Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20061 del 06/11/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20061 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SENATORE CIRO N. IL 15/07/1976
SCAFURO VINCENZO N. IL 22/11/1950
avverso la sentenza n. 1214/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
16/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. R.A., ■AQk e (Vons-2′
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 06/11/2014

Nell’interesse degli imputati è stato presentato ricorso — integrato con atto depositato il 21.10.2014con cui, da un lato è sottoposta a critica la sentenza della corte di merito laddove ha riconosciuto
come infondati gli argomenti contenuti nell’atto di gravame ; dall’altro è esposta una descrizione
generale della funzione e della composizione di tutte le scritture contabili indicate dall’art.2214 c.c.
Le censure e le esposizioni tecnico-contabili in concreto sono le seguenti
1 la tenuta del libro degli inventari limitata al 2007 è giustificata dalla funzione supplente da
riconoscere ai dati contenuti nel supporto magnetico ;
2. l’avvenuta cessazione dell’attività da parte della società, sin dal 2006 giustifica l’irregolare tenuta
del libro giornale ;
3. è irrilevante la mancata tenuta di qualsiasi registro contabile, qualora i dati siano registrati su
appositi supporti magnetici;
4. non è stata ammessa la prova decisiva, costituita dall’acquisizione dei libri della società fallita,
tenuto anche conto dell’esame a cui la corte di appello ha sottoposto il curatore fallimentare.
5. è stata omessa la pronuncia sulla richiesta di riconoscimento della speciale tenuità del danno
patrimoniale.
Il ricorso non merito accoglimento, tenuto precipuamente conto dell’esaustiva motivazione delle
sentenze di merito, che costituiscono un complesso e inscindibile accertamento giudiziario della
responsabilità degli imputati.
I giudici di primo e secondo grado hanno fondato l’affermazione di responsabilità sull’istruttoria
dibattimentale , articolata nell’esame del curatore fallimentare Schettini e del maresciallo della
guardia di finanza D’Arienzo,nonché nell’acquisizione di ampia quantità di prova documentale;
all’esito dell’ analisi e della valutazione del materiale probatorio sono emersi i seguenti fatti
1. a seguito della dichiarazione di fallimento, avvenuta con sentenza 13.5.2008, il curatore
chiedeva al liquidatore SCAFURO e all’amministratore SENATORE , con raccomandata
19.6.2008,i1 deposito delle scritture contabili INDICATE DALL’ART. 2214 C.C. ( libro giornale,
libro degli inventari, registro dei beni ammortizzabili , registri IVA, registri beni relativi alla
gestione del personale);
2. la documentazione era stata depositata presso la cancelleria della sezione fallimentare solo il
25.2.2010, dal SENATORE, su delega dello SCAFURO, limitatamente al libro dei soci, libro dei
beni ammortizzabili, libro degli inventari per gli esercizi 2005-2006 e 2007, il registro verbale di
assemblea, il libro giornale degli anni 2004-2005 e 2006.
3. il primo giudice rilevava che, ad eccezione del libro inventari per l’esercizio 2007 ,non era stata
depositata la documentazione prescritta e che non risultava dimostrata la tesi difensiva, secondo cui
l’attività dell’impresa era cessata nel 2007; in ogni caso, anche l’asserita cessazione di attività non
avrebbe esentato dall’obbligo di tenere le scritture contabili, esistendo passività insolute in misura
di E 860.000 a dimostrazione della pendenza di rapporti connessi con l’attività commerciale
precedentemente svolta. In tale ipotesi, secondo la prevalente giurisprudenza, l’obbligo si protrae
fino alla data del fallimento. Di qui l’affermazione di responsabilità degli imputati in ordine ai reati
commessi nelle rispettive qualità.
La corte di appello ha affermato l’infondatezza delle argomentazioni contenute nell’atto di
gravame, rilevando che

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 16.11.2013, la corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza
22.11.2010 del tribunale di Salerno, ha concesso a SENATORE Ciro e SCAFURO Vincenzo, la
non menzione della condanna,previa concessione delle attenuanti generiche, alle pene di giustizia,
inflitte per il reato bancarotta semplice, commesso rispettivamente, il primo in qualità di
amministratore e il secondo in qualità di socio unico e liquidatore della società KRI-U srl,
dichiarata fallita con sentenza del 13.5.2008.

a. risulta dimostrato il comportamento omissivo integrante il reato di bancarotta
semplice documentale , la cui condotta consiste nel mero inadempimento del
comportamento imposto all’imprenditore dall’art. 2214 c.c. Tale obbligo non viene
meno se l’impresa non svolge attività , essendo necessaria a tal fine la formale
cancellazione dal registro delle imprese.
b. trattandosi di fattispecie di pura condotta non ha rilevanza la tesi difensiva che si
incentra sulla mancanza del danno cagionato dall’inadempimento, ovvero sulla non
efficienza causale sul fallimento della società, tanto più che trattasi di reato di
pericolo presunto, punibile anche a titolo di colpa;
c .quanto al mancato aggiornamento del libro giornale e del libro degli inventari , la
consolidata giurisprudenza della S.C. ritiene realizzata la consumazione del reato _
contestato , a prescindere dalla possibilità di ricostruire la contabilità aziendale_
attraverso documenti informali o diversi da quelli prescritti dalla legge e a prescindere
dal protrarsi delle inadempienza per l’intero periodo di tre anni, essendo penalmente
rilevante un comportamento protratto per un arco di tempo inferiore;
d. la facoltà di tenere la contabilità mediante sistema informatico non esime l’amministratore
e il liquidatore della società dall’adempimento degli obblighi di legge , relativi alla tenuta dei libri contabili al loro puntuale aggiornamento , alla veridicità delle singole attestazioni,
alla loro conservazione preordinata alla consultazione degli stessi.
Alla luce di queste corrette e razionali argomentazioni emerge l’inidoneità delle critiche contenute
nel ricorso a incidere sui dati di fatto e sulle valutazioni articolate nella sentenza impugnata, in
quanto
1.i ricorrenti non danno alcuna giustificazione alla limitata tenuta del libro degli
inventari per il solo anno 2007, avendo invocato una inconferente funzione supplente ai
dati contenuti nel supporto magnetico, la cui esistenza è inequivocabilmente esclusa
dalle risultanze processuali;
2. quanto alla irregolare tenuta del libro giornale, il ricorso ribadisce l’argomento
dell’avvenuta cessazione dell’attività, da parte della società, sin dal 2006, senza fornire
argomenti idonei a contrastare in maniera convincente il consolidato orientamento
giurisprudenziale , secondo cui 1′ ‘obbligo dell’amministratore e del liquidatore di tenere
le scritture contabili “non viene meno se l’azienda non abbia formalmente cessato
l’attività, anche se manchino passività insolute( che nel caso in esame sussistono) , ma
viene meno solo quando la cessazione dell’attività commerciale sia formalizzata con la
cancellazione dal registro delle imprese (sez.5,n20911 del 19/04/2011,Rv. 250407;conf.
Sez. 5,n.35168 del 11/07/2005 Rv.232572);
3.quanto alla reiterata tesi dell’irrilevanza della mancata tenuta di qualsiasi registro
contabile, qualora i dati siano registrati su appositi supporti magnetici, la corte di merito
ha già rilevato che, a prescindere dalla confermata carenza dei suindicati libri contabili, è
necessariamente sussistente la condotta omissiva contestata agli imputati, in quanto l’art.
7, comma 4 ter, 1. n. 489 del 1994 – prevedendo che la tenuta della contabilità può essere
effettuata mediante il sistema informatico – non esime l’amministratore della società
dall’adempimento degli obblighi di legge, relativi alla tenuta dei libri contabili e, quindi,
dall’obbligo del puntuale aggiornamento dell’esercizio corrente, della veridicità delle
singole attestazioni dei libri contabili nonché da quello della loro conservazione,
preordinata alla consultazione degli stessi (cfr.sez 5,n.. 20729 del 21/03/2003,
Rv. 224766);
4. Sulla censura per mancata assunzione di prova decisiva , va rilevato che , ai fini della
configurazione del vizio previsto dall’art. 606 lett. d) c.p.p. , è indispensabile che la prova
indicata dal ricorrente abbia ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non una prova
documentale (come nel caso della richiesta della produzione suindicata), che debba ere

PQM
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 6.11 2014

vagliata unitamente agli altri elementi di prova acquisiti, non per elidere l’efficacia
dimostrativa di questi ultimi, ma per effettuare un confronto , all’esito del quale si prospetta
l’ ipotesi di un astratto quadro storico-valutativo, favorevole alla parte ricorrente, da
sovrapporre alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione effettuate dai giudici di merito. Si
tratta di proposizioni inammissibili, in quanto tese a provocare le non consentite “rilettura” e
rivalutazione delle emergenze processuali;
5. .quanto alla censura sull’omessa pronuncia in ordine alla richiesta di riconoscimento della
speciale tenuità del danno patrimoniale , va rilevato che i giudici di merito, nell’ambito di un
corretto e razionale esercizio del potere discrezionale riconosciuto dal legislatore nel fissare
il trattamento sanzionatoti°, contenendo la pena nel minimo edittale, hanno già dato il
dovuto rilievo alla modesta dimensione trasgressiva del comportamento dei ricorrenti.
I ricorsi vanno quindi rigettati con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

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