Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20071 del 26/01/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20071 Anno 2015
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
RAIMONDI GIAMPIERO N. IL 12/10/1973
BABBO SABRINA N. IL 11/03/1975
avverso la sentenza n. 30/2012 GIUDICE DI PACE di SEZZE, del
15/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 26/01/2015

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Mario Fraticelli, conclude chiedendo
l’annullamento con rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma
propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dal Giudice di pace di Sezze,
in data 15 ottobre 2013, con cui Rairnondi Giampiero e Babbo Sabrina sono stati

conseguente a remissione tacita della querela, dedotta dalla mancata comparizione
della persona offesa all’udienza.
2. Il ricorrente lamenta violazione dell’articolo 152 del codice penale rilevando che la
mancata comparizione in udienza costituisce un comportamento processuale
meramente omissivo al quale non è attribuibile alcuna valenza extraprocessuale in
termini di remissione tacita della querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata merita censura.
1.

Secondo un orientamento consolidato di questa Corte, nel procedimento davanti al

Giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, ex art. 20 D.Lgs. n. 274 del
2000, la mancata comparizione del querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza
sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela o della
conciliazione – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da
integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152, comma secondo, cod. pen. ovvero la
conciliazione (Sez. U, n. 46088 del 30/10/2008 – dep. 15/12/2008, P.M. in proc. Viele, Rv.
241357).
2.

In particolare, se è vero che il tentativo di conciliazione costituisce prerogativa del

Giudice di pace, in mancanza di espressa previsione normativa, ciò non legittima quel Giudice
a fissare e predeterminare una specifica condotta, che debba poi essere ineluttabilmente
(univocamente ed oggettivamente, di per sé) interpretata come sicura accettazione di quel
tentativo, né le conseguenze sanzionatorie che scaturirebbero dall’inottemperanza all’invito
conciliativo.
3.

Ai sensi dell’art. 555 cod. proc. pen. “il giudice verifica se il querelante è disposto a

rimettere la querela” e la remissione della querela presuppone che la parte sia “disposta” a
tanto, ma impone, pur sempre, che la remissione consegua a tale interna “disposizione”,
secondo quanto prescritto dall’art. 29 del D. Lgs.vo n. 274/2000, il cui disposto sarebbe del
tutto vanificato, nella sua specifica cadenza procedimentale, dal meccanismo del previo avviso
a comparire con esplicitati effetti sanzionatori.

prosciolti dai reati di ingiuria e minaccia loro ascritti, per estinzione dei reati,

4.

In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Giudice di pace per

nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Latina, per il giudizio.

Così deciso il 26/01/2015

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