Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20071 del 10/04/2018


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 20071 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: ROSI ELISABETTA

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sui ricorsi proposti da:
GJERGJI ARBEN nato il 26/07/1969
GJERGJI ORIETA nato il 12/02/1978

avverso la sentenza del 21/07/2017 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
lette/sentit

usioni del

FILIPPI

Data Udienza: 10/04/2018

Ritenuto che con sentenza emessa in data 21/07/2017 ex art. 444 c.p.p., il GIP del Tribunale
di Venezia applicava a Gejergji Arben la pena di anni 3 e mesi nove di reclusione e euro
14.000,00 di multa e a Gjergji Orieta la pena di anni 3, mesi sei e giorni venti di reclusione e
euro 12.000,00 di multa, oltre alla pena accessoria per ambedue gli imputati dell’interdizione
dai pubblici uffici per anni cinque, per il reato ex artt. 110 c.p. e 73 comma 1 DPR 309/90,
perché in concorso tra loro, illecitamente trasportavano a bordo dell’autovettura FIAT Grande
Punto targata DE430FY, e quindi detenevano a scopo di successivo spaccio, un quantitativo di
cocaina pari a 200 gr (circa 267 volte superiore al quantitativo massimo detenibile). Fatto

che gli imputati, tramite il proprio difensore, hanno proposto ricorso per Cassazione, depositato
in cancelleria il 31/08/2017, chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione di legge e
per difetto di motivazione in relazione all’art. 129 c.p.p. nonché per erronea qualificazione
giuridica del fatto ex art. 448 comma II bis c.p.p., sostenendo dovesse qui riconoscersi l’ipotesi
ex art. 73 comma V;

Considerato che è principio pacifico in giurisprudenza (per tutte, Sez. 6, Sentenza n. 250/15
del 30/12/2014, Barzi, Rv. 261802) che, nel giudizio definito ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è
inammissibile, per genericità, l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata
verifica o comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non
punibilità, quando la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che
avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Infatti, nell’ipotesi di impugnazione di una decisione assunta in conformità alla richiesta
formulata dalla parte secondo lo schema procedimentale previsto dall’art. 444 c.p.p.,
l’esigenza di specificità delle censure deve ritenersi più pregnante rispetto ad ipotesi di diversa
conclusione del giudizio, dato che la censura sul provvedimento che abbia accolto la richiesta
dell’impugnante deve impegnarsi a demolire, prima di tutto, proprio quanto richiesto dalla
stessa parte (Sez. Unite, n. 11493 del 24/6/1998, Rv. 211468).
che il difensore dei ricorrenti non ha indicato in maniera specifica quali sarebbero le risultanze
delle indagini preliminari dalle quali emergerebbe l’assoluta inidoneità degli elementi di accusa
a carico dei suoi assistiti e la sussistenza, invece, di elementi dimostrativi dell’estraneità di
costoro ai fatti contestati, limitandosi a dolersi genericamente della sentenza;
che le medesime considerazioni possono farsi relativamente al secondo motivo di ricorso,
anch’esso totalmente generico;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti, ex
art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di duemila euro alla Cassa
delle Ammende
PQM

-kr

avvenuto a Venezia, il 26 marzo 2017;

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
4

della somma di euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018

Il Presidente

Il_consigliere estensore

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