Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20078 del 10/04/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20078 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: SEMERARO LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA
nei confronti di:
BENZA ELEONORA nato il 14/04/1959 a IMPERIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LUCA SEMERARO;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

Letta la memoria dell’avv. Fulvia Trincia, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 10/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 16 agosto 2017, il giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Imperia ha disposto la restituzione al p.m. della richiesta di
emissione di decreto penale di condanna nei confronti di Eleonora Benza in ordine
ai reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 93,93
d.p.r.380/2001, ritenendo applicabile la causa di non punibilità di cui all’art. 131
bis cod. pen. ed invitando il p.m. a esperire la procedura ex art. 411 comma 1 bis

2. Avverso il provvedimento, dal ricorrente qualificato ordinanza, ha proposto
ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Imperia, ritenendo che il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Imperia sia abnorme per inosservanza dell’art. 459, comma 3, cod.
proc. pen. Secondo il ricorrente la restituzione degli atti prevista da tale norma è
possibile solo nei casi di illegittimità del rito, di qualificazione giuridica del fatto, di
inidoneità o inadeguatezza della pena.
L’abnormità del provvedimento è quindi costituita dalla indebita regressione
del processo, non consentita da alcuna norma processuale, con uno stallo non
superabile se non con il ricorso per cassazione.
Il ricorrente ha richiamato alcune sentenze sui poteri del giudice per le
indagini preliminari ex art. 459 comma 3 cod. proc. pen. e la sentenza della Corte
di Cassazione, sez. 1, n.15272 del 28 marzo 2017 che, nello stesso caso, ha
definito abnorme il provvedimento di restituzione.
Per il ricorrente, la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. non è una
causa di improcedibilità suscettibile di essere rilevata dal giudice per le indagini
preliminari ex art. 459 comma 3 cod. proc. pen.; rileva altresì il ricorrente che
avendo già esercitato l’azione penale è impraticabile la procedura ex art. 411
comma 1 bis cod. proc. pen., mentre l’art. 131 bis cod. pen. è applicabile a seguito
di opposizione a decreto penale di condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, all’udienza del 18
gennaio 2018, hanno deciso in senso negativo la seguente questione controversa:
Se sia qualificabile come abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, il
provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, non accogliendo
la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, disponga la restituzione

2

cod. proc. pen.

degli atti al pubblico ministero affinché questi valuti la possibilità di chiedere
l’archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis
cod. pen.”. Allo stato, è disponibile solo l’informazione provvisoria, in attesa del
deposito della sentenza.
La tesi della insussistenza della abnormità e di conseguenza della non
ricorribilità per cassazione del provvedimento di restituzione della richiesta di
decreto penale di condanna, fondato sulla sussistenza della causa di non punibilità,
è stata sostenuta anche dalla Corte di Cassazione, sez. 3, con la sentenza n.5442
del 06 febbraio 2018, Montevecchi, C.lt. `.1

Con tale sentenza è stato ribadito l’orientamento della Corte di Cassazione
per il quale il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi
dell’art. 459, comma 3, cod. proc. pen. non è abnorme e non è impugnabile con il
ricorso per cassazione poiché è un provvedimento espressamente previsto
dall’ordinamento e che (pur se, in ipotesi, erroneo od illegittimo) non determina
una stasi del processo non eliminabile e l’impossibilità di proseguirlo, perché il
pubblico ministero può sempre procedere con il rito ordinario.
Inoltre, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il sindacato del giudice
per le indagini preliminari non può considerarsi circoscritto al controllo delle
condizioni di ammissibilità del procedimento per decreto penale, né alla rilevazione
dell’incongruità della pena in riferimento alla imputazione in sé considerata.
È abnorme solo – in quanto al di fuori del sistema vigente – il provvedimento
che rigetti la richiesta solo per la ritenuta inopportunità del procedimento
monitorio, senz’altra enunciazione di ragioni sottostanti, così da disattendere il
principio della scelta discrezionale del rito da parte del pubblico ministero,
sostituendo arbitrariamente un proprio criterio di opportunità, neppure
comprensibile, a quello istituzionalmente conferito al solo organo della pubblica
accusa.
Come correttamente ha affermato la sentenza Montevecchi, lo spazio
applicativo dell’art. 459 comma 3 cod. proc. pen. è delimitato solo dall’alternativa
per il giudice per le indagini preliminari di emettere la sentenza ex art. 129 cod.
proc. pen.; la restituzione trova il suo fondamento nel fatto che il giudice per le
indagini preliminari ha rilevato l’esistenza di una causa di non punibilità prevista
della legge che è per sua natura incompatibile con una condanna penale, peraltro
suscettibile di diventare irrevocabile pur se adottata con decreto penale.
Per altro, la restituzione è pacificamente consentita quando il giudice, pur
riconoscendo la sussistenza del reato e della punibilità, ed essendo avvenuto
l’esercizio dell’azione penale, non condivide la valutazione del pubblico ministero
sulla congruità del trattamento sanzionatorio.

3

.

Tali due argomenti dunque superano anche le questioni sollevate dal
ricorrente sull’avvenuto esercizio dell’azione penale, perché la restituzione rientra
nei poteri attribuiti al giudice per le indagini preliminari sul controllo dell’azione
penale esercitata mediante richiesta di decreto penale di condanna.

2. In conclusione, non potendosi ritenere che il provvedimento impugnato sia
stato adottato al di là di ogni ragionevole limite rispetto al potere attribuito al
giudice per le indagini preliminari, lo stesso non può essere qualificato come

del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso il 10/04/2018.

abnorme e, non essendo pertanto impugnabile, deve dichiararsi l’inammissibilità

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