Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20062 del 14/03/2018


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 20062 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SQUILLACE RAFFAELE, nato a Catanzaro il 20/07/1952

avverso la sentenza del 04/04/2017 della Corte di Cassazione

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;

DEPOSITATA IN CANCELLEM

– 8 MAG 2018

Data Udienza: 14/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Squillace Raffaele, per il tramite del difensore di fiducia munito di procura
speciale, propone ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod.proc.pen.
avverso la sentenza n. 41966/2017 (n 709/2017) pronunciata dalla Quarta
Sezione di questa Corte in data 04.04.2017, con la quale veniva rigettato il ricorso
dallo stesso presentato avverso la sentenza del 28.5.2015 della Corte di Appello
di Reggio Calabria, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod.

Il ricorrente deduce che i giudici di legittimità, non comprendendo i relativi
dati fattuali, incorrevano in errore di fatto e svista sostanziatosi in errore percettivo
con riferimento sia alla identificazione dell’uomo con un cane indicato dalla persona
offesa alla madre e da questa all’agente Perrotta che alle modalità di effettuazione
dell’intercettazione ambientale e della relativa valenza probatoria.
Chiede, pertanto, l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per correggere
l’errore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va ricordato che il ricorso straordinario di cui all’art. 625 bis cod.proc.pen.
è previsto in relazione a due distinti tipi di errore: da un lato l’errore materiale e
dall’altro l’errore di diritto.
1.1. La nozione di errore materiale di cui all’art. 625 cod.proc.pen. va mutuata
dalla nozione data dall’art. 130 cod.proc.pen. (omissione o errore dovuto a mero
scostamento fra volontà ed estrinsecazione della medesima) sicché le due
procedure sarebbero, con riguardo alle sentenze della Corte di cassazione,
sovrapponibili, residuando, in cassazione, spazio per l’applicazione dell’art. 130
cod.proc.pen. laddove la sentenza non riguardi una sentenza di condanna.
1.2. L’errore di fatto viene costantemente definito come consistente in un
errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di
cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato
dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto
a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (da
ultimo, Sez. 2, n. 2241/14 del 11/12/2013, Pezzino, Rv. 259821).
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l’errore
di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità deve consistere in un errore percettivo
determinato da una svista in cui sia incorsa la Corte di Cassazione e non in un
errore di valutazione di fatti esposti nella sentenza a suo tempo impugnata; sono,
pertanto estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazioni
di norme giuridiche, sostanziali e processuali, ovvero la supposta esistenza delle
norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad

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proc. pen.

ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, la deduzione di una errata
valutazione di elementi probatori (Sez. Un. n.16103 del 30/04/2002, rv. 221280;
sez. 6 n.12893 del 20/03/2003, Rv. 224156; Sez.2, n.45654 del 24/09/2003,
Rv.227486;Sez.U, n.37505 del 14/07/2011, Rv.250527; Sez.6, n.35239 del
21/05/2013, Rv.256441; Sez.U,n.18651 del 26/03/2015, Rv.263686).
Ed è stato ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 625 bis cod. proc. pen.nella parte in cui esclude che con lo
speciale mezzo di impugnazione possa essere dedotto l’errore valutativo o di

dell’istituto, introdotto al solo fine di porre riparo a mere sviste o errori di
percezione nei quali sia incorso il giudice di legittimità e non anche per introdurre
un ulteriore grado di giudizio, ciò che si porrebbe, del resto, in contrasto con il
principio costituzionale della ragionevole durata del processo (Sez.5, n.37725 del
05/04/2005, Rv.232313).
1.3. Tanto premesso, :rr—
notivi di ricorso costituiscono la mera riproposizione
dei motivi da ricorso, motivatamente disattesi dalla Corte di Cassazione, nella
sentenza impugnata.

A

Essi, quindi, ragprest~ un errore di giudizio, che, come tale, involgerebbe
l’aspetto valutativo della decisione e si concreterebbe, pertanto, in una errata
valutazione giuridica e non in un errore materiale o di fatto.
Una siffatta doglianza, quindi, non è deducibile con il rimedio straordinario
previsto dall’art. 625 bis cod.proc.pen.
2. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ritenuta equa indicata in
dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 14/03/2018

giudizio, precisandosi che tale disciplina è compatibile con la fisionomia

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