Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20061 del 06/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20061 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: CERRONI CLAUDIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Farina Tony, nato a Pescia il 06/08/1974

avverso l’ordinanza del 15/09/2017 del Tribunale di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15 settembre 2017 il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Bologna ha rigettato l’istanza di revoca, presentata da Tony
Farina, della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, siccome
a suo tempo disposta dal Questore.
2. Avverso il provvedimento l’interessato ha proposto, tramite il difensore,
ricorso per cassazione formulando un articolato motivo di impugnazione.
2.1. Il ricorrente ha dedotto in primo luogo che gli elementi indiziari sottesi
al provvedimento non apparivano idonei a giustificare l’emissione del richiamato

Data Udienza: 06/03/2018

provvedimento coercitivo, atteso che dalle indagini svolte non erano emersi
elementi utili ai fini dell’individuazione della pericolosità del prevenuto nonché
dell’effettivo contributo del medesimo alla realizzazione dell’illecito, tant’è che il
Giudice per le indagini preliminari non aveva convalidato il provvedimento nei
riguardi di altri coindagati.
3. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso,
stante l’assenza di elementi sopravvenuti tali da giustificare una revisione della
misura (né risultava impugnata l’ordinanza di convalida del decreto del

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. Con la propria censura l’odierno ricorrente ha dedotto la carenza di
sufficienti indizi di colpevolezza idonei ad applicare la misura cautelare, quanto
ad elementi individualizzanti, pericolosità del ricorrente stesso, contributo alla
realizzazione dell’illecito contestato, infine assumendo: a) che il provvedimento
originario era stato assunto sulla base della ricostruzione offerta dalla polizia; b)
che il Giudice per le indagini preliminari non aveva ritenuto opportuno
convalidarlo nei confronti di altri coindagati in assenza di ulteriori prescrizioni; c)
che il provvedimento infine impugnato era carente di motivazione, ed aveva
richiamato le originarie motivazioni.
4.2. Ciò posto, a quanto è dato comprendere dall’esame del ricorso, nei
confronti del ricorrente è stata all’evidenza applicata a suo tempo la misura
dell’obbligo di presentazione alla competente stazione di polizia giudiziaria “in
occasione delle manifestazioni sportive di basket”, sulla base di una ricostruzione
dei fatti offerta dalla polizia giudiziaria. Non risulta essere stata proposta
tempestiva impugnazione, laddove il ricorrente assume invero che “ad oggi” il
provvedimento non avrebbe dovuto essere emesso.
4.3. Alla stregua degli scarni elementi evidenziati, vi è comunque una
ricostruzione della polizia, che il ricorrente non ha all’evidenza impugnato nei
tempi e nei modi del giudizio di convalida, e che ha inteso contestare con istanza
di revoca della misura, e conseguente ricorso per cassazione avverso al relativo
rigetto, pronunciato dal medesimo Giudice per le indagini preliminari.
4.4. Come è stato correttamente evidenziato dal parere del Procuratore
generale, quand’anche sia astrattamente legittima la presentazione dell’istanza
di revoca o modifica al medesimo Giudice che aveva pronunciato la convalida
(Sez. 3, n. 24819 del 08/04/2016, Di Santo, Rv. 267199), le censure sono
rimaste del tutto generiche.

Questore).

Al riguardo, è stato affermato che lo stesso proscioglimento dai fatti-reato
che hanno determinato l’applicazione del divieto di accesso ai luoghi di
svolgimento di manifestazioni sportive non determina la automatica decadenza
del provvedimento, in quanto lo stesso non è basato sull’accertamento giudiziale
dei fatti presupposti e può essere revocato o modificato, ai sensi dell’art. 6,
comma quinto, legge 13 dicembre 1989, n. 401, col venir meno o col
mutamento delle condizioni che ne hanno giustificato l’emissione (Sez. 3, n.
5623 del 08/07/2016, dep. 2017, Quadri, Rv. 269243).

alcunché risulta specificamente allegato ai fini che precedono, laddove le censure
appaiono probabilmente riferirsi agli sviluppi di un imprecisato procedimento
penale (tant’è che vi è ripetuto, generico e non circostanziato, accenno ad atti di
indagine che avrebbero dovuto accertare la pericolosità del soggetto, al
contributo del singolo alla realizzazione dell’illecito, alla mancata identificazione
degli autori dei fatti a fronte della ricostruzione della polizia, a coindagati non
colpiti da misure, nonché al “fatto-reato oggetto di contestazione”). Tant’è che il
G.i.p. ha inteso richiamarsi al contenuto del provvedimento applicativo della
misura, nei confronti del quale alcuna specifica considerazione è stata formulata,
anche per consentire di apprezzare il venire meno ovvero il mutamento delle
condizioni che ne hanno legittimato la pronuncia.
5. La manifesta carenza di specificità dell’impugnazione impone una
valutazione di inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 06/03/2018

4.5. In specie, fermi il provvedimento di convalida e la misura così inflitta,

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