Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20059 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20059 Anno 2018
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Conserfrutta s.r.I., in persona del legale rappresentante Rosato Vincenzo, nato a
Noicattaro il 20/11/1958,
Agritalia srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante Rosato Franco,
nato a Mesagne il 16/07/1974,
quali parti civili nel procedimento nei confronti di
Andrisano Giovanni, nato a Manduria il 20/09/1967

avverso la sentenza del 21/04/2017 della Corte d’appello di Lecce sez. dist. di
Taranto

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Cuomo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio all’autorità civile
competente;
udito per le parti civili l’avv. Rosanna Saracino in sost. avv. Falcone che ha
concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.

Data Udienza: 21/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 27 giugno 2013 il Tribunale di Taranto, sezione
distaccata di Manduria, ha ritenuto l’imputato Andrisano Giovanni responsabile
del reato di cui all’articolo 515 cod.pen. e lo ha condannato alle pene di giustizia,
oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni, da
liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite Agritalia Srl e
Conserfrutta Srl.

nella sua qualità di legale rappresentante della Agriitalia Srl, esercente l’attività
di commercializzazione di prodotti per l’agricoltura, aveva venduto nell’anno
2006 alla Agritalia Srl e alla Conserfrutta Srl fertilizzane non conforme ai
parametri di legge, in quanto caratterizzato da presenza di azoto totale, azoto
ammoniacale e anidride fosforica in misura molto inferiore a quella indicata sulle
etichette e, dunque, aveva venduto un prodotto fertilizzante diverso
qualitativamente da quello pattuito. Secondo il giudice di primo grado, il
compendio probatorio era costituito dalle conclusioni della consulenza tecnica del
pubblico ministero e dal compendio testimoniale sulla scorta del quale aveva
ritenuto che, senza ombra di dubbio, il campione analizzato dal consulente
provenisse dall’unica fornitura di fertilizzante vendute e consegnate alla Agritalia
Srl e alla Conserfrutta Srl. Pertanto, sulla scorta delle dichiarazioni rese dei testi
escussi, i quali avevano riferito che prima di procedere al trapianto in campo
avevano preparato il terreno esclusivamente con il fertilizzante acquistato dalla
società dell’imputato, ha ritenuto sussistente il reato contestato con le
conseguenze di legge.
2. Investita dell’impugnazione da parte dell’imputato, la Corte d’appello di
Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha ritenuto di scarso valore probatorio le
deposizioni testimoniali dei dipendenti delle diverse società e del consulente di
parte, in ragione della contrapposizione delle medesime parti nell’ambito di un
giudizio civile, ed ha valutato diversamente l’esito dell’accertamento tecnico
irripetibile effettuata dal P.M. ed è pervenuta ad un epilogo diverso da quello del
giudice di primo grado.
La corte territoriale ha ritenuto che non era stato possibile stabilire un
collegamento certo tra le confezioni di concime utilizzate per la preparazione dei
campi e la fornitura oggetto di contestazione, sicché sulla base di tali
contrastanti risultati, in assenza di prove dichiarativa attendibile, è pervenuta
diverso epilogo della decisione del Tribunale e, in riforma della sentenza
impugnata, ha assolto l’imputato ai sensi dell’art. 530 comma 2 cod.pen. perché
il fatto non sussiste, ed ha revocato le statuizione civili.

2

Il giudice di primo grado ha ritenuto la responsabilità dell’imputato che,

3. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione le parti civili
Conserfrutta s.r.1, e Agritalia srl e ne chiedono l’annullamento, ai fini civili, per i
seguenti comuni motivi enunciati nei limiti necessari per la motivazione ai sensi
dell’art. 173 disp. att. Cod.proc.pen.
Con il primo motivo deducono l’erronea applicazione della legge penale in
relazione agli art. 515 cod.pen. e 192 cod.proc.pen., vizio di motivazione anche
in relazione al travisamento della prova nonché violazione del c.d. necessità di
motivazione rafforzata. Assumono i ricorrenti che il giudice dell’impugnazione

condanna con motivazione superficiale e carente e dunque in violazione
dell’obbligo di motivazione rafforzata che deve presiedere anche nel caso di
pronuncia assolutoria di una precedente sentenza di condanna. La sentenza
impugnata si sarebbe limitata ad escludere in maniera apodittica la valenza
probatoria delle testimonianze assunte nel processo di primo grado e avrebbe
svalutato e travisato le conclusioni della consulenza tecnica e i documenti da cui
risultava il concime esaminato e conservato nei magazzini delle parti civili
proveniva dalla fornitura dell’imputato. In definitiva la sentenza di appello
sarebbe del tutto mancante di una autonoma rivalutazione del materiale
probatorio senza confronto con le argomentazioni del giudice di primo grado.
Con il secondo motivo deducono l’inosservanza dell’articolo 603 comma 3
cod.proc.pen. in relazione all’articolo 6 Cedu. per omessa rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale per l’assunzione della prova testimoniale.
Richiamano i ricorrenti la decisione della Corte di cassazione n. 41571 del 2017,
secondo cui l’art. 6 Cedu deve essere interpretato nel senso che il giudice
d’appello per pronunciare sentenza di assoluzione in riforma della sentenza di
condanna, deve previamente rinnovare la prova testimoniale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati in forza delle considerazioni qui svolte.

2. Deve preliminarmente essere disattesa la censura svolta nel secondo
motivo di ricorso. Come recentemente affermato da S.U. n. 14800 del
21/12/2017, Troise, dep. 03/04/2018, non ancora mass.

“Nell’ipotesi di riforma

in senso assolutorio di una sentenza di condanna, il giudice di appello non ha
l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti
che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo
grado. Tuttavia, il giudice di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della
prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.) è
tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza

3

sarebbe pervenuto ad un esito assolutorio in riforma di una sentenza di

assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione
adottata rispetto a quella del giudice di primo grado”.

3. Non di meno, il giudice d’appello che riformi totalmente la sentenza di
primo grado in senso assolutorio, sulla base del medesimo compendio
probatorio, ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo,
ragionamento probatorio e di confutare specificatamente dando conto delle
ragioni dell’incompletezza, incoenza, tale da giustificare la riforma del

Rv. 231679), principio ribadito anche dalla recente pronuncia delle S.U. Troise.
In tale ambito, la censura di vizio di motivazione declinata nel primo motivo
di ricorso è fondata in quanto al diverso epilogo assolutorio la corte territoriale è
pervenuta sulla scorta di argomentazione carente e anche in parte meramente
assertiva, giungendo ad affermare l’esistenza di un “vuoto probatorio” dopo aver
disatteso l’esito della consulenza tecnica del Pubblico Ministero e aver escluso
l’attendibilità dei testimoni in quanto portatori di interesse economico nella
vicenda senza delineare in modo compiuto l’alternativo ragionamento non
confrontandosi con parte del compendio probatorio.
La sentenza non ha disatteso in modo congruo le ragioni poste a base della
precedente condanna, dando specifica ragione del diverso ragionamento,
limitandosi a dissentire dalla valutazione operata dal primo giudice rispetto alla
piattaforma probatoria non valutata in tutti i suoi elementi.
La sentenza impugnata non si confronta con la documentazione contabile
prodotta a conferma del portato delle dichiarazioni e con la fitta corrispondenza
intercorsa tra le parti ben prima dell’instaurarsi del contenzioso tra le parti,
sicchè la conclusione dell’interesse economico che minerebbe l’attendibilità dei
testi appare del tutto illogica. Anche la diversa valutazione delle conclusioni del
consulente tecnico soffre del medesimo vizio, non avendo la corte territoriale
dato congruamente conto della diversa valutazione tenuto conto del dato pacifico
che l’esame dei campioni era stato effettuato su un campione di Kg 50 a
disposizione della Conserfrutta srl che era risultato non conforme ai parametri di
legge.
4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata,
limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per
valore in grado di appello che provvederà a regolare le spese di questo giudizio.

P.Q.M.
Annulla agli effetti civili la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al
giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette il
regolamento delle spese.
4

provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino,

Così deciso il 21/02/2018

5

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