Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20072 del 10/04/2018


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 20072 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: ROSI ELISABETTA

sul ricorso proposto da:
FOGLIA VINCENZO nato il 30/11/1991 a NAPOLI

avverso la sentenza del 16/10/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
lette/sentitejdtiioni
PG PA_QL,A-fILIPPI

Data Udienza: 10/04/2018

Ritenuto che con sentenza emessa in data 16/10/2017 ex art. 444 c.p.p., il Tribunale di Napoli
applicava a Foglia Vincenzo la pena di anni uno e mesi otto di reclusione e euro 4.500,00 di
multa, con revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena a lui concesso con
sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 28 marzo 2017 (irrevocabile dal 16 aprile
2017), per il reato ex artt. 81 cpv c.p. e 73 comma 1 e 1 bis DPR 309/90, per aver, in
esecuzione di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi e in violazione della
medesima disposizione di legge, illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish
(gr 61,2), marijuana (gr 34,04) e cocaina(gr 0,75), in Napoli, in data 5 ottobre 2017;

cancelleria il 30/11/2017, chiedendo l’annullamento della sentenza per vizio di motivazione
nonché per l’eccessività della pena;

Considerato che in base al testo del comma 2-bis dell’art. 448 c.p.p., come introdotto dalla
legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di
patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà
dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione
giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza;
che la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. va considerata sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della
correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p., per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della
pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/7/2006, P.G.
in proc. Koumya, Rv. 234824), ciò in quanto la richiesta consensuale di applicazione della pena
si traduce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di
contestare l’accusa i cui termini formali e sostanziali sono stati inequivocamente “accettati”
dalle parti con la richiesta ex art. 444 c.p.p., come pure è stata accettata la dosimetria
sanzionatoria;
che nel caso di specie non è stato eccepita l’illegalità della pena, né si ravvisa alcuna illegalità
della pena, rilevabile d’ufficio da questa Corte e ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità
dichiarabile “de plano”, ai sensi delle modifiche apportate con legge n. 103 del 2017 e che,
alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro
quattromila

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

che l’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, depositato in

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018.

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