Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20055 del 28/04/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 20055 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
GIGLIO GIUSEPPE, nato il 04/03/1949

avverso il decreto n. 40/2013 TRIBUNALE di PALERMO, del 06/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
lette le conclusioni del PG Dott. MARIO FRATICELLI che ha chiesto che: «la
Corte, qualificato opposizione il proposto ricorso, trasmetta gli atti al Presidente
del Tribunale di Palermo».

In fatto e in diritto

1. Giuseppe Giglio ricorre personalmente avverso l’ordinanza di cui in
epigrafe che ha revocato il decreto di ammissione del medesimo al patrocinio a
spese dello Stato nell’ambito di procedimento penale nel quale egli è imputato,
essendo emerso – dall’esame della dichiarazione dei redditi relativa all’anno
2012 – che il predetto, unico componente del nucleo familiare, è titolare di un
reddito complessivo pari ad euro 10.889, superiore a quello fissato dalla legge.
Deduce violazione di legge per infondatezza dei motivi addotti a
fondamento della revoca, assumendo che quello considerato nel provvedimento
di revoca è il reddito complessivo e che invece deve aversi riguardo al reddito
imponibile, nella specie inferiore alla soglia prevista per l’ammissione al
beneficio.

1

Data Udienza: 28/04/2015

Il P.G. ha concluso per la conversione del ricorso in reclamo ex art. 99
d.P.R. n. 115 del 2002.
2. La Corte ritiene di dover provvedere in conformità.
Infatti, trova applicazione il condivisibile principio secondo cui avverso il
provvedimento di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato adottato d’ufficio non è ammesso ricorso diretto per cassazione, mezzo di
impugnazione riservato alla ipotesi di revoca sollecitata dall’ufficio finanziario
competente, bensì solo ricorso al Presidente dell’ufficio giudiziario cui appartiene
il giudice che ha disposto la revoca

20/03/2014, Paolini, non massimata; Sez. 4, n. 34764 del 17/5/2012, Cavallo ed
altri, rv. 253514).
Tale orientamento, invero, poggia sull’esatto rilievo che anche dopo le
modifiche apportate agli artt. 112 e 113 del d.P.R. n. 115 del 2002, dal D.L. n.
115 del 2005, (convertito nella L. n. 168 del 2005), che ha configurato il potere
del giudice di revocare anche d’ufficio il decreto di ammissione al gratuito
patrocinio per motivi non formali, sia ammissibile il ricorso diretto per cassazione
esclusivamente avverso il provvedimento di revoca adottato su richiesta
dell’ufficio finanziario competente.
A tale conclusione si è prevenuti sulla base della considerazione, senz’altro
esatta, che anche il novellato testo dell’art. 113 succitato – che disciplina lo
specifico mezzo di impugnazione – continua a fare riferimento, come nella
previgente formulazione, al provvedimento decisorio adottato «sulla richiesta di
revoca», alludendo evidentemente all’iniziativa dell’ufficio finanziario prevista
dall’art. 112, lett. d), d.P.R. n. 115 del 2002 (v. al riguardo, Sez. 4, n. 10467

del 01/02/2011, Rotondi, non mass.).
Pertanto, nel caso che la revoca sia disposta d’ufficio, l’interessato può
proporre impugnazione esclusivamente nelle forme previste dall’art. 99 d.P.R. n.
115 del 2002, e cioè mediante ricorso al Presidente dell’ufficio giudiziario cui
appartiene il giudice che ha adottato il relativo provvedimento (cfr., ex aliis, Sez.
4, n. 45575 del 26/09/2013, Parziale, non mass.; Sez. 4, n. 18592 del
19/03/2013, Begiqi, Rv. 255816; Sez. 4, Ord. n. 39280 del 26/10/2011, Gueye,
Rv. 251437; Sez. 4, Ord. n. 33012 del 14/04/2011, Romano, Rv. 251095; Sez.
4, n. 33154 del 14/07/2008, Fabbozzo, Rv. 240883; Sez. 4, n. 46765 del
06/11/2007, Capuano, Rv. 238362).

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 99 d.p.r. 115/2002 dispone
trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Palermo per l’ulteriore corso.
2

(v. ex multis, Sez. 4, n. 17676 del

Così deciso il 28/04/2015

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