Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20069 del 22/12/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20069 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TOURNOUD ROBERTO N. IL 07/01/1963
avverso la sentenza n. 4463/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
26/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 22/12/2014

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Mario Pinelli, conclude chiedendo
l’inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Tournod Roberto propone ricorso per cassazione contro la sentenza
emessa dalla Corte d’Appello di Torino, in data 26 giugno 2014, che confermava la
decisione resa, in data 5 marzo 2009, dal Tribunale di Torino, Sezione Distaccata di

ingiuria in danno di Masellis Giuseppe, riconoscendo il vincolo della continuazione, le
circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata
recidiva, con condanna alla pena di mesi tre e giorni cinque di reclusione, sostituita da
quella pecuniaria di euro 2470, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita
parte civile, liquidando, a titolo di provvisionale, l’importo di euro 1500.
2. Avverso tale decisione proponeva appello il difensore dell’imputato richiedendo la
assoluzione dai reati di cui agli articoli 582 e 594 del codice penale, per non aver
commesso il fatto o per insufficienza della prova e, in via subordinata, l’applicazione
delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata e la pena nel minimo; la
difesa chiedeva, altresì, l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 599 c.p, con
riferimento al reato di cui all’articolo 594 c.p, e, in ulteriore subordine, il beneficio della
sospensione condizionale.
3. Avverso la decisione della Corte territoriale che rigettava tutti i motivi d’impugnazione
propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato lamentando:

vizio di motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato
attesa l’insussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, valutati dalla Corte d’Appello
senza operare il doveroso e armonico collegamento tra loro;

violazione di legge riguardo alla misura della pena e al mancato riconoscimento delle

Susa, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di lesioni e

circostanze attenuanti ai sensi dell’articolo 62 n. 2 c.p.
[

4. La Corte rigetta, per le ragioni indicate a verbale, la richiesta del difensore di
differimento dell’udienza per concomitante impegno professionale del difensore del
ricorrente, impegnato nella trattazione di un’udienza presidenziale ex 708 c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura.
1. Con il primo motivo la difesa dell’imputato lamenta vizio di motivazione in ordine
all’affermazione della penale responsabilità attesa l’insussistenza di indizi gravi, precisi

e concordanti, valutati dalla Corte territoriale, separatamente, senza operare il
doveroso e armonico collegamento richiesto dall’articolo 192 del codice di rito.
2. Il motivo è inammissibile in quanto del tutto generico e privo di qualsiasi riferimento
alla motivazione della decisione impugnata.
3. Con il secondo motivo deduce violazione di legge riguardo alla misura della pena,
determinata in misura superiore al minimo edittale, senza l’indicazione dei motivi della

sensi dell’articolo 62 n. 2 c.p.
4. Il motivo è inammissibile per assoluta genericità. In ogni caso, la Corte territoriale, con
motivazione sintetica, ma puntuale, ha correttamente ritenuto insussistenti i
presupposti per l’applicazione della circostanza attenuante prevista all’articolo 62, n. 2
del codice penale poiché, la reazione al rifiuto di spostare il camion era stata
palesemente esagerata e sproporzionata. Per il resto, quanto alla determinazione della
pena, la Corte ha richiamato la decisione di primo grado, ritenendo adeguata quella in
concreto applicata e tale indicazione, trattandosi di pena prossima a quella minima, è
certamente corretta, in ossequio al principio giurisprudenziale secondo cui, nel caso in
cui sia irrogata una pena prossima al minimo edittale, l’obbligo di motivazione del
giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena,
nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, Sentenza n.
28852 del 08/05/2013 Rv. 256464).
5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare
equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 22/12/2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

decisione; lamenta, altresì, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, ai

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