Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20076 del 10/04/2018


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 20076 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: ROSI ELISABETTA

sul ricorso proposto da:
GIANNONE NUNZIO nato il 05/11/1981 a GELA

avverso la sentenza del 25/10/2017 del GIP TRIBUNALE di GELA
sentita la relazione svolta dal Consigliere LISABETTA ROSI;
lette/sentitp ja-ctShclusioni del PG 1 3,
-ACCA
1
FILIPPI

Data Udienza: 10/04/2018

Ritenuto che con sentenza emessa in data 25/10/2017 ex art. 444 c.p.p., il GIP del Tribunale
di Gela applicava a Giannone Nunzio la pena di anni due di reclusione e euro 6.000,00 di
multa, per il reato ex artt. 110 c.p. e 73 comma 1 e 4, e 80 comma 2 DPR 309/90, per aver
illecitamente coltivato all’interno di una serra pertinente il fondo agricolo sito in C.da
Spinasanta, circa 1.000 piante del genere Cannabis appese ad essiccare su filamenti di
metallo, nonché per aver detenuto, all’interno dei luoghi medesimi, sostanza di tipo marijuana
del peso complessivo lordo di circa 39,00 kg, sostanza che, per le oggettive qualità esteriori e
modalità.di conservazione e detenzione nonché per il rinvenimento di arnesi e strumenti atti

a terzi. Fatti occorsi in Gela, sino all’8/10/2016;
Che l’imputato, ha proposto ricorso per Cassazione per il tramite del proprio difensore, con atto
depositato in cancelleria in data 9/11/2017, chiedendo l’annullamento della sentenza per vizio
di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 444 comma 2 c.p.p., in quanto il
giudice decidente non avrebbe indicato gli elementi che escludono l’estraneità dell’imputato
dalla condotta contestata nonché per violazione della legge processuale in relazione all’art. 360
c.p.p. visto l’espletamento di attività irripetibile in assenza della difesa;

Considerato che in base al testo del comma 2-bis dell’art. 448 c.p.p., come introdotto dalla
legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di
patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà
dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione
giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza;
che invero, la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti va considerata sufficientemente
motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con
l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129
c.p.p. – per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste – , con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del
13/7/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824). Ciò in quanto la richiesta consensuale di
applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi
della facoltà di contestare l’accusa i cui termini formali e sostanziali sono stati inequivocamente
“accettati” dalle parti con la richiesta ex art. 444 c.p.p., come pure è stata accettata la
dosimetria sanzionatoria;
che nel caso di specie non si rinviene nessuno dei motivi ex art. 448 comma 2-bis c.p.p. e la
motivazione della sentenza appare altresì corrispondente ai requisiti stabiliti dalla
giurisprudenza di legittimità sopra riportati;
che ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità dichiarabile “de plano”, ai sensi delle
modifiche apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria, sègue, per
legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla
Cassa delle Ammende della somma di euro quattromila

alla coltivazione e di un bilancino di precisione, era interamente destinata alla cessione illecita

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018.

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