Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20056 del 15/02/2018


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 20056 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: ZUNICA FABIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da
Procuratore generale presso Corte di appello di Bari, nel procedimento a carico di
Galasso Enzo, nato a Conversano il 27-03-1992,
avverso la sentenza del 29-06-2016 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zuníca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Fulvio Baldi, che ha concluso per l’annullamento della sentenza con rinvio;
udito per l’imputato l’avvocato De Fuoco Nicola, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso perché tardivamente presentato.

Data Udienza: 15/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29 giugno 2016, il Tribunale di Bari, all’esito di rito
abbreviato, condannava Enzo Galasso alla pena di anni 1 di reclusione ed C
1.000 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. 309/90, riconosciuta
la fattispecie di cui al comma 5, per aver detenuto illecitamente le seguenti
sostanze stupefacenti: gr. 4,25 di cocaina suddivisa in 10 dosi e gr. 10 di
hashish posti all’interno di un ovulo, il tutto custodito all’interno degli slip
indossati dall’imputato, nonché, occultati in una busta di tela riposta sotto il

bustine di cocaina, per un peso di gr. 92,8, 15 dosi di cocaina, per un peso di gr.
6,3 e 17 bustine di marijuana, per un peso di gr. 21, e 3 confezioni di marijuana,
per un peso complessivo di gr. 31 circa, fatti accertati in Bari il 27 maggio 2016.
2. Avverso la sentenza del Tribunale, ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, sollevando due motivi.
Con il primo, viene censurato, sotto il profilo della violazione di legge con
riferimento all’art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90, il riconoscimento dell’ipotesi
della lieve entità del fatto, evidenziandosi che l’attività di spaccio posta in essere
da Galasso, alla luce sia della quantità della droga sequestrata, sia del numero di
dosi ricavabili, sia del ritrovamento in sede di perquisizione di un bilancino di
precisione, di fogli riportanti cifre in denaro e di forbici e rotoli di nastro isolante,
aveva dimensioni significative, avendo Galasso organizzato un vero e proprio
“supermercato della droga”, idoneo a soddisfare le esigenze di una vasta
clientela, anche attraverso il sistema della consegna a domicilio.
Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, il ricorrente
contesta l’utilizzo, nella motivazione della sentenza impugnata, di mere formule
di stile, quali “la quantità rinvenuta” e le “modalità concrete del fatto”, senza
alcun riferimento esplicito alle circostanze del fatto che, se effettivamente
valutate, avrebbero dovuto condurre il Giudicante a ben altre conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso deve essere convertito in appello.

2. Al riguardo occorre infatti richiamare il costante orientamento di questa
Corte (cfr. Sez. 3, Ord. n. 48978 del 08/10/2014, Rv. 261208), secondo cui “il

ricorso per cassazione proposto “per saltum” da qualsiasi parte processuale e,
quindi, anche dal P.M., che contenga tra i motivi, pur se in via subordinata, la
censura di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., deve essere
convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma terzo, cod. proc. pen.

lavandino della sua abitazione, ulteriori 5 ovuli di hashish, pari a gr. 50, 17

La giurisprudenza di legittimità è in particolare consolidata nel ritenere che,
qualora l’impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale
del ricorso “per saltum”, la Corte di cassazione deve interpretare la volontà della
parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di
dubbio, privilegiare il tipo ordinario di gravame, talché, ove vi sia una formale
denuncia di difetto e manifesta illogicità della motivazione e il contenuto delle
censure, che letteralmente deducono anche violazione di legge, le riveli, invece,
come dirette avverso la valutazione delle prove in ordine a una questione di
mero fatto, il ricorso andrà convertito in appello (in tal senso, ex multis, cfr. Sez.

4.

Orbene, in applicazione di tali coordinate interpretative, deve ritenersi

che il ricorso debba essere convertito in appello in considerazione della tipologia
delle doglíanze proposte, in quanto con il secondo motivo è stato dedotto il vizio
di motivazione cui all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., mentre il
primo motivo, pur deducendo formalmente la violazione di legge, si concretizza
in una sostanziale richiesta di rilettura del materiale probatorio acquisito rispetto
alla questione relativa alle dimensioni dell’attività di spaccio posta in essere
dall’imputato, ritenuta dal ricorrente non inquadrabile nell’ipotesi prevista
dall’art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/1990, ravvisata invece dal Tribunale.
Entrambi i motivi del ricorso, in definitiva, sollecitano una differente valutazione
delle prove funzionale alla qualificazione giuridica della condotta contestata, per
cui, venendo in rilievo censure di merito ed essendo stato comunque invocato il
vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, si impone la
conversione del ricorso in appello, ai sensi dell’art. 569 comma 3 cod. proc. pen.

4.

In conclusione, convertito il ricorso in appello, si impone la trasmissione

degli atti alla Corte di appello di Bari per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, ordina trasmettersi gli atti alla Corte di appello di
Bari.
Così deciso il 15/02/2018

Il Cig.n.Userlestensore

Gec.
%bio Reic’a

Il Presici/ente
Gastone .Andreazza

2, n. 1848 del 17/12/2013, Rv. 258193).

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