Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20076 del 26/01/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 20076 Anno 2015
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi

avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Francavilla Fontana il
16/01/2014, all’esito del processo penale nei confronti di
Massaro Vincenzo, nato a Camerino il 04/04/1963

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16/01/2014, il Giudice di pace di Francavilla Fontana
assolveva Vincenzo Massaro dai reati a lui contestati (ex artt. 81, 594, 612 e 582

Data Udienza: 26/01/2015

cod. pen., in ipotesi commessi in danno di Nicola Guarino), ritenendo che
l’imputato non li avesse commessi. Osservava il giudicante che i due
protagonisti della vicenda – afferente un diverbio occasionato da un sinistro
stradale – avevano offerto ricostruzioni in antitesi anche a proposito del
suddetto incidente, con la conseguenza che l’incertezza sulla dinamica degli
accadimenti presupposti veniva ad incidere anche sulla possibilità di individuare
le modalità di quelli successivi, risoltisi in una zuffa tra il Massaro ed il Guarino.
Secondo il Giudice di pace, all’accertamento dei fatti non potevano

di un soggetto che si assumeva vi avesse assistito (Vito Antonio Di Coste):
quest’ultimo, in particolare, era risultato sostanzialmente reticente.

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi.
Il Pubblico Ministero lamenta innanzi tutto erronea applicazione di legge
processuale e travisamento della prova, sostenendo che il Giudice di pace da un
lato non avrebbe fatto buon governo dei principi da osservare in punto di
valutazione della prova, ex art. 192 cod. proc. pen., e dall’altro sarebbe giunto
ad affermazioni illogiche e contraddittorie sulle testimonianze acquisite. Il
ricorrente rileva che le dichiarazioni del Guarirlo, sul fatto di essere stato
insultato e percosso dall’imputato, risultano pienamente confermate dal Di
Coste: gli assunti della persona offesa non vengono censurati nella sentenza
impugnata, in punto di intrinseca credibilità o di attendibilità del soggetto da cui
promanano, mentre le ragioni della ritenuta non decisività del narrato del Di
Coste non appaiono in alcun modo chiarite.
Il Giudice di pace, inoltre, sarebbe incorso in radicale difetto di motivazione
quanto ai reati ulteriori rispetto alle contestate lesioni, non avendo svolto
considerazioni di sorta sulle espressioni ingiuriose e minacciose riferite dal
Guarino, e che questi aveva chiaramente indicato come a lui rivolte
dall’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, dovendosi in effetti rilevare la manifesta illogicità
dell’impianto motivazionale della pronuncia indicata in epigrafe.
Scrive infatti il Giudice di pace che «lo stesso sinistro è rappresentato con
due dinamiche diverse dalle parti: secondo il Guarino, sarebbe stato tamponato
dall’auto del Massaro mentre era fermo al semaforo con luce rossa, ovvero lo

2

validamente contribuire le pur raccolte testimonianze della moglie dell’imputato e

seguiva a distanza non di sicurezza; secondo il Massaro, la sua auto era stata
urtata sullo spigolo anteriore sinistro mentre il Guarino, che aveva sorpassato la
colonna d’auto ferma al semaforo, era stato costretto a tornarsene a retromarcia
per la presenza di altri veicoli provenienti in senso contrario. L’incertezza sulla
dinamica dell’incidente trascina nel dubbio anche le modalità dei fatti accaduti
successivamente, quando le parti si sono azzuffate. Chi abbia dato luogo
all’aggressione e come ciò si sia svolta non risulta provato, sicché, non essendovi
prove sufficienti per attribuire all’imputato i fatti di cui in rubrica, egli va

Le argomentazioni appena riportate risultano logicamente inconsistenti,
giacché un conto è la dinamica del sinistro, tutt’altro quel che accadde in
seguito: anche ammettendo che il Massaro disse il vero nel momento in cui
escluse di aver tamponato il Guarino (è fin troppo evidente che entrambi
intesero contestare la propria responsabilità civile, quanto ai danni riportati
dall’auto della controparte), ciò non vale comunque a screditare il narrato della
persona offesa sull’aggressione subita. Del resto, una volta verificatasi la
collisione tra due veicoli, dal fatto che l’uno o l’altro dei rispettivi conducenti
rivendichi le proprie ragioni, e ne derivino reciproci addebiti di guida imprudente
o disattenta, non può certamente derivare una corrispondente incertezza su chi
abbia inteso fare uso di violenza fisica e/o verbale, specialmente laddove uno
solo di costoro ne sia rimasto vittima: situazione, questa, effettivamente
verificatasi nel caso di specie, come riscontrato dalle certificazioni mediche e
dalle dichiarazioni di un testimone oculare.
Altrettanto illogiche e contraddittorie debbono ritenersi le osservazioni del
Giudice di pace di Francavilla Fontana in punto di ritenuta inattendibilità del Di
Coste. Si legge nella motivazione della sentenza che costui disse di essere
intervenuto per separare due signori in lite (uno più anziano ed uno più giovane,
con il primo che colpiva l’altro, posto sotto di lui), aggiungendo: “dopo averli
separati, sono rientrato in negozio per la mia attività”. A dire del giudicante,
questo comportamento giustificherebbe la valutazione che il teste «sapeva più di
quel poco che ha riferito», giacché «sembra che l’intervento da parte del teste
sia per lui una cosa consueta, per quanto lo lascia indifferente»: si tratta di
considerazioni prive di ragionevolezza, atteso che non vi è alcuna stranezza nel
contegno di un negoziante che, intervenuto per sedare una lite, decida di tornare
alle proprie occupazioni una volta che ritenga di essere riuscito nel proprio
intento (non poteva certamente competergli un interesse all’approfondimento
delle ragioni o delle conseguenze del diverbio). Non si vede poi quale contrasto
vi sia nell’avere il Di Coste «dichiarato di non conoscere nessuna delle parti in
lite, mentre poi ha riferito di essere intervenuto immediatamente, non appena la

3

mandato assolto ai sensi dell’art. 530, secondo comma, cod. proc. pen.».

moglie del signore anziano ha chiesto aiuto»: quest’ultima condotta, per come
descritta dal giudicante, non presuppone in alcun modo che il teste avesse
pregressi rapporti di conoscenza personale con questo o quello dei contendenti.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di Francavilla
Fontana per nuovo giudizio.

Così deciso il 26/01/2015.

..

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA