Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20070 del 10/04/2018


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 20070 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: ROSI ELISABETTA

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A

sul ricorso proposto da:
SAVIN ANDREEA RALUCA nato il 29/10/1987

avverso la sentenza del 03/07/2017 del TRIBUNALE di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
lette/sentite›Geffekisioni del PG13904,4-9-LIPPI Eirtr

Data Udienza: 10/04/2018

Ritenuto che a Savin Andreea Raluca è stata applicata, con sentenza ex art. 444 c.p.p. del
Tribunale di Milano, emessa in data 3/07/2017, la pena di anni 4 di reclusione e euro
20.000,00 di multa, oltre alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni
cinque, per il reato ex artt. 110 c.p. e 73 comma 1 e 1 bis DPR 309/90, per aver illecitamente
acquistato, detenuto e trasportato a bordo dell’autovettura BMW X5 targata HBOR850, a fini di
cessione, un quantitativo di cocaina pari a kg 31,2 circa, in Milano, il 21 maggio 2017;
che l’imputata, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, depositato in
cancelleria il 17/07/2017, chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione di legge in

Considerato che è principio pacifico in giurisprudenza (per tutte, Sez. 6, Sentenza n. 250/15
del 30/12/2014, Barzi, Rv. 261802) che, nel giudizio definito ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è
inammissibile, per genericità, l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata
verifica o comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non
punibilità, quando la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che
avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Infatti, nell’ipotesi di impugnazione di una decisione assunta in conformità alla richiesta
formulata dalla parte secondo lo schema procedimentale previsto dall’art. 444 c.p.p.,
l’esigenza di specificità delle censure deve ritenersi più pregnante rispetto ad ipotesi di diversa
conclusione del giudizio, dato che la censura sul provvedimento che abbia accolto la richiesta
dell’impugnante deve impegnarsi a demolire, prima di tutto, proprio quanto richiesto dalla
stessa parte (Sez. Unite, n. 11493 del 24/6/1998, Rv. 211468);
che kricorrente non ha indicato in maniera specifica quali sarebbero le risultanze delle indagini
preliminari dalle quali emergerebbe l’assoluta inidoneità degli elementi di accusa a suo carico e
la sussistenza, invece, di elementi dimostrativi dell’estraneità di esso imputato ai fatti
contestati, limitandosi a dolersi genericamente della sentenza;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente,
ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di duemila euro alla
Cassa delle Ammende

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018

Il consigliere estensore

Il Presidente

relazione all’art. 129 c.p.p.;

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