Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20069 del 10/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 3 Num. 20069 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: ROSI ELISABETTA

sul ricorso proposto da:
LO POLITO FRANCESCO nato il 12/09/1992 a COSENZA

avverso la sentenza del 26/07/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
COSENZA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
lette/sentite›,e5nclusioni del PG

Data Udienza: 10/04/2018

Ritenuto che Lo Polito Francesco è stato condannato con sentenza ex art 444 c.p.p. del GUP
del Tribunale di Cosenza emessa in data 26/07/2017 alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione
e euro 400,00 di multa, oltre alla pena accessoria del divieto di espatrio per il periodo di anni
uno, per i reati di cui ai capi 116), 122), 130), 134), 135), 136), 137), 189), 190), 192), 193),
195), 196), 197), 201), 202), 203), 204), 205), 206), 207), 209), 210), 211), 212), 213),
214), dell’imputazione, per diversi episodi di acquisto e cessione di sostanza stupefacente del
tipo marijuana e hashish, e per diversi episodi di furto aggravato, in Cosenza e dintorni negli
anni 2015 e 2016;
che l’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, depositato in
cancelleria il 28/07/2017, con il quale si lamenta genericamente il vizio di insufficiente
motivazione;

Considerato che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti va considerata sufficientemente
motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con
l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129
c.p.p., per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del
13/7/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), ciò in quanto la richiesta consensuale di
applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi
della facoltà di contestare l’accusa i cui termini formali e sostanziali sono stati inequivocamente
“accettati” dalle parti con la richiesta ex art. 444 c.p.p., come pure è stata accettata la
dosimetria sanzionatoria;
che nel caso di specie il ricorso si limita a dolersi genericamente della sentenza impugnata e
ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità dichiarabile “de plano”, ai sensi delle modifiche
apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa
delle Ammende della somma di euro duemila

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018

on igliere estensore
(I J.-conigliere

Il Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA