Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20059 del 06/11/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20059 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANNUNZIATA ANTONIO N. IL 13/10/1950
avverso la sentenza n. 10396/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 06/11/2014

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto i motivi propongono,in chiave critica, valutazioni
fattuali, sprovviste di specifici e persuasivi addentellati storici, nonché prive di qualsiasi coerenza
logica, idonea a soverchiante e a infrangere la lineare razionalità, che ha guidato le conclusioni
della corte di merito.
Con esse,in realtà, il ricorrente pretende la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente , il
sostanziale riesame nel merito. Questa pretesa è tanto più ingiustificata nel caso in esame in quanto
la struttura razionale della motivazione della sentenza impugnata — che , sotto il profilo storico,
costituisce con la prima sentenza un unico accertamento dei reati di bancarotta fraudolenta
contestati – ha una chiara e puntuale coerenza argomentativa, che è saldamente ancorata agli
inequivoci risultati dell’istruttoria dibattimentale , costituiti principalmente dalle dichiarazioni
testimoniali rese dinanzi al primo giudice, nonché dagli accertamenti documentali realizzati dal
curatore fallimentare. Risulta così accertata con insindacabile certezza la costante presenza di
esclusivo protagonista dell’Annunziata Antonio nella gestione della società fallita e di quelle ad
essa collegate. L’imputato ha gestito di fatto la società LA NATURA PIU’ di cui era socio dal 1992
, anche se formalmente amministratore legale risultava il figlio Michele. Secondo la testimonianza
del commercialista De Vivo, era l’Annunziata ad effettuare gli ordinativi di merce e i relativi
pagamenti , fino all’esercizio 1988/1999. Uguale ruolo di esclusivo protagonista riguarda la
società CENTRO COMMERCIALE PIU’, formalmente amministrata dalla figlia Anna Annunziata
. Il curatore ha precisato di non essere stato in grado di valutare i beni ammortizzabili della società
LA NATURA PIU’, che non sono stati rinvenuti al momento del fallimento ,in un quadro di totale
depauperamento dei beni strumentali e della merce, realizzato nella evidente coscienza e volontà
di determinare una diminuzione patrimoniale dell’impresa e della contestuale diminuzione della
garanzia dei creditori. In tale quadro distrattivo va posto il rinvenimento di un furgone recante la
scritta LA NATURA PIU’,nel parcheggio del supermercato CENTRO COMMERCIALE PIU’, la
cui amministratrice ha dichiarato di averlo acquistato il 24.11.1999, senza fornire alcuna
indicazione o alcuna documentazione sul prezzo e sul suo pagamento.

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 13.7.2012, la corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza 30.10.2008 del
tribunale di Noia, con la quale ANNUNZIATA ANTONIO è stato condannato alla pena di
giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile per più fatti di bancarotta
fraudolenta patrimoniale e documentale,di cui al capo A della rubrica, in esso assorbito il reato di
cui agli artt. 223 co. 2 n. 2 L.Fall, indicato al capo B, nella parte relativa alle distrazioni,dissipazioni
e occultamenti, commessi in qualità di socio ed amministratore di fatto della società LA NATURA
srl, dichiarata fallita con sentenza 22-30 marzo 2000, in qualità di socio occulto e
amministratore di fatto della società CENTRO COMMERCIALE PIU’ s.a.s,e in qualità di socio e
amministratore di fatto della POKER srl(tutte società con oggetto sociale relativo alla
commercializzazione di generi alimentari ) .
Nell’interesse dell’imputato è stato presentato ricorso per vizio di motivazione : la corte di merito
argomenta genericamente sui numerosi elementi probatori acquisiti nel dibattimento, senza però
indicarli, riportando acriticamente quelli illustrati dal tribunale e trascurando i motivi di appello
Non risultano prove sulla qualità di amministratore di fatto dell’Annunziata Antonio , alla luce degli
orientamenti giurisprudenziali e dell’esame dell’art. 2639 c.c. , in quanto egli si limitava ad ordinare
la merce e a pagare il corrispettivo. Non può dirsi che egli abbia svolto in modo continuativo i
poteri dell’organo di amministrazione, tenuto conto delle testimonianze in tal senso e anche del
fatto che è stato detenuto dal 10 agosto al 2 novembre del 1996. I giudici non hanno dato rilievo alle
dichiarazioni del commercialista De Vivo , secondo cui gestore della società era il figlio Annunziata
Michele, a cui consegnò la documentazione contabile dopo la dichiarazione del fallimento.
Non è dimostrato il dolo in ordine alla distrazione concernente la cessione di un furgone alla
società CENTRO COMMERCIALE PIU’, che aveva fatto richiesta di acquisto, offrendo il relativo
pagamento.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 6 .11 2014

E’ anche risultato da certificazioni mediche che l’amministratore della società fallita, in data
31.8.1999 era stato ricoverato presso la Comunità Terapeutica Leo, a causa dello stato di
tossicodipendenza, tossicodipendenza riconosciuta dallo Annunziata Michele come insuperabile
impedimento all’esercizio delle sue funzioni dirigenziali
L’assenza di libri e di scritture contabili è stata accertata dal curatore come causa ostativa alla
ricostruzione analitica del patrimonio e dei movimenti di affari della società fallita, mentre l’omessa
trasmissione ,da parte dell’amministratore di fatto, delle fatture e della documentazione correlata ha
reso impossibile recuperare alla procedura fallimentare gli eventuali crediti.
Appare quindi del tutto insindacabile la conclusione dei giudici di merito sull’affermata
responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale,
nonché sulla sussistenza delle aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravità e della
consumazione di più fatti di bancarotta.

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