Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2007 del 21/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2007 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BALZANO NINO N. IL 23/07/1969
avverso la sentenza n. 5882/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 21/11/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
BALZANO Nino ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod.pen.,
e denuncia:
1.
mancanza di motivazione sull’affermazione di colpevolezza, assumendo che, nel
corso della perquisizione domiciliare, si era limitato a protestare, senza usare
2.
mancata declaratoria di prescrizione del reato, commesso il 26.5.2004;
3.
erronea applicazione dell’art. 133 cod.pen., per essere stata inflitta una pena
eccessiva.
§2.
Le censure sollevate con il primo motivo di ricorso sono, da un
lato, manifestamente infondate, perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata,
convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentite dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza
alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata ha logicamente argomentato che il
tenore delle frasi pronunciate durante la perquisizione, valutate nel loro pedissequo significato letterale, avevano “una portata seriamente e oggettivamente minacciosa”,
per cui il comportamento dell’imputato ha senza dubbio realizzato il reato punito dall’art.
337
cod.pen.
.
E’ manifestamente infondato il secondo motivo, perché, essendo stata contestata la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, la prescrizione non è ancora
maturata, dovendosi aggiungere alla durata della pena massima (a. 5 + 2/3 rec. = a.
8 m. 4) l’aumento di due terzi ex art. 161, ult. comma, ult.p., cod.pen.
Infine l’entità della pena è stata insindacabilmente determinata in misura
superiore al minimo edittale a causa dell’elevata capacità a delinquere, manifestata sia
con la condotta esecutiva del reato sia dai precedenti penali.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
violenza o minaccia e senza ostacolare l’azione dei carabinieri;
ammende.
Così deciso il 21 novembre2013.