Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20066 del 10/04/2018


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 20066 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: ROSI ELISABETTA

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sul ricorso proposto da:
BIBA DOMIAN nato il 23/11/1984 a RUBIK( ALBANIA)

avverso la sentenza del 19/03/2016 del TRIBUNALE di RIMINI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
lette/sentite
conci usOr-i_i_c.2.11 PG-15-40LA FILIPPI

Data Udienza: 10/04/2018

Ritenuto che Biba Domian è stato condannato con sentenza ex art 444 c.p.p. del Tribunale di
Rimini emessa in data 19/03/2016 alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e euro
2.000,00 di multa, per i reati di cui al capo a) ex art. 73 comma 5 Dpr 309/90, per avere
illecitamente detenuto ai fini di spaccio presso la propria abitazione sostanza stupefacente del
tipo cocaina pari ad un totale di gr 10,22, e al capo b) ex art. 10 bis L. 286/1998 in relazione
all’art. 1 L. 68/07 perché senza essere in possesso di idoneo permesso, faceva ingresso e si
tratteneva clandestinamente in area Schenghen e sul territorio italiano, come accertato dai
Pubblici Ufficiali della Questura di Rimini. Fatti occorsi in Rimini il 18 marzo 2016;

lamenta genericamente l’eccessività della pena;

Considerato che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti va considerata sufficientemente
motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con
l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129
c.p.p., per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del
13/7/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), e ciò in quanto la richiesta consensuale di
applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi
della facoltà di contestare l’accusa i cui termini formali e sostanziali sono stati inequivocamente
“accettati” dalle parti con la richiesta ex art. 444 c.p.p., come pure è stata accettata la
dosimetria sanzionatoria;
che nel caso di specie il ricorso si limita a dolersi genericamente della sentenza impugnata e
ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità dichiarabile “de plano”, ai sensi delle modifiche
apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa
delle Ammende della somma di euro duemila

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018.

che l’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, con il quale

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