Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2006 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2006 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARTORANA ANDREA N. IL 07/09/1974
avverso la sentenza n. 4955/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 17/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 21/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

MARTORANA Andrea ricorre contro la sentenza d’appello specifi-

cata in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 368
cod.pen., e denuncia mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza, assumendo che non sussisterebbe la prova né della falsità della denuncia di smarrimento dell’assegno né dell’esistenza del suo presunto debito nei confronti del prendi-

§2.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata ha logicamente argomentato che la
prova del reato proviene dalla credibile testimonianza di Di Gregorio Gaetano (indirettamente avvalorata dalle contraddittorie dichiarazioni dell’imputato), secondo cui l’assegno denunciato come smarrito gli era stato rilasciato come mezzo di pagamento di
un prestito fatto a favore dell’emittente, che gli aveva restituito il denaro solo in minima parte.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 21 novembre2013.

tore del titolo.

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