Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20079 del 10/04/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20079 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Bezen Meron, nato in Senegal il 9/10/1987
avverso il decreto del 24/1/2017 della Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
letta la requisitoria depositi tata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l’annullamento
senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Bologna.

RITENUTO IN FATTO

1. Bezen Meron ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del decreto
del 24 gennaio 2017 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Bologna, con cui è stata disposta l’archiviazione del procedimento a suo carico
per il reato di cui all’art. 110 T.U.L.P.S. in considerazione della particolare tenuità
del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen.
Ha esposto che il 21 dicembre 2016 gli era stata comunicata la richiesta del
pubblico ministero di archiviazione del procedimento a suo carico, onde
consentirgli di proporre opposizione ai sensi dell’art. 411, comma 1

bis, cod.

proc. pen., e che il 23 dicembre 2016 aveva presentato richiesta di oblazione, ai

Data Udienza: 10/04/2018

sensi dell’art. 162 bis cod. pen., in relazione alla quale il pubblico ministero
aveva espresso favorevole, segnalando anche la precedente richiesta di
archiviazione per la particolare tenuità del fatto; nonostante ciò il giudice per le
indagini preliminari, con provvedimento adottato

de plano,

aveva disposto

l’archiviazione del procedimento per la particolare tenuità del fatto, nulla
osservando né disponendo circa la richiesta di oblazione presentata
dall’indagato; successivamente tale provvedimento era stato iscritto nel
casellario giudiziale dell’indagato.
Tanto premesso, ha lamentato la violazione del contraddittorio previsto dagli

archiviazione de plano nonostante la richiesta di oblazione, posto che lo stesso
presenterebbe caratteristiche pregiudizievoli per l’indagato, derivanti dalla sua
iscrizione nel certificato del casellario giudiziale, destinata a permanere per dieci
anni dalla pronuncia ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. d), d.P.R. 313/2002.
L’ammissione alla oblazione e la successiva estinzione del reato per effetto
del pagamento della somma dovuta avrebbe, invece, determinato un effetto più
favorevole per l’indagato, con la conseguente verificazione di un pregiudizio a
seguito della omessa pronuncia su tale richiesta, posto che nel provvedimento di
archiviazione il giudice per le indagini preliminari aveva omesso di prendere
posizione sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è fondato, sussistendo sia la denunciata violazione del

contraddittorio, sia l’omessa pronuncia sulla richiesta di oblazione.

2. Vi è, anzitutto, un interesse giuridicamente apprezzabile del ricorrente a
dolersi della pronuncia di archiviazione per la particolare tenuità del fatto,
anziché per l’estinzione del reato a seguito di oblazione, in quanto, come
evidenziato dal ricorrente, tale ultima pronuncia determina l’immediata
estinzione del reato e di ogni effetto penale dello stesso, mentre la declaratoria
di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art.
131 bis cod. pen. non estingue tutti gli effetti penali del reato, in quanto la
pronuncia viene iscritta nel certificato del casellario giudiziale dell’indagato o
imputato e vi rimane per dieci anni (art. 5, lett. d bis, d.P.R. n. 313/2002), e
può, di conseguenza, impedire una successiva esclusione della punibilità di un
altro fatto a causa della non occasionalità della condotta.

3. Nel merito le doglianze del ricorrente risultano fondate, perché il giudice
per le indagini preliminari avrebbe dovuto, secondo quanto espressamente

artt. 161 bis e 141 disp. att. cod. proc. pen., per l’adozione del provvedimento di

prescritto dall’art. 141, comma 4, disp. att. cod. proc. pen., che impone di
provvedere con ordinanza sulla richiesta di ammissione all’oblazione (per il
rigetto della domanda o la determinazione della somma da versare), fissare
udienza per provvedere su tale istanza avanzata dall’indagato che, per quanto
esposto riguardo alle conseguenze più favorevoli per il ricorrente, avrebbe
dovuto essere esaminata pur in presenza della richiesta di archiviazione per la
particolare tenuità del fatto formulata dal pubblico ministero e condivisa dal

4. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato senza rinvio,
a causa della violazione del contraddittorio e della omessa pronuncia in relazione
alla richiesta di oblazione, con la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Bologna.
In applicazione del decreto del Primo Presidente di questa Corte n. 84 del
2016 la motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso non
richiede, ad avviso del Collegio, l’esercizio della funzione di nomofilachia e
solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l’applicazione di principi di
diritto già affermati e che il Collegio condivide.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli
atti al Tribunale di Bologna, Ufficio G.I.P.
Così deciso il 10/4/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Giovanni Liberati

Giulio Sarno

giudice per le indagini preliminari.

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