Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20067 del 10/04/2018


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 20067 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: ROSI ELISABETTA

n(2LuùP,Wis,_
sul ricorso proposto da:
TROIANO ADRIANO JOSE’ nato il 03/04/1992

avverso la sentenza del 13/10/2017 del GIP TRIBUNALE di FERMO
sentita la relazione volta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
lette/sentite I onclusp_01-del PG PAOLA FILIPPI

Data Udienza: 10/04/2018

Ritenuto che Troiano Adriano Josè è stato condannato con sentenza ex art 444 c.p.p. del GIP
del Tribunale di Fermo emessa in data 13/10/2017 alla pena di anni 3 e mesi 9 di reclusione e
euro 12.000,00 di multa, per i reati ex art. 73 comma 4 Dpr 309/90 di cui ai capi D), E), H),
M), N) e P) dell’imputazione, per diversi episodi di acquisto e cessione di sostanza stupefacente
del tipo marijuana e cocaina, in Grottammare tra il marzo e il maggio 2016;
che l’imputato, tramite i propri difensori, ha proposto ricorso per Cassazione, depositato in
cancelleria il 27/10/2017, con il quale si lamenta genericamente l’erronea qualificazione
giuridica del fatto nonché l’insufficiente motivazione in ordine ai motivi che non hanno portato

Considerato che in base al testo del comma 2-bis dell’art. 448 c.p.p., come introdotto dalla
legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di
patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà
dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione
giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza;
che, invero, la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti va considerata sufficientemente
motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con
l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129
c.p.p., per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del
13/7/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), ciò in quanto la richiesta consensuale di
applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi
della facoltà di contestare l’accusa i cui termini formali e sostanziali sono stati inequivocamente
“accettati” dalle parti con la richiesta ex art. 444 c.p.p., come pure è stata accettata la
dosimetria sanzionatoria;
che nel caso di specie il ricorso si limita a dolersi genericamente della sentenza impugnata e
ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità dichiarabile “de plano”, ai sensi delle modifiche
apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa
delle Ammende della somma di euro quattromila

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018

Il consigliere estensore

Il Presidente

al proscioglimento ex art. 129 c.p.p.;

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