Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20079 del 26/01/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20079 Anno 2015
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CONTE ALESSANDRO N. IL 26/06/1964
avverso la sentenza n. 1004/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
06/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 26/01/2015

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Mario Fraticelli, conclude chiedendo
l’annullamento senza rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Conte Alessandro propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte
d’Appello di Lecce, in data 6 novembre 2013, che confermava la decisione emessa dal
Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Maglie, in data 12 dicembre 2011 con la quale

dell’articolo 612 del codice penale, i coniugi Gallo Antonio e Luchino Silvana e le figlie di
questi (capo A), per avere offeso Gallo Antonio (capo B) e per avere cagionato ai
predetti coniugi e alle figlie di questi lesioni personali (capo C), fondando la decisione
sulle deposizioni testimoniali e sulla documentazione acquisita.
2. Avverso la decisione di primo grado aveva proposto appello Conte, eccependo la nullità
della decisione perché il processo era stato celebrato nonostante l’imputato fosse
sottoposto a procedimento penale, davanti al Giudice di pace di Maglie, per i fatti
scaturiti dalla medesima denunzia. Nel merito, aveva chiesto l’assoluzione, difettando la
prova della responsabilità, attesa la contraddittorietà delle dichiarazioni rese da alcuni
testimoni e dalla parte offesa, Gallo Antonio. Infine, aveva censurato la eccessività della
pena, la mancata concessione delle attenuanti generiche e la sospensione condizionale
della pena.
3. Avverso la decisione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto infondati tutti i motivi
di impugnazione propone ricorso per cassazione l’imputato lamentando:

violazione di legge e difetto di motivazione non avendo la Corte territoriale valutato
preliminarmente che il processo di primo grado era stato celebrato, nonostante
l’imputato, per i medesimi fatti, fosse contemporaneamente sottoposto a procedimento
penale davanti al Giudice di pace di Maglie;

violazione di legge e vizio di motivazione, attesa l’insussistenza dei reati di minaccia,
ingiuria e lesioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata merita censura.

1. Con il primo motivo di ricorso l’imputato deduce che la Corte territoriale, così come
aveva fatto il Tribunale, ha ritenuto insussistenti i presupposti previsti all’articolo 28 del
codice di rito rilevando che la situazione avrebbe dovuto essere risolta, nel secondo
processo, con la declaratoria d’improcedibilità dell’azione penale, in conseguenza del
principio generale del divieto di bis

in

idem.

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era stata affermata la responsabilità dell’imputato per avere minacciato, ai sensi

2. Con il secondo motivo lamenta violazione degli articoli 612, 594 e 582 c.p. e vizio di
motivazione ritenendo insussistenti gli estremi per l’affermazione di responsabilità per i
reati oggetto dei tre capi di imputazione, poiché la decisione si fonderebbe sulle
dichiarazioni palesemente contraddittorie di alcuni testimoni e della parte offesa, Gallo
Antonio. In particolare, non ricorrerebbe l’ipotesi della minaccia grave o commessa in
uno dei modi di cui all’articolo 339 del codice penale. In secondo luogo le dichiarazioni
rese dal teste De Luca Marco risulterebbero contraddittorie, non avendo lo stesso

sconosciuto, verosimilmente Gallo Antonio. Il Carabiniere sarebbe intervenuto solo
successivamente allo svolgimento dei fatti e la parte offesa, Gallo Antonio avrebbe reso
dichiarazioni incerte riguardo alla ricostruzione puntuale dei fatti, ammettendo di essere
salito a bordo di una autovettura con degli sconosciuti e di avere inspiegabilmente
lasciato la propria famiglia in balia dell’imputato.
3. Infine, la difesa censura la sentenza impugnata per l’inadeguatezza della motivazione in
ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sulla base della
semplice gravità dei fatti.
4. Preliminarmente, va esaminata la questione oggetto del primo motivo rilevando che
correttamente la Corte territoriale ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite
di questa Corte nella sentenza del 28 giugno 2005 n. 34655, secondo cui l’ipotesi in
esame non rientra nella fattispecie prevista all’articolo 28 del codice di rito e va risolta
dichiarando, nel secondo processo (evidentemente quello originariamente pendente
davanti al Giudice di pace di Maglie e del quale, però, la Corte territoriale non fornisce
alcuna ulteriore indicazione ) che l’azione penale è improcedibile poiché, una volta
esercitata nell’ambito del primo procedimento (quello in esame), deve ritenersi indebita
la reiterazione dell’esercizio del potere di promuovere l’azione da parte del medesimo
ufficio del Pubblico Ministero.
5. La valutazione in diritto appare corretta ma i giudici di merito, investiti della questione,
non forniscono alcuna indicazione che possa documentare l’anteriorità del presente
giudizio rispetto a quello instaurato davanti al Giudice di pace, sulla base del dato
pacifico e non contestato che la vicenda riguardi lo stesso fatto, attribuito alla
medesima persona. Sulla base di tali considerazioni la sentenza va annullata perché la
Corte territoriale chiarisca sulla base di quali elementi ha ritenuto l’anteriorità del
presente giudizio rispetto a quello instaurato davanti al Giudice di pace di Maglie.
6. In conclusione la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d’Appello per
l’esame dei punti oggetto delle segnalate incongruenze motivazionali.
P.Q.M.

spiegato per quale motivo avrebbe fatto salire sulla propria autovettura uno

Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte
d’Appello di Lecce.

Così deciso il 26/01/2015

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