Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20060 del 06/11/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20060 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BATTISTUTTI TEDDY N. IL 30/01/1989
avverso la sentenza n. 3501/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
24/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per •
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 06/11/2014

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 24.6.2013, la corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza 18.7.2012 ,emessa
ex art. 438 c.p.p. dal tribunale di Treviso, con la quale BATTISTUTTI TEDDY è stato condannato
alla pena di giustizia per il reato di furto ex artt. 110 ,61 n. 5, 624 bis, 625 n. 2 e 7 c.p. ,per essersi
introdotto nella notte tra il 3 e il 4 febbraio 2008, previa forzatura di una porta, nel Palazzo di
Giustizia e per essersi impossessato del bancomat della banca Unicredit ivi installato e contenente
€40.750.
I giudici di merito hanno fondato l’affermazione di responsabilità sul ritrovamento , nel corso di una
perquisizione domiciliare avvenuta il successivo 8 febbraio , nell’abitazione , in cui viveva
l’imputato insieme alla sorella, alla madre e al padre Battistutti Franco, di abiti macchiati di
inchiostro azzurro indelebile ,identico a quello contenuto a scopo di sicurezza nel bancomat
forzato.
Nel corso della perquisizione effettuata, a norma dell’art. 41 TULPS, in assenza dell’imputato, il
padre escludeva di essere proprietario o possessore degli indumenti macchiati.
Nel corso di ulteriori accertamenti, il Battistutti Teddy veniva trovato in possesso , in una casa da
gioco in Slovenia, di banconote di 50 euro macchiate dello stesso inchiostro.
Nel corso del giudizio svolto con rito abbreviato subordinato all’esame testimoniale del padre,
quest’ultimo ha confermato la propria estraneità rispetto agli abiti macchiati e ha precisato che il
figlio Teddy era l’unico maschio convivente nell’abitazione nel tempo in cui questi erano stati
rinvenuti.
Nell’interesse dell’imputato è stato presentato ricorso — integrato con atto depositato il 31.10.2014per i seguenti motivi , :
1. violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 191 e 350 c.p.p. : le
dichiarazioni del Battistutti Franco, nel momento in cui furono rinvenuti nella sua abitazione
gli abiti macchiati, sono state effettuate da persona che risultava indiziata di furto e le sue
dichiarazioni andavano rese , a norma dell’art. 350 co. 1,2 3.4 c.p.p. in presenza di un
difensore. La mancata osservanza delle garanzie di difesa comporta che le sue dichiarazioni
sono inutilizzabili , ai fini della dimostrazione della responsabilità del figlio , non
convivente. Sono state comunque smentite all’udienza camerale 18.7.2012, nel corso della
quale il teste ha affermato di non riconoscere gli indumenti e di non averli mai visti;
2. vizio di motivazione : il primo giudice non ha dato alcun rilievo difensivo a queste
dichiarazioni, mentre la corte di merito disconosce qualsiasi contrasto tra queste e le
dichiarazioni rese il 18.7.2012. Inoltre nessun accertamento è stato svolto dalla polizia
scientifica sul DNA della persona che ha utilizzato gli indumenti macchiati di inchiostro. Il
possesso delle banconote, da parte dell’imputato in Slovenia, non costituisce un elemento
dimostrativo della sua responsabilità per il furto, potendo al contrario giustificare la
formulazione di accusa per il reato di ricettazione, per il quale è territorialmente competente
l’autorità giudiziaria di quel paese.
3. violazione di legge in riferimento agli artt. 62 bis e 133 c.p. : la corte non ha tenuto conto
della giovane età e dell’incensuratezza dell’imputato, giungendo quindi a determinare una
pena non equa ed eccessiva ;
4. violazione di legge in relazione all’art. 624 bis c.p. : il fatto è stato commesso in un
pubblico edificio in cui si svolgono attività e funzioni pubbliche e in cui le persone non si
trattengono ,sia pure in modo transitorio e contingente, per compiere atti di vita privata;
5. .violazione di legge in riferimento all’art. 625 n. 2 c.p. : non risulta che l’introduzione nel
tribunale sia avvenuta con l’impiego di forza fisica e con alterazione dello stato delle cose ;

Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto all’asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni del Battistutti Franco, gli atti di polizia
giudiziaria sino ad allora svolti e il successivo evolversi dell’accertamento giudiziale sono stati
razionalmente ritenuti incompatibili storicamente e giuridicamente con l’acquisizione, da parte del
medesimo, della qualità di indagato in ordine al reato di furto. Il rinvenimento degli abiti maschili
macchiati di inchiostro blu si è inserito nel percorso investigativo mirante ad identificare l’autore
del furto , determinando lo specifico obiettivo intermedio dell’identificazione della persona – fino
ad allora ignota – che li aveva indossati nella circostanza del loro tingersi di blu .Nella ricostruzione
dello svolgimento delle indagini, in relazione alla qualità che ha assunto il dichiarante Battistutti
senior,la corte di merito ha _esercitato il potere di verificare in termini sostanziali, e quindLal. di, là..
del riscontro di indici formali, l’attribuibilità o meno allo stesso della qualità di indagato nel
momento in cui ha reso le dichiarazioni sull’uso di quegli indumenti. Questa verifica sostanziale,
secondo la corte di appello , ha dato esito negativo e, in quanto congruamente motivata ,si sottrae al
sindacato di legittimità(S.U, n.15208 del 25/02/2010,Rv.246584). Non è quindi sindacabile la
conclusione contenuta nella sentenza impugnata ,secondo cui nel momento dell’indagine, nel corso
del quale fu chiesto al Battistutti se egli avesse indossato quegli indumenti , non esistevano
elementi ,noti agli inquirenti, che potessero essere qualificati come indizi a suo carico , né tanto
meno che fossero tali da fondare un giudizio prognostico sulla sua responsabilità.
D’altro canto, la corte ha rilevato che la persona oggetto di queste indagini è stata identificata nel
Battistutti Teddy successivamente ad ulteriori risultati :
1. la fornitura, da parte dell’impresa produttrice, di un campione di inchiostro blu utilizzato
nel bancomat , il suo raffronto con la sostanza presente negli abiti rinvenuti nell’abitazione
della famiglia Battistutti, l’accertamento dell’identità delle due sostanze;
2. il possesso, da parte del Battistutti Teddy di banconote macchiate di blu .
D’altro canto , la presenza in quell’abitazione del giovane Battistutti , quale unico soggetto di
genere maschile , oltre al padre , è stata accertata , autonomamente, con verifica all’ufficio
dell’anagrafe.
Pertanto, senza alcuna violazione del diritto di difesa e del leale confronto tra le contrapposte tesi
delle parti processuali, è stata considerata dai giudici di merito conseguita la dimostrazione che gli
abiti in sequestro erano stati indossati dall’imputato, il quale , nell’introdursi nell’istituto bancario e
nell’impossessarsi delle banconote, li aveva macchiati con la tinta blu,inserita a scopo di sicurezza
nel bancomat forzato . Per la realizzazione di tale risultato conoscitivo, le contrastanti dichiarazioni
del padre, non hanno avuto alcuna decisiva incidenza.
Quanto alla qualificazione del fatto, le censure formulate dal ricorrente sono del tutto estranee
rispetto alla tesi difensiva sostenuta in primo grado e rispetto ai motivi contenuti nell’atto di
appello . Su di esse , la corte di merito non è stata quindi chiamata a pronunciarsi e
conseguentemente non possono costituire oggetto di gravame nel giudizio di legittimità.
Le censure formulate dal ricorrente sull’entità della pena si pongono -senza proporre alcun
convincente argomento critico- in contrasto con il consolidato e condivisibile orientamento
interpretativo,secondo cui la concessione, il giudizio di comparazione o il diniego delle attenuanti
generiche e, in genere il trattamento sanzionatorio ,rientrano nel potere discrezionale del giudice di
merito e quindi non richiedono un’analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli, indicati dalle parti o desunti dalle risultanze processuali , essendo sufficiente
l’indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti. Nel caso in esame,non è quindi censurabile
la motivazione della sentenza impugnata, laddove fa riferimento alla gravità del reato , desunta, ex
art. 133 co. 1 n. 1 c.p. dalla complessità delle modalità della condotta predatoria(ingresso nel
palazzo di giustizia, forzatura del bancomat) , nonché alla capacità a delinquere dell’imputato,

l’apertura del bancomat da cui è stato tratto il denaro è antefatto non punibile e costituisce
parte integrante del furto ; non può punirsi due volte il medesimo comportamento

desunta, ex art. 133 co. 2 n. 2 e n. 3 c.p. dalle condanne specifiche per fatti commessi
successivamente al reato in esame.
Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 6.11 2014
Il presi t e
Gennjal

Il consigliere
Antonio Bever

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