Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20057 del 15/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20057 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: ZUNICA FABIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Cataldo Roberto, nato a Torino il 28-05-1984,
avverso la sentenza del 17-02-2017 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Fulvio Baldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’avvocato Piergiuseppe Di Virgilio, sostituto processuale
dell’avv. Mauro Ronco, che si riportava al ricorso chiedendone l’accoglimento.

Data Udienza: 15/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 febbraio 2017, la Corte di appello di Torino
confermava la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Torino del 17 febbraio 2016,
con la quale Roberto Cataldo era stato condannato alla pena di 6 anni di
reclusione ed C 20.000 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R.
309/90, per aver detenuto a fini di spaccio, all’interno del box n. 87 sito in via
Napoli n. 60, di cui aveva la disponibilità in virtù di un contratto di locazione, un
quantitativo di kg. 4.440 di sostanza stupefacente di tipo eroina, con kg. 3.242

commesso in Grugliasco in epoca antecedente e prossima al 25 maggio 2015.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello piemontese, Cataldo, tramite
il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con
cui lamenta la violazione degli artt 59 comma 2 cod. pen. e 80 del d.P.R. 309/90,
oltre la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
La difesa in particolare si duole del fatto che la sentenza impugnata non si era
confrontata con la doglianza difensiva secondo cui doveva essere esclusa la
contestata circostanza aggravante, non avendo l’imputato conosciuto e
nemmeno ignorato con colpa l’effettiva consistenza oggettiva della sostanza
stupefacente oggetto dell’imputazione, che era stata depositata da terzo nel
garage da lui preso in locazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. Occorre premettere che l’ascrivibilità della condotta all’odierno ricorrente
non è in discussione, non contestando la difesa l’ampia motivazione delle due
conformi decisioni di merito che hanno affermato la riconducibilità a Cataldo del
quantitativo di droga rinvenuto nel box di cui egli aveva l’effettiva disponibilità.
Allo stesso modo, non è oggetto di censure la configurabilità dal punto di vista
oggettivo dell’aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. 309/90, in considerazione
del rilevante dato quantitativo e qualitativo dello stupefacente sequestrato (dal
quale erano ricavabili, in virtù del principio attivo, 86.692 dosi medie singole).
Ciò che in questa sede la difesa mette unicamente (e fondatamente) in
discussione è l’imputazione a Cataldo della predetta circostanza aggravante.
Al riguardo occorre richiamare l’ormai prevalente orientamento della
giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 21968 del 24/02/2016, Sez. 6, n.
41306 del 9/07/2010, Rv. 248793 e Sez. 6, n. 13087 del 05/03/2014, Rv.
258643), secondo cui la circostanza aggravante dell’ingente quantità di sostanze
stupefacenti, di cui all’art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, può essere

di principio attivo, da cui erano ricavabili 86.692,88 dosi medie singole, fatto

riconosciuta solo qualora si accerti, ai sensi dell’art. 59, secondo comma, cod.
pen., la colpevolezza del soggetto attivo anche in relazione alla predetta
circostanza, dimostrando che la stessa sia stata da lui conosciuta, ovvero
ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa.
Può ritenersi dunque superato il diverso orientamento (espresso da Sez. 6,
24/2/1989, n. 8730, Rv. 181606), secondo cui sarebbe irrilevante la conoscenza
del quantitativo di stupefacente oggetto di detenzione in capo all’agente,
essendo sufficiente che tale quantitativo sia oggettivamente ingente, ponendosi

circostanze aggravanti dettato dall’art. 59 comma secondo cod. pen.
Orbene, nel caso di specie, non può ritenersi che entrambe le decisioni di merito
abbiano fatto corretta applicazione dell’indirizzo ermeneutico divenuto ormai
consolidato in tema di applicazione della contestata aggravante.
Ed invero sia il G.U.P. che la Corte di appello, nell’occuparsi della contestata
aggravante, hanno concentrato la loro attenzione esclusivamente sul problema
della configurabilità dell’art. 80 del d.P.R. 309/90 sul piano oggettivo, senza
affrontare tuttavia l’ulteriore questione dell’imputabilità dell’aggravante in esame
all’odierno ricorrente, verificando cioè se questi fosse o meno a conoscenza del
fatto che lo stupefacente rinvenuto nel box di cui egli aveva la disponibilità fosse
anche di ingente quantità, o comunque se abbia ignorato tale circostanza per
colpa o l’abbia ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa.
L’attribuzione a Cataldo della detenzione della droga rinvenuta nel garage, su cui
le sentenze di merito si sono soffermate diffusannente, non determina tuttavia
automaticamente l’ascrivibilità all’imputato anche della contestata aggravante,
imponendosi al riguardo un accertamento ulteriore che nel caso di specie, in
particolare per quanto concerne la sentenza impugnata, è del tutto mancato,
sebbene peraltro tra i motivi di appello risulti che la difesa abbia posto alla Corte
territoriale anche la specifica questione dell’applicabilità, rispetto alla contestata
aggravante, dell’art. 59 comma 2 cod. pen. (pag. 8 dell’atto di appello).
Sul punto si pone pertanto la necessità di un adeguato approfondimento in sede
di merito, non essendo sufficiente, ai fini dell’imputazione dell’aggravante
qua,

de

la semplice coscienza e volontà della detenzione dello stupefacente,

eventualmente per il tramite di un concorrente, essendo invece necessaria, come
detto, la dimostrazione della colpevolezza dell’agente rispetto allo specifico
profilo del quantitativo dello stupefacente illecitamente detenuto.
3. In conclusione, ferma restando l’ormai irrevocabile affermazione della
responsabilità penale del ricorrente rispetto al reato ex art. 73 del d.P.R. 309/90,
la sentenza impugnata va invece annullata limitatamente all’imputazione della
contestata aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. 309/90, con conseguente rinvio
per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

3

tale affermazione in contrasto con il criterio generale di imputazione delle

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’imputazione della contestata
aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. 309/90 e rinvia ad altra Sezione della
Corte di appello di Torino.

Così deciso il 15/02/2018

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