Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20063 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20063 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: CORBETTA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Palmisano Angelo, nato a Rozzano il 28/03/1964

avverso l’ordinanza del 23/06/2017 della Corte d’appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell’Avvocatura Generale dello Stato, per il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, depositata il
6 marzo 2018, con cui si chiede, in principalità, l’inammissibilità del ricorso, in
subordine il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Giudicando in sede di rinvio, disposto dalla quarta sezione penale di
questa Corte con sentenza emessa in data 10 marzo 2016, la quale aveva
annullato l’ordinanza della Corte d’appello di Milano in data 18 maggio 2015, che
aveva rigettato l’istanza di riparazione presentata da Angelo Palmisano per la
dedotta ingiusta detenzione sofferta con la custodia in carcere dal 23 maggio
2012 al 31 maggio 2013, data in cui venne assolto per non aver commesso il

della gioielleria Scavia di Milano ed altro, con l’impugnata ordinanza la Corte
rigettava l’istanza in esame, ravvisando, nelle condotte del Palmisano, gli
estremi della colpa grave.

2. Avverso l’indicata ordinanza, Angelo Palmisano, a mezzo del difensore di
fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, con cui si
eccepisce la manifesta illogicità della motivazione in ordine al testo impugnato e
ad atti del processo.
Premette il ricorrente che, con la sentenza di annullamento con rinvio, la
Corte di Cassazione aveva sollecitato una motivazione più esaustiva, da un lato,
sul comportamento gravemente colposo tenuto dall’istante, considerando che gli
incontri con gli altri indagati erano avvenuti tutti in luoghi pubblici, e ai quali il
Palmisano, pur presente, non vi aveva partecipato, rimanendo in disparte, che i
contatti con il Fischer erano legati al lavoro, che nelle telefonate con il
Giangregorio non si era mai fatto riferimento all’azione delittuosa; dall’altro, in
ordine al fatto che il Palmisano si era inizialmente avvalso della facoltà di non
rispondere, essendo il giudice della garanzia per rogatoria, chiedendo poi
l’interrogatorio avanti al pubblico ministero titolare delle indagini.
Ciò precisato, ad avviso del ricorrente la Corte territoriale non si sarebbe
attenuta alle indicazioni della Corte di Cassazione, in quanto, da un lato, gli
elementi indicati nel provvedimento impugnato non sarebbero prova della
consapevolezza, in capo al Palmisano, dell’azione delittuosa che si stava per
compiere; dall’altro, l’interrogatorio era stato richiesto prima della chiusura delle
indagini preliminari, il che renderebbe illogica la motivazione, laddove ha
affermato che tale atto venne assunto quando tutti gli indagati erano stati
ascoltati.

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fatto dai reati di associazione per delinquere, rapina a mano armata ai danni

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. Va preliminarmente chiarito che la Corte di Cassazione, con la sentenza di
annullamento con rinvio, aveva ribadito il principio, già enunciato dalle Sezioni
Unite (Sez. Un. 13.12.1995, n. 43 e 26.6.2002, n. 34559), secondo cui la
nozione di “colpa grave” di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., ostativa

condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente,
macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi,
regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non
voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria, che si
sostanzi nell’adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della
libertà personale. A tale riguardo, il giudice della riparazione deve fondare la sua
deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta (sia

extra

processuale che processuale) tenuta dal richiedente sia prima che dopo la
perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e
secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito
nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato – anzi, a
ben vedere, questo è il presupposto, scontato, del giudice della riparazione – ma
solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di
errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come
illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di “causa ed effetto”
(Sez. Un. , 30.8.2010, n. 32383; Sez. 4, 29.1.2015, n. 4372).

3. Per l’effetto, la Corte di cassazione aveva disposto l’annullamento del
provvedimento impugnato, sollecitando una motivazione più adeguata in ordine
a due questioni che, secondo l’originario provvedimento impugnato, integravano,
in via alternativa, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell’indennizzo.
3.1. In primo luogo, posto che gli incontri con gli altri all’epoca coindagati
erano avvenuti tutti in luoghi pubblici (bar, enoteche, ristoranti), che a tali
incontri il Palmisano era stato sì presente, ma non vi aveva partecipato,
rimanendo in disparte, che i contatti, anche frequenti, con il Fisher erano dovuti
a motivi di lavoro, che nelle telefonate con il Giangregorio non si era mai fatto
riferimento all’azione delittuosa, la Corte di Milano, nel negare il diritto alla
riparazione, avrebbe dovuto fornire una più logica e convincente motivazione del
comportamento dell’istante ritenuto gravemente colposo. In sede di rinvio, la
Corte territoriale avrebbe, perciò, dovuto motivare in ordine alla consapevolezza

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del diritto alla riparazione dell’ingiusta detenzione, va individuata in quella

del Palmisano dell’azione delittuosa che si stava per compiere e di una sua
condotta rafforzativa del proposito criminoso.

3.2. In secondo luogo, premesso che il Palmisano si era avvalso della facoltà
di non rispondere nel corso dell’interrogatorio di garanzia che si era svolto per
rogatoria davanti al g.i.p. di Como il 28 maggio 2012, la Corte territoriale non
aveva però considerato che, successivamente, il difensore di fiducia in data 2
novembre 2012 aveva chiesto al p.m. di Milano, titolare dell’indagine, di

novembre, né valutato la circostanza che, subito dopo l’arresto, si era trattato di
un interrogatorio per rogatoria da parte di un giudice, che, poi, non si sarebbe
occupato del caso perché territorialmente incompetente, circostanza che poteva
aver indotto l’indagato in quel momento a non rispondere. Di conseguenza, si
sollecitava la Corte territoriale, in sede di rinvio, a prendere in esame sia il
contesto in cui l’indagato si era all’inizio avvalso di tale facoltà, sia la condotta
successiva, sollecitata dal difensore di fiducia, che lo aveva portato a chiedere e
a rispondere all’interrogatorio dinanzi al pubblico minitesto titolare delle indagini.

4.

Ritiene la Corte che il provvedimento impugnato abbia emendato la

censurata lacuna motivazionale in ordine alla sussistenza della colpa ravvisabile
in capo al Palmisano, nei termini e per i motivi di seguito indicati.

5. Invero, va osservato che, secondo il consolidato orientamento di questa
Corte, in tema di riparazione dell’ingiusta detenzione, ai fini dell’accertamento
dell’eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, può rilevare il
comportamento silenzioso o mendace dell’imputato – seppure legittimamente
tenuto nel procedimento – su circostanze ignote agli inquirenti, utili ad attribuire
un diverso significato agli elementi a base del provvedimento cautelare (Sez. 3,
n. 51084 del 11/07/2017 – dep. 09/11/2017, Pedetta, Rv. 271419, la quale ha
ritenuto immune da censure il provvedimento del giudice di merito che aveva
negato la riparazione in un caso in cui l’imputato, in presenza di un quadro
indiziario di rilievo a suo carico, era rimasto in silenzio nel corso
dell’interrogatorio, fornendo un alibi solo in un secondo momento; Sez. 4, n.
25252 del 20/05/2016 – dep. 17/06/2016, Ministero Economia Finanze ed altro,
Rv. 267393; Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014 – dep. 09/07/2014, Bertuccini, Rv.
259941).

6. Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha dato compiuto e corretto conto
del configurarsi di una condotta processuale gravemente colposa del Palmisano,

4

procedere all’interrogatorio del Palmisano, che era stato poi assunto il giorno 13

con riferimento all’opzione per il silenzio in sede di interrogatorio di garanzia in
data 28 maggio 2012 e anche successivamente, giungendo a rendere
interrogatorio solo il 13 novembre 2012, in cui peraltro, come si dirà appresso, il
Palmisano non fugò affatto – essendo stato reticente e mendace su talune
circostanze – i gravi indizi a suo carico, il che integra, di per sé, la causa ostativa
alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 341 cod. proc. pen.

7. E difatti, dopo aver dato atto che gli elementi a carico del Palmisano, ed a

coindagati Franco Fischer e Giuseppe Giangregorio nel delitto di rapina (entrambi
condannati all’esito del processo), da ripetuti contatti non giustificati da motivi di
amicizia, lavoro o diletto con il Giangregorio, prima e dopo il delitto, dall’uso di
schede telefoniche con modalità anomale, dall’effettuazione, la mattina della
rapina, di una chiamata che doveva servire da alibi al coimputato Fischer, la
Corte territoriale ha ribadito che l’imputato, ancorché interrogato per rogatoria al
momento dell’esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura coercitiva,
avvalendosi della facoltà di non rispondere aveva rinunciato a fornire spiegazioni
alternative al quadro gravemente indiziario, specie in riferimento alla telefonata,
effettuata la mattina della rapina con il telefono del Fischer, dalla zona ove era
ubicata la gioielleria gestita in comune dal Fisher e dal Palmisano.
La Corte ha esattamente osservato che la scelta di avvalersi della facoltà di
non rispondere non potesse ragionevolmente ricollegarsi al fatto che
l’interrogatorio di garanzia fosse stato effettuato per rogatoria, non essendo
credibile che una persona estranea ai fatti addebitati, in grado di fornire
spiegazioni chiare e semplici in ordine alle condotte contestate, senza
coinvolgere altri soggetti e senza esporsi a più gravi imputazioni, rinunci a farlo
di fronte al soggetto istituzionale che, in quel momento, è in grado di raccogliere
le dichiarazioni utili a chiedere la revoca o modifica della misura cautela.
In altri termini, il Palmisano, di fronte alle contestazioni a lui mosse nel
corso dell’interrogatorio di garanzia, era nelle condizioni di fornire chiarimenti,
che erano nella sua immediata e agevole disponibilità, in relazione alla sua
partecipazione agli incontri con i coindagati, all’uso di utenze telefoniche, a
telefonate effettuate o meno, e, nondimeno, scelse di avvalersi della facoltà di
non rispondere, nonostante la gravità del quadro indiziario a suo carico.

9. La Corte territoriale ha, inoltre, osservato come le spiegazioni offerte dal
Palmisano ben cinque mesi dopo, nel corso dell’interrogatorio al pubblico
minitesto titolare delle indagini, in data 13 novembre 2012, non solo fossero
generiche, ma confermassero:

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lui contestati, erano rappresentati dalla sua presenza a ricorrenti incontri con i

1) la consapevolezza dei gravi precedenti penali del Fischer, che non gli
consentivano di intestarsi la licenza per il commercio di gioielli;
2) la piena disponibilità del Palmisano ad apparire come unico titolare della
gioielleria “Perla e Rubino”, di cui Fischer era socio occulto, così consentendo a
costui di esercitare l’attività di gioielliere, nonostante, all’epoca, fosse gravato da
quattro condanne definitive per ricettazione;
3) il mantenimento della titolarità e della gestione occulta, unitamente a
Fischer, della società Golden Day srl, considerando che tale disponibilità non era

il Fischer nel 2006 in un bar e che l’imputato non aveva spiegato quali risorse
finanziarie fossero state impiegate per l’apertura di nuovi esercizi;
4)

il fatto che il Palmisano avesse mentito nel sostenere di aver mai

effettuato da numeri riservato e da cabine pubbliche, in quanto, da un lato, il Di
Pace aveva dichiarato di aver ricevuto dal Palmisano alcune chiamate da numeri
riservati, e, dall’altro, il Palmisano era stato riconosciuto dagli operanti mentre
effettuava una chiamata dalla cabine di via Washington, in concomitanza con
l’intercettazione dell’utenza del Giangregorio.
La Corte territoriale ha, quindi, evidenziato come il Palmisano avesse funto
da tramite tra il Fischer e il Giangregorio, in particolare quando quest’ultimo non
riusciva a mettersi in contatto con il Fischer.
La Corte, infine, ha correttamente valorizzato la telefonata ricevuta, la
mattina della rapina, dalla convivente del Fischer dalla gioielleria Perla e Rubino
con l’utenza del Fischer medesimo, all’evidente scopo di precostituirsi un alibi;
premesso che il Fischer aveva fornito una versione non credibile (ossia che la
telefonata era stata fatta da una ragazza di cui non voleva rivelare il nome, alla
quale aveva casualmente lasciato il proprio cellulare la sera prima), la Corte ha
ritenuto che la telefonata non poteva che essere stata effettata dal Palmisano,
tenuto conto dei rapporti tra i due, come sopra descritti, e che proveniva proprio
dalla gioielleria.

10. Orbene, poiché trattavasi di dati gravemente indiziati, rispetto ai quali il
Palmisano sarebbe stato in grado, sin dall’inizio, di fornire chiarimenti
(concernenti anche l’aver effettuato determinate telefonate, tra cui quella della
mattina della rapina con il telefono del Fisher), deve ritenersi corretta la
valutazione in termini ostativi di detto prolungato atteggiamento, quantomeno
reticente, del quale è stata evidenziata l’innegabile valenza di cautela anche
rispetto ai pregiudizi che sarebbero potuti derivare, alla posizione dei coindagati,
da un’immediata e completa messa a disposizione, da parte del Palmisano, di
tutte le sue conoscenze.

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nemmeno giustificata da antica amicizia, in quanto il Palmisano aveva conosciuto

E tanto basta per far ritenere correttamente riconosciuta la causa ostativa
da parte del giudice della riparazione, anche a prescindere dalla raggiunta prova,
da parte del Palmisano, di una compiuta consapevolezza in ordine all’azione
delittuosa dei coindagati, condotta che costituisce un diverso e concorrente
profilo di colpa.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e alla refusione delle spese sostenute nel grado dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, che liquida in euro 1000, oltre spese generali al
15% e accessori di legge.
Così deciso il 21/03/2018.

P.Q.M.

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