: 31/01/2013

Con ordinanza in data 1.6.2012 il Tribunale di Reggio Calabria-Sez.riesame,rigettava
l’appello proposto da BARBIERI Vincenzo avverso il provvedimento del GIP che
aveva rigettato istanza di revoca della misura cautelare del sequestro preventivo
disposto con le ordinanze del 27.6.11 e del 19.10.11,in riferimento all’impresa
individuale e relativo patrimonio aziendale intestata a BARBIERI Vincenzo Carmine.
Tali beni erano stati sottoposti al sequestro in quanto si riteneva che la ditta fosse solo
fittiziamente intestata al predetto Barbieri,e nella disponibilità effettiva del fratello
Domenico,indagato nel procedimento penale n.7734/10 della DDA-Il Tribunale aveva ritenuto correttamente applicato il provvedimento cautelare,che
aveva confermato a seguito di istanza di riesame,ex art.309 CPP in data 25.11.2011.
A seguito del riesame era intervenuta l’istanza difensiva tendente alla revoca della
misura ,e la difesa aveva esibito-innanzi al Tribunale adito per l’appello avverso
ordinanza di rigetto emessa dal GIP-documentazione attestante la cessione del ramo
di azienda ed i relativi pagamenti,eseguiti dal Barbieri VincenzoTale documentazione era stata ritenuta inadeguata al fine di rivelare l’effettiva e
legittima titolarità dei beni in capo al richiedente-Avverso l’ordinanza in esame proponeva ricorso per cassazione il
difensore,deducendo:
1-la violazione dell’art.125 CPP in riferimento alla mancata motivazione sulla
configurabilità del presupposto del sequestro preventivo,e particolarmente del
“periculum in mora”.
2- Censurava altresì l’ordinanza rilevando che il giudice dell’appello aveva omesso
di motivare in ordine alla mancanza di una lecita disponibilità finanziaria da parte del
Barbieri per l’acquisto della azienda,e della esistenza di una sproporzione tra le
risorse economiche documentate dal consulente di parte,e il valore dei beni acquisiti.
-In base a tali elementi il ricorrente riteneva che il provvedimento si presentasse in
contrasto con l’art. 321 CPP.,evidenziando che incombe sul PM l’onere di dimostrare
l’esistenza dei presupposti che legittimano l’applicazione del sequestro preventivo dei
beni intestati ad un terzo non indagatoCon motivi nuovi la difesa reiterava censure di violazione dell’art.125
CPP,lamentando che il Tribunale non aveva reso spiegazioni circa la presunta fittizia
intestazione dell’azienda di cui al provvedimento impugnato.
Per tali motivi chiedeva dunque l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso deve ritenersi manifestamente privo di fondamento.
Preliminarmente va disattesa la censura riguardante la mancata motivazione sui
presupposti di applicazione della misura cautelare,atteso che il giudice di appellocome è dato desumere dal testo del provvedimento impugnato,a fl.2 e seg.,ha
adeguatamente motivato sulla inconsistenza della documentazione esibita dalla

RITENUTO IN FATTO

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali,e al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Roma,deciso in data 31 gennaio 2013.

difesa,tendente a dimostrare la legittimità del trasferimento del bene sottoposto al
vincolo ex art321 CPP,puntualmente verificando che le ricevute di pagamento erano
prive di data certa e che per i pagamenti in contanti mancava l’indicazione di una
causale,come illustrato a fi.3-soffermandosi altresì sulla verifica degli estratti
conto,prodotti dalla difesa ,attestanti trasferimento di somme dall’indagato a favore
del fratello Domenico.
Alla stregua di tali rilievi deve ritenersi rispondente al disposto dell’art.125 CPP
l’ordinanza de qua ,nella quale deve ritenersi inclusa la valutazione del fumus delictiessendo stata stigmatizzata la inadeguatezza della documentazione esibita a sostegno
del gravame,a1 fine di smentire il carattere fittizio della intestazione dei beni al terzo
che ne risulta avere acquisito la titolarità.
D’altra parte ,in riferimento alle deduzioni articolate con i motivi nuovi,deve
osservarsi che resta preclusa a questa Corte la rivalutazione del merito del
provvedimento,restando improponibili censure relative ai vizi della motivazione dei
provvedimenti di sequestro,suscettibili di essere valutati unicamente in relazione ai
vizi di violazione di legge.
2- deve inoltre rilevarsi la manifesta infondatezza delle censure difensive con le quali
si assume che grava sul PM l’onere di dimostrare l’esistenza delle condizioni sulle
quali si rende applicabile il sequestro di cui all’art.321 CPP.,dovendo evidenziarsi al
riguardo che,nell’esame dell’istanza di revoca della misura ,l’oggetto del gravame
resta delineato in base alle deduzioni di parte interessata,delle quali deve essere
valutata la pertinenza e rilevanza ai fini della caducazione del vincolo cautelare. Su
tali punti deve ritenersi perfettamente adeguata ,secondo i precedenti rilievi,la
motivazione del provvedimento impugnato,che vale ad escludere la configurabilità di
un “quid novi” idoneo a fondare la revoca dell’impugnato provvedimento di
sequestro.
Pertanto si impone la pronuncia di inammissibilità del ricorso,a cui consegue,come
per legge,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché al
versamento della somma che si ritiene di determinare in euro 1.000,00,a favore della
Cassa delle Ammende.

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