Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2007 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2007 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) POLI CIRO N. IL 25/07/1937
avverso la sentenza n. 4694/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 29/11/2012
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
POLI Ciro ricorre contro la sentenza specificata in epigrafe, che
confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod.pen., e deduce che le
prove acquisite non sarebbero sufficienti a fondare il giudizio di colpevolezza e a giustificare la qualificazione giuridica attribuita al fatto.
Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità, poiché non spe-
cifica le ragioni per cui il giudice d’appello avrebbe erroneamente pronunciato condanna per il reato contestato, cosicché le censure formulate, non assolvendo la funzione di
critica puntuale alla sentenza impugnata, devono considerarsi, oltre che manifestamente infondate, meramente apparenti e, quindi, prive del necessario requisito della
specificità (v. ex plurimis, Cass., Sez. 6, 8.5.2009 n. 22445, rv 244181).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett c), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta
congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e’ al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2012.
§2.