Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20055 del 11/04/2018


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 20055 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TARIK SAID nato il 24/03/1999 a SALE LAYAYDA( MAROCCO)

avverso la sentenza del 21/07/2017 del GIP TRIBUNALE di BOLZANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

Data Udienza: 11/04/2018

Fatto e diritto

Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Bolzano ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Tarik
Said la pena di anni tre di reclusione ed euro 200,00 di multa, in relazione ai
reati di cui: a) agli artt. 81, comma secondo, 337, 583, comma 1, n. 1, in
relazione all’art. 576 n. 1, cod. pen., in Bolzano il 12/06/2017; b) agli artt. 624,
625 n. 7 cod. pen., in Caldaro (BZ), il 09/06/2017.
Nel’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione in riferimento

Il ricorso è fondato, limitatamente alla pena pecuniaria erroneamente inflitta
all’imputato, atteso che per il reato più grave di lesioni non è prevista alcuna
pena pecuniaria, con la conseguenza che gli aumenti di pena per i reati satelliti
in continuazione avrebbero dovuto essere effettuati unicamente in riferimento
alla pena detentiva. Ne discende, pertanto, l’eliminazione dell’aumento della
pena della multa nella misura di euro 200,00.
Il ricorso è, nel resto, inammissibile in quanto, per consolidato orientamento di
questa Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n.
5838 del 28/11/2013 — 06/02/2014, in motivazione), la censura relativa alla
determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal giudice di merito non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di
determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di
specie. La sentenza impugnata, infatti, nel recepire l’accordo tra le parti, ha
individuato la pena base in anni tre di reclusione, in riferimento al più grave
reato di lesioni, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
equivalenti alle contestate aggravanti, aumentata di mesi sei di reclusione per la
continuazione con il reato di resistenza, ulteriormente aumentata di mesi sei di
reclusione in relazione al reato di furto, ridotta per il rito alla pena concordata di
anni tre di reclusione ed euro 200,00 di multa.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro 2.000,00.

1

alla determinazione della pena.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della
pena di euro 200,000 di multa, pena che elimina. Dichiara inammissibile nel
resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018
Il Presidente

Il Componente estensore

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