Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20062 del 12/12/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20062 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IERVOLINO BIAGIO N. IL 29/01/1968
avverso la sentenza n. 8/2012 TRIBUNALE di NOLA, del 23/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso ser

Udit

er a parte civile, l’Avv

Udit i dgensor-A-vir.——

Data Udienza: 12/12/2014

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Vito
D’Ambrosio, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per prescrizione;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23.11.2012 il giudice unico del Tribunale di Noia, quale giudice
d’appello, confermava la sentenza emessa dal giudice di Pace di Ottaviano, con la
quale Iervolino Biagio era stato condannato alla pena di euro 1600,00 di multa, oltre

Aniello, per i reati di percosse, ingiuria e minaccia in danno del medesimo Sica.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due
motivi, con i quali lamenta:
– con il primo motivo, l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale,
non avendo il giudice di prime cure a seguito di numerosi rinvii di ufficio, provveduto
a notificare al difensore e neppure al deducente l’avviso di fissazione di udienza,
determinando notevole pregiudizio alla partecipazione al giudizio di primo grado;
– con il secondo motivo, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
della sentenza, atteso che il Tribunale è pervenuto ad un giudizio dì colpevolezza
sulla scorta di un’ errata valutazione delle risultanze processuali in quanto
contrariamente a quanto sostenuto in sentenza l’istruttoria dibattimentale non ha
consentito di riscontrare l’assunto accusatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, essendo del tutto generico e, comunque, manifestamente
infondato.
1. Con il primo motivo di ricorso l’imputato deduce del tutto genericamente la
mancata comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza a seguito di “numerosi
rinvii di ufficio per assenza del cancelliere”, senza specificare esattamente quali rinvii di
udienza non sarebbero stati comunicati. In particolare, nella sentenza di primo grado
viene dato compiutamente atto di plurimi rinvii, sia per l’assenza del cancelliere, che
per l’omessa comunicazione dei rinvii all’imputato e al difensore, ma, viene nel
contempo evidenziato, ad esempio, che per l’udienza del 10.12.2009 vi è stata rituale
notifica dell’avviso della nuova udienza all’imputato, Iervolino Biagio. In tale contesto,
pertanto, occorreva vieppiù l’esatta precisazione dell’udienza per la quale l’avviso
sarebbe stato omesso e del pregiudizio subito.

al risarcimento dei danni liquidati in euro 1000,00, in favore della parte civile Sica

Come è noto, una delle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione va
individuata proprio nella genericità dei motivi di ricorso in violazione dell’art. 581 c.p.p.,
lett. c), che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso in Cassazione, le regole
cui bisogna attenersi nel proporre l’impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto
debbano essere enunciati, tra gli altri, “i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni
di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi
dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), determina l’inammissibilità dell’impugnazione

sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rappo e altro, rv. 219087). Nè il ricorso per Cassazione,
può limitarsi a fare riferimento per relationem ai motivi proposti con l’atto dì appello
(Sez. V 03/04/2013 n. 35249).
2. Del tutto generica si presenta, altresì, la doglianza di cui al secondo motivo di
ricorso, con la quale il ricorrente deduce l’errata valutazione delle risultanze processuali
da parte del Tribunale, non essendo state specificate quali emergenze esattamente
sarebbero state travisate. La sentenza impugnata, invero, seppur succintamente,
argomenta senza incorrere in vizi in merito alla idoneità delle dichiarazioni della p.o. a
fondare il giudizio di responsabilità nei confronti dell’imputato presentandosi prive di vizi
logici, precise e riscontrate dalle dichiarazioni degli altri testi escussi presenti ai fatti. A
fronte di tale specifica valutazione alcuna censura in proposito è stata, invero,
effettuata dall’imputato.
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000),
al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e
congruo determinare in Euro 1000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 12.12.2014

stessa (cfr. Cass., sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Arruzzoli e altri, rv. 242129; Cass.,

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