Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20064 del 10/04/2018
Penale Ord. Sez. 3 Num. 20064 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: ROSI ELISABETTA
NAGA
sul ricorso proposto da:
LAURATO VINCENZO nato il 08/07/1974 a COSENZA
avverso la sentenza del 26/07/2017 del GIP TRIBUNALE di COSENZA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
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nclusioni,~AOLA FILIPPI D
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Data Udienza: 10/04/2018
Ritenuto che a Laurato Vincenzo, con sentenza ex art 444 c.p.p. emessa in data 26 luglio
2017, il GIP del Tribunale di Cosenza applicava la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione e
euro 3.600,00 di multa, con pena accessoria del divieto di espatrio per il periodo di un anno,
per i reati di cui al capo 154) ex art. 73 comma 4 Dpr 309/90, capo 162) ex artt. 81 cpv c.p. e
73 comma 5 Dpr 309/90, capo 170) ex artt. 81 cpv, 110 cp e art. 73 comma 5, Dpr 309/90, e
capo 172) ex artt. 81 cpv cp e 73 comma 5 Dpr 309/90, per diversi episodi di cessione di
sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina. Fatti avvenuti a Cosenza negli anni 2015 e
2016;
cancelleria in data 28 luglio 2017, chiedendo l’annullamento della sentenza emessa ex art. 444
c.p.p. per vizio di motivazione;
Considerato che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti va considerata sufficientemente
motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con
l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129
c.p.p., per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del
13/7/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), e ciò in quanto la richiesta consensuale di
applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi
della facoltà di contestare l’accusa i cui termini formali e sostanziali sono stati inequivocamente
“accettati” dalle parti con la richiesta ex art. 444 c.p.p., come pure è stata accettata la
dosimetria sanzionatoria;
che nel caso di specie il ricorrente si limita a dolersi genericamente della sentenza impugnata e
ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità dichiarabile “de plano”, ai sensi delle modifiche
apportate con legge n. 103 del 2017;
che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro 2000,00.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018
Il consi liere estensore
Il Presidente
che l’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, depositato in