Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20074 del 10/04/2018


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 20074 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: ROSI ELISABETTA

sul ricorso proposto da:
AIT OUKDIM nato il 23/03/1983 a TAZA( MAROCCO)

avverso l’ordinanza del 27/06/2017 del GIP TRIBUNALE di MONZA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
lette/sentite le conclui.etiTel PG PAOLA-FILI&I

Data Udienza: 10/04/2018

Ritenuto che con sentenza emessa in data 27/06/2017 ex art. 444 c.p.p., il GIP del Tribunale
di Monza applicava a Ait Oukdim la pena di anni cinque di reclusione e euro 16.000,00 di
multa, per il reato di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 73 comma 4 DPR 309/90, per aver
illecitamente detenuto complessivi 1,018 kg lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina,
che apparivano destinati ad uso non esclusivamente personale, e per aver ceduto quantità
imprecisate di tale sostanza per il corrispettivo di euro 31.300,00. In Sesto San Giovanni, il 19
febbraio 2017;
che l’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, depositato in

riferimento all’art. 125 comma 3 c.p.p., 27 e 11 Cost. nonché per carenza della motivazione
con riferimento alla mancata verifica della pena patteggiata;;

Considerato che la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. va considerata sufficientemente
motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con
l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129
c.p.p., per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del
13/7/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), ciò in quanto la richiesta consensuale di
applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi
della facoltà di contestare l’accusa i cui termini formali e sostanziali sono stati inequivocamente
“accettati” dalle parti con la richiesta ex art. 444 c.p.p., come pure è stata accettata la
dosimetria sanzionatoria;
che nel caso di specie non è stato eccepita l’illegalità della pena, né si ravvisa alcuna illegalità
della pena, rilevabile d’ufficio da questa Corte;
che il ricorso appare altamente generico e ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità
dichiarabile “de plano”, ai sensi delle modifiche apportate con legge n. 103 del 2017 e che,
alla presente declaratoria, segue, per legge, .la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro duemila

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018.

cancelleria il 21/09/2017, chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione di legge in

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